Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27767 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27767 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Castrovillari il DATA_NASCITA avverso il decreto del 20/09/2023 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del 5 dicembre 2023 con la quale la Corte di Appello di Catanzaro ha rigetto l’appello con il quale è stata chiesta la revoca del decreto con cui il Tribunale di Catanzaro, in data 7 aprile 2023, ha autorizzato l’amministratore giudiziario, nominato nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di NOME COGNOME, allo scioglimento e messa in liquidazione della società RAGIONE_SOCIALE, già oggetto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
La ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta l’omessa motivazione in ordine al motivo di appello con il quale veniva eccepito il mancato accoglimento della richiesta di rinvio della decisione in ordine alla messa in liquidazione della società RAGIONE_SOCIALE, avanzata dalla difesa di NOME COGNOME e dei terzi interessati all’udienza del 20 febbraio 2023 per argomentare in merito al
contrasto tra le conclusioni dei due amministratori giudiziari e produrre apposita consulenza tecnica di parte.
Nell’atto di gravame la difesa lamentava, in particolare, che il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta di termine senza alcuna motivazione con ciò violando il diritto di difesa delle parti private; inoltre, il Tribunale avrebbe accolto l’istanza avanzata dal Pubblico ministero senza adeguato confronto con la difesa con conseguente violazione del contraddittorio previsto dall’art. 127 cod. proc. pen.
I giudici dell’appello non avrebbero argomentato in alcun modo in ordine a tale doglianza con conseguente sussistenza della denunciata omessa motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che la difesa, all’udienza del 20 febbraio 2023, si è limitata a chiedere il rinvio dell’udienza senza argomentare in ordine alle ragioni poste a fondamento di tale richiesta (vedi pag. 3 del verbale di udienza del 20/02/2023: “La difesa chiede un differimento”) e, di conseguenza, il Tribunale si è determinata a rigettare tale generica richiesta di differimento.
La Corte di merito, pur investita della doglianza con la quale veniva eccepito il mancato accoglimento della richiesta di rinvio, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.
Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui il giudice dell’impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C., Rv. 268705; Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, COGNOME, Rv. 283268 – 01, da ultimo Sez. 3, n. 45161 del 20/09/2023, COGNOME, non massimata).
Ritornando all’istanza avanzata all’udienza del 20 febbraio 2023, si osserva che la stessa, per come formulata, non dava conto delle ragioni che determinavano la necessità di un differimento della discussione, risultando di conseguenza del tutto generica con conseguente indeducibilità del correlato motivo di appello che risultava, ictu °culi, manifestamente infondato poiché basato su un fatto processuale non risultante dagli atti (la circostanza che la richiesta di rinvio avesse trovato fondamento nella esplicitata necessità di argomentare in ordine ai contrasti tra le conclusioni dei due amministratori giudiziari e di allegare una consulenza tecnica di parte sul punto, circostanza dedotta nell’atto di appello e
nel ricorso per cassazione ma non desumibile dal verbale di udienza del 20 febbraio 2023).
Deve essere, in proposito, ricordato che il verbale d’udienza fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, il cui regime d efficacia è sancito dalla norma generale di cui all’art. 2700 cod. civ. (vedi Sez. 4 , Sentenza n. 5627 del 24/01/2023, Testa, Rv. 284098 – 01; Sez. 1, n. 45175 del 01/03/2023, Sanguinetti, Rv. 285404 – 01).
Tutto ciò premesso, nessuna rilevanza può assumere la circostanza che la Corte di merito non abbia espressamente motivato in ordine all’infondatezza o inammissibilità della relativa richiesta di rinvio, in quanto detta richiesta formulata in maniera difforme da quanto previsto dalla legge e dalla costante giurisprudenza, tanto da renderla manifestamente infondata sulla base della diretta verifica degli atti processuali.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 22 maggio 2024
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Il Presidente