Istanza di Rimessione: I Requisiti di Ammissibilità secondo la Cassazione
L’istanza di rimessione è uno strumento eccezionale previsto dal nostro ordinamento processuale penale che consente di spostare un processo da una sede giudiziaria a un’altra. Questa misura si adotta quando sussistono gravi situazioni locali tali da pregiudicare la libera determinazione delle persone che partecipano al processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto procedurale fondamentale per la sua ammissibilità, sottolineando come la forma, in certi casi, sia sostanza.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine dalla richiesta di rimessione presentata da due imputati nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura di una città di provincia. L’istanza, come previsto dalla legge, è stata trasmessa dal Procuratore Generale presso la competente Corte d’Appello alla Corte di Cassazione, unico organo in grado di decidere su tale richiesta.
Tuttavia, l’atto di trasmissione conteneva una particolarità che si è rivelata decisiva: il Procuratore Generale, pur inoltrando il fascicolo, aveva contestualmente espresso la propria valutazione, affermando che non sussistevano i presupposti per accogliere la richiesta. In sostanza, la trasmissione non era accompagnata da una formale e motivata richiesta di procedere all’esame, ma da un parere di fatto negativo.
Il Ruolo Chiave del Procuratore nell’istanza di rimessione
L’articolo 45 del codice di procedura penale disciplina il procedimento per la rimessione del processo. La norma prevede che l’istanza, dopo essere stata presentata, venga trasmessa alla Corte di Cassazione. Il ruolo dell’organo che trasmette, in questo caso il Procuratore Generale, non è quello di un mero ‘postino’.
La Corte Suprema ha chiarito che la trasmissione deve essere accompagnata da una richiesta motivata che solleciti la Corte a esaminare nel merito l’istanza. Questo passaggio non è una semplice formalità, ma un requisito essenziale che attiva la giurisdizione della Cassazione sulla questione. Mancando tale impulso, la Corte si trova di fatto priva del presupposto necessario per poter valutare la fondatezza della richiesta di spostamento del processo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato l’istanza di rimessione inammissibile. La motivazione è netta e si fonda interamente sul vizio procedurale riscontrato. I giudici hanno rilevato che l’istanza non era stata trasmessa ‘ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen.’, poiché mancava la necessaria richiesta motivata di procedere.
Il Procuratore Generale, affermando che ‘non sembra allo stato configurarsi la situazione prevista dalla norma in esame’, ha di fatto omesso di attivare correttamente la Corte. Di conseguenza, in assenza dei requisiti necessari perché la Corte potesse validamente esaminare la richiesta, l’unica soluzione possibile era una declaratoria di inammissibilità. La Corte non è potuta entrare nel merito delle ragioni addotte dai richiedenti, proprio perché il ‘ponte’ procedurale per arrivare a tale esame era stato costruito in modo difettoso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: il rispetto delle forme è garanzia di un corretto esercizio della giurisdizione. Nel caso specifico dell’istanza di rimessione, la decisione evidenzia che non è sufficiente che l’atto arrivi materialmente sui tavoli della Cassazione. È indispensabile che vi giunga attraverso il canale procedurale corretto, che include una formale richiesta di valutazione da parte dell’autorità che la trasmette. Per gli operatori del diritto, ciò significa prestare la massima attenzione non solo alla sostanza delle proprie argomentazioni, ma anche alla scrupolosa osservanza di ogni singolo passaggio procedurale previsto dalla legge, pena l’impossibilità per il giudice di esaminare la richiesta.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’istanza di rimessione?
La Corte ha dichiarato l’istanza inammissibile perché è stata trasmessa dal Procuratore Generale senza la necessaria richiesta motivata di procedere, che è un requisito procedurale essenziale previsto dalla legge per consentire alla Corte di valutarla.
Qual è il ruolo del Procuratore Generale nella trasmissione di un’istanza di rimessione?
Il Procuratore Generale non deve limitarsi a inoltrare materialmente l’atto alla Corte di Cassazione, ma deve accompagnarlo con una richiesta formale e motivata che solleciti la Corte a esaminare nel merito la fondatezza dell’istanza.
Può la Corte di Cassazione esaminare nel merito un’istanza se chi la trasmette esprime un parere negativo?
No, secondo questa ordinanza, se il Procuratore Generale, nel trasmettere l’istanza, omette di formulare una richiesta di procedere ed esprime di fatto un parere negativo, viene a mancare un requisito essenziale. Questo vizio procedurale rende l’istanza inammissibile e impedisce alla Corte di Cassazione di valutarne il contenuto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12970 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12970 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME nato a SULMONA il 03/06/1962 COGNOME NOME nato a SULMONA il 05/05/1969
avverso il provvedimento del 13/12/2024 della PROCURA DELLA RAGIONE_SOCIALE PRESSO TRIBUNALE di SULMONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello del ‘Aquila trasmette a questa Corte l’istanza di rimessione ex art. 45 cod. proc ben., proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME relativamente al p. p. n. 254/19, iscritto presso la Procura della repubblica di Sulmona;
Ritenuto che il Procuratore Generale ha già espresso “il non luci go a provvedere ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen. sull’istanza” laddoic nel trasmettere la stessa ha affermato che dall’esame approfondito del contenuiz della richiesta non sembra allo stato configurarsi la situazione prevista dalla ncr la in esame.
Considerato quindi che la istanza non è stata trasmessa ai sensi dell’art.45 cod. proc. pen. con richiesta motivata di procedere come richiesto dalla ncrina in esame e in assenza dei requisiti necessari perché questa Corte possa valutai la.
Rilevato che l’istanza è, dunque, inammissibile per i motivi suindicati
P. Q. M.
Dichiara inammissibile l’istanza.
Così deciso il 12 marzo 2025
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Il Presid