Istanza di Rimessione: Il No della Cassazione alle Campagne Stampa come Motivo
L’imparzialità del giudice e la serenità del processo sono pilastri fondamentali del nostro sistema giudiziario. Ma cosa succede quando eventi esterni, come una forte pressione mediatica, sembrano minacciare questo equilibrio? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta proprio questo tema, valutando un’istanza di rimessione basata su presunte campagne stampa locali e chiarendo importanti aspetti procedurali.
Il caso in esame: dal tentativo di furto alla richiesta di trasferimento
La vicenda trae origine da una condanna per tentato furto aggravato, pronunciata dal Tribunale di Trani. L’imputato, non accettando la decisione, proponeva appello presso la Corte di Appello di Bari. Durante lo svolgimento del giudizio di secondo grado, la difesa presentava un’istanza di rimessione, chiedendo che il processo venisse trasferito ad un’altra sede giudiziaria.
Il motivo alla base della richiesta era la presenza di ‘locali campagne di stampa’ che, a dire dell’imputato, avrebbero creato una ‘turbativa’ tale da compromettere il sereno svolgimento del processo, influenzando potenzialmente l’organo giudicante.
La decisione della Cassazione su un’istanza di rimessione
La Suprema Corte, chiamata a decidere sulla richiesta, ha dichiarato l’istanza manifestamente infondata e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si basa su due principi cardine, uno di merito e uno procedurale, che meritano un’attenta analisi.
Le motivazioni
In primo luogo, la Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato: le campagne di stampa, di per sé, non sono sufficienti a integrare quella ‘turbativa’ sullo svolgimento del processo che la legge richiede per giustificare la rimessione. Non basta la semplice attenzione mediatica su un caso per presumere che l’imparzialità del giudice sia compromessa. Occorrono elementi concreti che dimostrino un condizionamento effettivo, cosa che nel caso di specie non è stata provata. La Corte richiama un precedente specifico (Cass. n. 33165/2019) per sottolineare come il clamore mediatico non sia, da solo, un valido motivo per spostare un processo.
In secondo luogo, e con importanti riflessi pratici, la Cassazione ha affrontato la questione delle spese processuali. Normalmente, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il proponente viene condannato al pagamento delle spese. Tuttavia, la Corte ha specificato che questa regola non si applica all’istanza di rimessione. Il motivo è tecnico ma fondamentale: la richiesta di rimessione non è un ‘mezzo di impugnazione’ (come l’appello o il ricorso), ma uno strumento diverso, finalizzato a tutelare la corretta amministrazione della giustizia. Pertanto, l’articolo del codice di procedura penale che prevede la condanna alle spese (art. 616 c.p.p.) non trova applicazione in questo contesto, come già stabilito da un’altra recente sentenza (Cass. n. 16553/2023).
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni. La prima è che il trasferimento di un processo è una misura eccezionale, che non può essere concessa sulla base di una generica pressione mediatica. È necessario dimostrare un pericolo concreto e attuale per l’imparzialità del giudizio. La seconda è una precisazione procedurale di rilievo: chi presenta un’istanza di rimessione, anche se questa viene respinta perché inammissibile, non subirà la condanna al pagamento delle spese processuali, a differenza di quanto accade per le impugnazioni ordinarie. Questa distinzione tutela il diritto della parte a sollevare dubbi sulla serenità del contesto processuale, senza il timore di una sanzione economica automatica in caso di rigetto.
Una campagna di stampa locale è un motivo valido per trasferire un processo?
No, secondo questa ordinanza della Corte di Cassazione, le campagne di stampa locali non costituiscono di per sé una turbativa tale da giustificare la rimessione del processo a un altro giudice.
Se un’istanza di rimessione viene dichiarata inammissibile, il richiedente deve pagare le spese processuali?
No, la Corte ha chiarito che alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di rimessione non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, poiché tale richiesta non ha natura di mezzo di impugnazione e quindi non si applica l’art. 616 del codice di procedura penale.
Qual è la differenza tra un’istanza di rimessione e un mezzo di impugnazione secondo la Corte?
L’ordinanza specifica che l’istanza di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione. Mentre l’impugnazione contesta una decisione giudiziaria, la rimessione è uno strumento volto a garantire l’imparzialità del giudizio spostando la sede del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44561 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44561 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
trasmessa dalla CORTE APPELLO di BARI con ordinanza del 05/05/2023
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME ha proposto istanza di rimessione del procedimento pendente dinanzi alla Corte di Appello di Bari, investita di appello avverso la pronuncia emessa in data 17 giugno 2019 dal Tribunale di Trani, ch lo ha condannato per il reato di cui agli art.56, 110, 624 e 625 n.2 e 7 cod commesso in Molfetta il 1 luglio 2018;
ritenuto che l’istanza sia manifestamente infondata, dato che n costituiscono di per sé una turbativa sullo svolgimento del processo, tal determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa (Sez. n. 33165 del 03/07/2019, COGNOME, Rv. 277498 – 01);
considerato che alla inammissibilità non segue la condanna dell’istante pagamento delle spese processuali, non prevedendo nulla al riguardo l’art. comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l’art. 616 cod. proc. pe posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazion (Sez. 5, n.16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451 – 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza.
Così deciso il 5 ottobre 2023
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