Istanza di Rimessione: I Requisiti di Ammissibilità secondo la Cassazione
L’istanza di rimessione rappresenta uno strumento processuale di eccezionale importanza, volto a garantire la serenità e l’imparzialità del giudizio. Tuttavia, proprio per la sua natura straordinaria, la legge prevede requisiti di ammissibilità molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di analizzare due dei motivi più comuni che portano alla declaratoria di inammissibilità di tale richiesta: la mancata notifica alle parti e la genericità dei motivi. Approfondiamo la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
Il Caso: una Richiesta Davanti al Giudice di Pace
La vicenda trae origine da un procedimento penale per il delitto di lesioni personali (art. 582 c.p.) pendente dinanzi al Giudice di Pace. L’imputato, ritenendo sussistessero le condizioni per uno spostamento della competenza territoriale, depositava personalmente un’istanza di rimessione del processo ai sensi dell’art. 45 del codice di procedura penale. Il giudice procedente, come previsto dalla norma, trasmetteva immediatamente la richiesta alla Corte di Cassazione, unico organo competente a decidere.
I Requisiti dell’Istanza di Rimessione: Cosa Dice la Legge
La Corte ha ritenuto l’istanza “palesemente inammissibile” sulla base di due distinti profili, entrambi decisivi. L’analisi della Suprema Corte si concentra su due pilastri fondamentali per l’ammissibilità dell’istanza: uno di natura procedurale e uno di merito.
L’Obbligo di Notifica alle Altre Parti
Il primo ostacolo insormontabile è stato di natura procedurale. L’art. 46 del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che la richiesta di rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata a cura del richiedente a tutte le altre parti processuali (incluse, quindi, la persona offesa e il Pubblico Ministero) entro sette giorni. Nel caso di specie, dagli atti non risultava che tale adempimento fosse stato eseguito.
La Cassazione ha ribadito che la notifica rappresenta una “condizione indefettibile di ammissibilità” che non ammette equipollenti. La sua assenza, pertanto, costituisce una violazione palese delle norme procedurali e impedisce al giudice di entrare nel merito della richiesta.
La Necessità di Motivi Specifici e Concreti
Anche superando l’ostacolo procedurale, l’istanza sarebbe stata comunque respinta per la sua inconsistenza nel merito. La Corte ha sottolineato la natura eccezionale dell’istituto della rimessione. Per poterlo attivare, non sono sufficienti generiche “preoccupazioni e timori” dell’imputato riguardo alla serenità del giudizio.
È necessario che le situazioni paventate emergano “in modo certo dagli atti del processo” e si basino su fatti reali, concreti e collegati a specifiche situazioni locali. Tali fatti devono essere così gravi da poter turbare il sereno svolgimento del processo e compromettere la corretta amministrazione della giustizia. Nel caso esaminato, i motivi addotti dal richiedente sono stati giudicati del tutto generici e, quindi, inammissibili.
La Decisione della Corte sulla istanza di rimessione
Alla luce delle criticità emerse, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’istanza. Questa decisione ha comportato anche una conseguenza economica per il ricorrente.
le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su due principi cardine. In primo luogo, il mancato rispetto di un requisito procedurale essenziale, quale la notifica alle altre parti, che per legge costituisce una causa di inammissibilità non sanabile. In secondo luogo, la totale genericità dei motivi addotti, che non rispondevano ai rigorosi standard richiesti per giustificare lo spostamento di un processo. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza, evidenziando come la rimessione sia un rimedio a situazioni eccezionali e non uno strumento a disposizione della parte per esprimere un mero dissenso o una sfiducia soggettiva verso il giudice.
le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce la necessità di un approccio rigoroso nella presentazione di un’istanza di rimessione. Chi intende avvalersi di questo strumento deve prestare la massima attenzione agli adempimenti procedurali, primo fra tutti la notifica a tutte le parti coinvolte. Inoltre, è fondamentale che i motivi a sostegno della richiesta siano solidi, specifici e provati, e non si limitino a mere supposizioni o timori soggettivi. La decisione della Corte ha anche comportato la condanna del ricorrente al pagamento di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso degli strumenti processuali.
Per quale motivo principale un’istanza di rimessione può essere dichiarata inammissibile?
Un motivo fondamentale è la mancata notifica della richiesta alle altre parti del processo, compreso il Pubblico Ministero, entro sette giorni dalla presentazione. Questo adempimento è considerato dalla legge una condizione indefettibile di ammissibilità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un’istanza di rimessione inammissibile?
La conseguenza principale è la condanna al pagamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, l’importo è stato fissato in 3.000 euro. Tale condanna non include le spese del procedimento, poiché la richiesta di rimessione non è considerata un mezzo di impugnazione.
Perché i motivi a sostegno di un’istanza di rimessione non possono essere generici?
Poiché la rimessione è un istituto eccezionale che sposta la competenza di un processo, la legge richiede che le ragioni siano gravi, concrete e basate su fatti reali e accertabili. Generiche preoccupazioni o timori soggettivi non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di una situazione locale che possa realmente pregiudicare la serenità del giudizio e la corretta amministrazione della giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31052 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a AREZZO il DATA_NASCITA
trasmessa con ordinanza del GIUDICE DI PACE di AREZZO del 11/04/2024
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME è imputato nel processo penale n. 183/2023 RG Gip delitto di cui all’art. 582 cod. pen.;
che il predetto imputato, in data 11 aprile 2024, ha personalmente depositato cancelleria del Giudice di pace di Arezzo istanza di rimessione del processo ex art. 4 pen.;
che il giudice procedente, con provvedimento in pari data, ha trasmesso la ric Corte di cassazione ai sensi dell’art. 46 del codice di rito;
rilevato che l’istanza di rimessione è palesemente inammissibile per d presupposti previsti dall’art. 45 e segg cod. proc. pen.: dagli atti trasmessi, in che la stessa sia stata notificata alle altre parti del processo, in patente disposizioni di cui all’art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., a norma delle quali rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata entro sette gior richiedente alle altre parti, tra le quali, all’evidenza, rientra anche il Pubblico Mi rilevato che la notifica alle altre parti di detta richiesta costituisce indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in essa, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Rv. 201300; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 264960; Sez. 1, n. 1 12/01/2001, Savio Rv. 218403);
che, in ogni caso, i motivi prospettati sono del tutto generici e quindi inammi che, attesa la natura eccezionale dell’istituto della rimessione del processo paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in modo certo del processo e non costituire solo la proiezione di generiche ‘preoccupazioni e tim sicura esistenza di fatti reali e collegati a situazioni locali, idonei per la loro sereno svolgimento del processo e a compromettere in tal modo la corretta amminist della giustizia (Sez. 1, n. 6743 del 20/12/1995, dep. 1996, Vizzini, Rv. 203813 – 01
rilevato, pertanto, che l’istanza deve essere dichiarata inammissibile e il ri essere condannato al pagamento della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE ammende non comportando la declaratoria di inammissibilità della richiesta anche la c al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l’art. 4 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l’art. 616 cod. proc. pen., posto ch di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, n. 16553 del 18/0 Tornotti, Rv. 284451 – 01).
Dichiara inammissibile l’istanza e condanna il ricorrente al pagamento della euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024