Istanza di Rimessione: La Notifica alle Parti è un Requisito Inderogabile
L’ordinanza n. 6358/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la corretta formalità nella presentazione degli atti è essenziale. Il caso in esame riguarda un’istanza di rimessione, ovvero la richiesta di spostare un processo da un tribunale a un altro. La Corte ha colto l’occasione per sottolineare come l’omissione di un passaggio apparentemente semplice, come la notifica dell’istanza alle altre parti, possa avere conseguenze drastiche, portando alla sua totale inammissibilità e a sanzioni economiche per il richiedente.
Il Caso in Esame: Una Richiesta di Trasferimento del Processo
Un imputato in un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma aveva presentato un’istanza per trasferire il processo ad altra sede. A sostegno della sua richiesta, l’imputato aveva esposto una serie di argomentazioni relative a un diverso procedimento cautelare, sostenendo che tali circostanze fossero sufficienti a creare un “legittimo sospetto” sull’imparzialità del giudice.
Tuttavia, l’esame della Corte di Cassazione si è fermato a un vizio preliminare e decisivo: l’istanza non era mai stata notificata alle altre parti del procedimento penale.
L’obbligo di Notifica nell’Istanza di Rimessione
Il Codice di Procedura Penale, all’articolo 46, stabilisce in modo chiaro e inderogabile che chi presenta un’istanza di rimessione ha l’obbligo di notificarla a tutte le altre parti processuali. Questo adempimento non è una mera formalità, ma una garanzia fondamentale del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Permette, infatti, a tutte le parti coinvolte di essere a conoscenza della richiesta e di presentare le proprie osservazioni o memorie in merito.
La norma prevede espressamente che l’inosservanza di questa disposizione comporta l’inammissibilità della richiesta. Ciò significa che il giudice non entra nemmeno nel merito delle ragioni addotte, ma si limita a respingere l’istanza per un difetto procedurale insuperabile.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha applicato rigorosamente la normativa. Ha rilevato la mancata notifica come un vizio fatale e, di conseguenza, ha dichiarato l’istanza inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state duplici. In primo luogo, il vizio procedurale della mancata notifica, come previsto dall’art. 46 del codice di procedura penale, è stato ritenuto assorbente e sufficiente a determinare la decisione. La legge non lascia margini di discrezionalità: senza notifica, l’istanza è inammissibile. In secondo luogo, la Corte ha osservato, seppur brevemente, che le argomentazioni presentate dal richiedente erano comunque irrilevanti. Esse riguardavano aspetti di un procedimento cautelare, del tutto estranei all’oggetto dell’istanza di rimessione e non idonei a fondare un legittimo sospetto sull’imparzialità del tribunale procedente.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il richiedente. Ai sensi dell’art. 48 del codice, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è stata determinata valutando i profili di colpa del ricorrente nell’aver presentato un’istanza palesemente priva dei requisiti minimi di legge. La pronuncia, quindi, serve da monito sull’importanza di rispettare scrupolosamente le regole procedurali, la cui violazione non solo impedisce l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma può anche comportare un onere economico.
È possibile presentare un’istanza di rimessione senza informare le altre parti del processo?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che la notifica dell’istanza alle altre parti è un requisito inderogabile previsto dall’art. 46 del codice di procedura penale, la cui omissione comporta l’inammissibilità della richiesta.
Quali sono le conseguenze se un’istanza di rimessione non viene notificata correttamente?
L’istanza viene dichiarata inammissibile. Ciò significa che il giudice non esamina il merito della richiesta, cioè le ragioni per cui si chiede il trasferimento, ma la respinge per un vizio di forma insanabile.
Cosa comporta, dal punto di vista economico, una dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di rimessione?
Il soggetto che ha presentato l’istanza inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6358 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 6358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letta l’istanza di rimessione del processo ai sensi dell’art. 45 cod.proc.pen. a COGNOME NOME in relazione al proc. pen. N.8793/17 pendente dinanzi al Tribunale di Rom
Ritenuto che l’istanza non risulta notificata alle altre parti come inderogabilmen dall’art. 46 comma primo cod.proc.pen.;
che lo stesso art. 46 prevede al comma quarto che l’inosservanza delle disposizion in ordine alla notifica dell’istanza alle altre parti del procedimento comporta l’inammiss richiesta) 4AIJAA.,144 “tutt’i- z,),.4,tta t lé
Considerato altresì che il rich edente si diffonde lungamente nell’esporre aspetti procedimento cautelare ovvero al procedimento penale del tutto estranei all’oggetto del di remissione perché non idonei ad ingenerare un legittimo sospetto;
Ritenuto pertanto che la richiesta deve ritenersi inammissibile a norma del cod.proc.pen. e che alla relativa declaratoria consegue, la condanna al pagamento del processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitati 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento del
processuali e della. somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 11 gennaio 2024
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