Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12942 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12942 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2023 del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME è imputato nel processo penale RG.NR n. 6696/2020 (RG.TRIB. DIB, n. 1035/2022) incardinato presso il Tribunale di COGNOME – Sezione distaccata di Ischia;
che il predetto imputato, in data 14 ottobre 2023, ha personalmente depositato presso la Cancelleria del Tribunale di COGNOME – Sezione distaccata di Ischia – istanza di rimessione d processo ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., corredata di allegati, che il giudice procedente, provvedimento in pari data, ha trasmesso a questa Suprema Corte ai sensi dell’art. 46 cod. proc. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’istanza di rimessione è inammissibile in quanto non è corredata dalle prescritt notifiche alle altre parti, come prescritto dall’art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., che dis che la richiesta di rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata entro sette gio a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, all’evidenza rientrano, evidentemente, a le parti civili costituite e che tale notifica – che non risulta allegata alla stregua de trasmessi – è condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, sicché, in mancanza, l’istanz deve essere dichiarata inammissibile (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, COGNOME, Rv. 201300; Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 276580; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio Rv. 218403);
rilevato, pertanto:
che l’istanza deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna dell’istante, ai sens dell’art. 48 cod. proc. pen., al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
che la declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo no comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l’art. 48, comma 6, cod. proc. perì. e non trovando applicazione l’art. 616 cod. proc pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 6, n. 43540 del 19/09/2023, Rv. 285359; Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Rv. 284451);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile l’istanza e condanna il richiedente al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente