Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35293 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Vittoria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza in data 18/1/2024, depositata il 23/1/2024, quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento disposto da questa Corte per ragioni processuali, ha rigettato il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, il 28/9/2021, ha respinto il reclamo presentato avverso la sanzione disciplinare allo stesso irrogata dal Consiglio di disciplina del Carcere di Terni 1’8/1/2021.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, lett, c), 179, comma 1 e 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. e conseguente nullità dell’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe omesso di esaminare l’istanza di rinvio per legittimo impedimento inviata dal difensore a mezzo pec.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 181 cod. proc. pen. e conseguente nullità del provvedimento per l’assenza della sottoscrizione del cancelliere.
In data 22 aprile 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Il primo motivo di ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio.
Dagli atti, che questa Corte ha il potere – dovere di esaminare attesa la natura processuale della questione posta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 – 01), risulta che la difesa, in data 15 gennaio 2024, ha inviato istanza di rinvio dell’udienza fissata per il giorno 18 gennaio 2024 per legittimo impedimento.
In COGNOME merito alla COGNOME richiesta, COGNOME trasmessa a COGNOME mezzo COGNOME p.e.c. COGNOME all’indirizzo EMAIL(EMAIL e regolarmente pervenuta in pari data, il Tribunale ha omesso di provvedere e l’udienza, dato atto dell’assenza del difensore, si è tenuta con l’intervento di un difensore d’ufficio, designato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. verbale dell’udienza del giorno 18 gennaio 2024 nonché il provvedimento impugnato, atti nei quali non viene l’istanza non risulta neanche menzionata).
Come anche di recente ribadito, la mancata considerazione dell’istanza di rinvio, formalmente e regolarmente trasmessa dal difensore, determina la nullità assoluta dell’udienza e di tutti gli atti successivamente compiuti ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, COGNOME, Rv. 285301 – 01; Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, COGNOME, Rv. 264158 – 01; Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, COGNOME, Rv. 265483 – 01).
La violazione rilevata, pertanto, impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Perugia per nuovo giudizio.
La doglianza oggetto del secondo motivo, attesa la causa che ha determinato l’annullamento, è assorbita.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di ,Sorveglianza di Perugia.
Così deciso il 28/5/2024