Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7870 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7870  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME.] NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2023 del TRIBUNALE di VELLETRI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. il Presidente del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza del 30 marzo 2023 proposta nell’interesse di NOME in quanto mera riproposizione di quella già valutata e decisa con ordinanza del 4 marzo 2020, nell’ambito del procedimento n. 334/19 SIGE.
 Avverso il provvedimento presidenziale ha proposto ricorso per cassazione NOME, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha eccepito vizio di motivazione totalmente mancante e violazione di legge, con particolare riguardo all’art. 670 cod. proc. pen.
In particolare, ha dedotto di avere posto a fondamento della richiesta al giudice dell’esecuzione lo svolgimento di attività lavorativa negli Stati Uniti e la propria presenza in quello Stato all’epoca in cui era stata, apparentemente, eseguita la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza n. 475 del 2011, come da documentazione nuovamente allegata.
NOME si era recato all’estero nel 2003 e non aveva fatto più rientro in Italia.
Aveva avuto conoscenza del procedimento solo a seguito di un verbale di sequestro del 19 marzo 2002.
Il giudice dell’esecuzione, a fronte delle prospettazioni difensive, aveva omesso ogni approfondimento.
Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Dalla disamina del fascicolo, consentita in ragione dei vizi dedotti, risulta che il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 4 marzo 2020, ha rigettato la richiesta di accertamento della mancata formazione del titolo esecutivo di cui alla sentenza emessa nel procedimento penale n. 1855 del 2002 (sentenza del Tribunale di Velletri n. 475 del 2011, irrevocabile il 28 giugno 2011) in quanto il condannato non vi aveva mai preso parte.
In tale occasione, il giudice dell’esecuzione aveva rilevato l’avvenuta notificazione personale dell’estratto contumaciale ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen. in data 12 maggio 2011.
In conseguenza di tale rituale notificazione, avvenuta personalmente nei confronti del condannato, la doglianza formulata sul punto era stata ritenuta articolata in termini del tutto generici e, quindi, insuscettibile di accoglimento.
Con istanza del 30 marzo 2023, NOME ha nuovamente chiesto al giudice dell’esecuzione la declaratoria di non esecutività della predetta sentenza sul presupposto della notificazione dell’estratto contumaciale in data 12 settembre 2011, data alla quale egli svolgeva attività lavorativa negli Stati Uniti.
A seguito di tale ulteriore istanza, il Presidente del Tribunale ha emesso il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
 La sentenza della quale si discute è divenuta irrevocabile, per come risulta dall’ordine di esecuzione e dal certificato del casellario, il 28 giugno 2011 e, quindi, la notificazione dell’estratto contumaciale, ai sensi dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen. nella formulazione applicabile ratione temporis, è stata precedente a tale data.
La circostanza, peraltro, non risulta, in alcun modo, avversata dal ricorrente. La notificazione dell’estratto, in base al provvedimento emesso in data 4 marzo 2020, risulta essere stato eseguito il 12 maggio 2011 e a fronte di tale circostanza la presenza del condannato, nel mese di settembre 2011, all’estero per lo svolgimento di attività lavorativa integra circostanza sostanzialmente irrilevante inidonea a supportare la richiesta di non esecutività del titolo.
Quanto alla deduzione secondo cui NOME si trovava negli Stati Uniti sin dal 2003, trattasi, come correttamente segnalato dal Procuratore generale, di circostanza dedotta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione e, in quanto tale, inammissibile.
 Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 16/11/2023
Il Consili7re COGNOME tensore n
Il Presidente