Istanza Iterativa: Quando un Ricorso è Inammissibile per la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: non è possibile riproporre un’istanza iterativa su una questione già coperta da giudicato. Questa decisione offre spunti importanti sulla finalità delle decisioni giudiziarie e sulle conseguenze di un ricorso presentato senza i dovuti presupposti.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con diverse sentenze, presentava alla Corte d’Appello un’istanza ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura penale, verosimilmente per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati e una conseguente rideterminazione della pena. La Corte d’Appello dichiarava tale istanza inammissibile, in quanto meramente ripetitiva di una precedente richiesta già valutata e respinta.
Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che la nuova istanza fosse in realtà differente dalla precedente, avendo un’ampiezza maggiore e basandosi su motivi diversi. Tuttavia, a sostegno di tali affermazioni, il ricorrente ometteva di allegare l’istanza originaria, impedendo di fatto alla Suprema Corte di verificare la fondatezza delle sue doglianze.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nella presentazione di un’impugnazione palesemente infondata.
Le Motivazioni: il Principio di Autosufficienza e il Giudicato Penale
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri argomentativi di grande rilevanza processuale.
In primo luogo, viene evidenziata la carenza di autosufficienza del ricorso. Il ricorrente affermava la diversità tra la nuova e la vecchia istanza ma non forniva alla Corte lo strumento per verificarlo, ovvero il testo della richiesta originaria. Questo vizio procedurale rende il ricorso generico e, di per sé, sufficiente a determinarne l’inammissibilità.
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, la Corte richiama l’intangibilità del giudicato. Una volta che un’autorità giudiziaria si è pronunciata su una determinata questione, quella decisione diventa definitiva e non può essere rimessa in discussione. La presentazione di una nuova istanza, anche se con argomentazioni diverse o con un oggetto leggermente ampliato, non può superare la barriera del giudicato già formatosi. La stabilità dei rapporti giuridici e la certezza del diritto verrebbero compromesse se fosse possibile riaprire continuamente procedimenti già conclusi semplicemente cambiando la prospettiva argomentativa. La Corte sottolinea che la questione era ormai cristallizzata e non poteva essere nuovamente riesaminata.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza in commento rappresenta un monito chiaro: le vie della giustizia non possono essere percorse con superficialità o con intenti meramente dilatori. La presentazione di un’istanza iterativa su una questione coperta da giudicato non solo è destinata all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il proponente.
Per i cittadini e i loro difensori, questa pronuncia rafforza la necessità di preparare le proprie istanze in modo completo e accurato fin dal primo momento, consapevoli che le opportunità processuali non sono infinite. Per il sistema giudiziario, essa riafferma il valore del giudicato come principio cardine per garantire efficienza e certezza, impedendo l’abuso degli strumenti processuali e la congestione dei tribunali con questioni già definite.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi principali: primo, per genericità e carenza di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha fornito la documentazione necessaria a dimostrare la diversità della sua nuova istanza rispetto alla precedente; secondo, e più importante, perché la questione era già stata decisa e coperta da giudicato, rendendola non più discutibile.
Cosa si intende per istanza iterativa in questo contesto?
Per istanza iterativa si intende una richiesta che viene ripresentata al giudice dopo che una richiesta identica o sostanzialmente simile è già stata esaminata e respinta con una decisione divenuta definitiva. È, in sostanza, un tentativo di ottenere un nuovo esame su una questione già chiusa.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della sua colpa nel proporre un’impugnazione priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11658 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11658 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’istan ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da RAGIONE_SOCIALE perché meramente iterativa di altra già delibata con esito negativo;
che il ricorrente, al riguardo, propone obiezioni – specificamente ineren alla maggiore ampiezza della precedente richiesta ed alla diversità dei mot addotti – che non supporta con la produzione dell’istanza originaria, sicché ricorso si palesa, per questa parte, generico per carenza di autosufficienza;
che, peraltro, la legittimità della contestata pronuncia di inammissibilità è intaccata dalla diversità dell’oggetto, attesa la maggiore ampiezza dell’is originaria, che, stando alla prospettazione del ricorrente, conteneva anche i indicati in quella più recente, né dalla non coincidenza delle giustifica addotte a suo sostegno, essendosi ormai formato il giudicato sulla questione, non può più essere rimessa in discussione sulla sola base di un diverso appar argomentativo;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 19/12/2023.