Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28621 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28621 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29/9/2023, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME di applicare la disciplina della continuazione tra i reati di cui ai seguen provvedimenti:
sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 21/11/2015, irrevocabile il 21/1/2016, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, commesso a Roma il 10/10/2015;
il) sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 15/1/2016, irrevocabile il 4/6/2016, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, commesso a Roma il 10/12/2015;
iii) sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 9/7/2015, irrevocabile il 26/4/2017, in relazione ai reati di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del
1990, di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali, commessi a Roma il 9/7/2015;
iv) sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 9/6/2016, irrevocabile il 10/5/2017, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, D.P.R. 309 del 1990, commesso a Roma il 15/12/2015;
sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 14/8/2017, irrevocabile il 2/11/2017, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, commesso a Roma il 13/8/2017;
vi) sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 9/11/2017, irrevocabile il 20/3/2019, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, commesso a Roma il 13/8/2017
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in quanto il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la medesima istanza, erroneamente presentata due volte dal condannato, era stata già decisa e parzialmente accolta con provvedimento divenuto irrevocabile, allegato al ricorso.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 evidenziando che la valutazione del giudice dell’esecuzione sarebbe contraddittoria e illogica e, comunque, fondata su presupposti di fatto errati in quanto i reati, commessi in un ristretto arco temporale e relativi a violazioni della medesima norma, risultano essere parte di un medesimo disegno criminoso.
In data 4 marzo 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in quanto l’istanza, già in precedenza decisa e parzialmente accolta con provvedimento divenuto irrevocabile, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal giudice dell’esecuzione.
La doglianza è fondata.
Come emerge dagli atti e ora documentato dalla difesa -che pure ha concluso all’udienza del 13 settembre 2023 e nulla ha rilevato in quella sede sul
punto- il provvedimento oggetto dell’attuale ricorso, pronunciato dal Tribunale di Roma, Prima Sezione collegiale, si riferisce, alla medesima richiesta già decisa dal ( Tribunale di Roma, Sezione Decima collegiale.
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la richiesta inammissibile ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in quanto mera riproposizione di una identica istanza già accolta il 21 luglio 2023 (Sez. 3, n. 10224 del 04/02/2010, Colia, Rv. 246346 – 01).
La mancata pronuncia in tal senso da parte del giudice dell’esecuzione impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
3. Il secondo motivo è assorbito.
La presente decisione deve essere comunicata al Procuratore della Repubblica di Roma, organo competente per l’esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Così deciso il 26/3/2024