Istanza di rimessione: quando la forma diventa sostanza
L’istanza di rimessione rappresenta uno strumento fondamentale a garanzia del giusto processo, consentendo di trasferire un procedimento penale ad altra sede qualora sussistano dubbi sull’imparzialità del giudizio a causa di fattori ambientali. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che il ricorso a tale istituto è subordinato al rigoroso rispetto di precise regole procedurali, la cui violazione può determinarne il fallimento prima ancora che ne venga esaminato il merito. Vediamo nel dettaglio il caso e le conclusioni dei giudici supremi.
I fatti del caso
Un imputato presentava un’istanza di rimessione del proprio processo, lamentando presunte e gravi violazioni processuali commesse dall’accusa. La richiesta mirava a spostare il procedimento da Roma a un’altra sede giudiziaria per garantire, a suo dire, uno svolgimento più equo del giudizio. L’istanza, tuttavia, presentava un vizio procedurale che si sarebbe rivelato fatale.
La decisione della Corte di Cassazione sull’istanza di rimessione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato l’istanza di rimessione inammissibile con una procedura de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale. La decisione non si è basata sulla fondatezza o meno delle lamentele dell’imputato, ma esclusivamente su una mancanza di carattere procedurale. Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato l’istante al pagamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: il rispetto dei termini procedurali
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 46 del codice di procedura penale. La norma stabilisce che chi presenta un’istanza di rimessione ha l’onere di notificarla alle altre parti del processo (pubblico ministero e parti private) entro il termine perentorio di sette giorni dal suo deposito presso la cancelleria del giudice. Nel caso di specie, l’istante non aveva adempiuto a tale obbligo. I giudici hanno sottolineato che questo adempimento non è una mera formalità, ma una garanzia essenziale del contraddittorio, che permette alle altre parti di essere informate e di presentare le proprie memorie difensive. La genericità delle accuse mosse nell’istanza, prive di circostanze specifiche e determinate, è stata un ulteriore elemento che ha contribuito a indebolire la posizione del richiedente, ma il vizio procedurale della mancata notifica è stato il motivo assorbente e decisivo per la declaratoria di inammissibilità. È interessante notare, inoltre, che la Corte ha chiarito un aspetto relativo alle conseguenze economiche. L’inammissibilità, in questo specifico contesto, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, grazie a una norma speciale (art. 48, comma 6, c.p.p.) che deroga alla regola generale (art. 616 c.p.p.). Ciò non ha impedito, però, l’applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale: la forma è garanzia di sostanza. Gli strumenti di tutela, anche quelli di rango più elevato come l’istanza di rimessione, devono essere attivati nel pieno rispetto delle regole che ne disciplinano l’esercizio. La mancata notifica alle controparti entro il termine di sette giorni costituisce un vizio insanabile che conduce direttamente a una declaratoria di inammissibilità. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito a prestare la massima attenzione agli adempimenti procedurali, che non possono mai essere considerati secondari, pena l’invalidazione delle proprie iniziative difensive e l’applicazione di sanzioni pecuniarie.
Per quale motivo principale l’istanza di rimessione è stata dichiarata inammissibile?
L’istanza è stata dichiarata inammissibile per il mancato rispetto del termine di sette giorni, previsto dall’art. 46 del codice di procedura penale, entro cui il richiedente avrebbe dovuto notificare l’istanza stessa alle altre parti processuali dopo averla depositata in cancelleria.
La declaratoria di inammissibilità dell’istanza comporta sempre la condanna al pagamento delle spese del procedimento?
No. In questo caso specifico, la Corte ha specificato che, in base all’art. 48, comma 6, del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, a differenza di quanto previsto dalla regola generale.
Nonostante l’esenzione dalle spese processuali, l’istante ha subito conseguenze economiche?
Sì, nonostante non sia stato condannato al pagamento delle spese del procedimento, l’istante è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38386 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38386 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letta l’istanza di rimessione redatta da NOME COGNOME per asserite gravissime violazioni processuali consumate dall’accusa; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene l’stanza inammissibile;
rilevato che, in disparte la genericità dell’istanza, in cui sono dedotte circostanze indeterminate, come tali inidonee a configurare l’esistenza di una situazione locale suscettibile di turbare lo svolgimento del processo, l’istanza è inammissibile per mancato rispetto del termine di cui all’art. 46 cod. proc. pen., che impone la notifica, a cura del richiedente, alle altre parti entro il termine di sette giorni dal deposito presso la Cancelleria del Giudice;
ritenuto che, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile, con procedura de plano;
rilevato che la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l’art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione con la previsione generale dell’art. 616 cod. proc. pen., in ragione della peculiare natura dell’istituto e dell’atto introduttivo del relativo procedimento incidentale (Sez. U del 10 luglio 2025, COGNOME, inf. provv.; Sez. 3, n. 42478 del 14/10/2024, C., Rv. 287141).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza e condanna l’istante al p GLYPH mento della
Il Pres’dente somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore