Istanza di rimessione: l’importanza cruciale della notifica corretta
Nel labirinto delle norme procedurali, un piccolo errore può costare molto caro. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia fondamentale seguire alla lettera le disposizioni del codice di rito, specialmente quando si presenta un’istanza di rimessione del processo. Questo strumento, previsto per garantire l’imparzialità del giudizio, è subordinato a requisiti di forma molto stringenti, la cui violazione ne determina l’immediata e inevitabile inammissibilità. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I fatti del caso
Una persona, imputata in un procedimento penale davanti a un Giudice di Pace, decideva di avvalersi della facoltà di richiedere lo spostamento del processo presso un’altra sede giudiziaria. A tal fine, depositava personalmente presso la cancelleria del giudice competente un’istanza di rimessione ai sensi dell’art. 45 del codice di procedura penale. Il giudice, come da prassi, trasmetteva gli atti alla Suprema Corte di Cassazione, l’organo competente a decidere su tali richieste.
Tuttavia, un dettaglio procedurale si è rivelato fatale: la richiesta non era stata notificata correttamente alle altre parti del processo.
La notifica nell’istanza di rimessione: un passaggio non negoziabile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare la richiesta, ha immediatamente riscontrato un vizio insanabile. L’art. 46 del codice di procedura penale è molto chiaro: l’istanza di rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata a cura del richiedente a tutte le altre parti processuali entro sette giorni. Tra queste parti, è fondamentale includere anche il Pubblico Ministero.
Nel caso in esame, invece, l’istante si era limitato a un invio irregolare tramite raccomandata semplice o posta elettronica non certificata. La giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, è concorde e granitica su questo punto: la notifica è una condizione di ammissibilità indefettibile, che non ammette forme equivalenti o surrogati. L’utilizzo di mezzi non idonei a garantire la certezza legale della ricezione, come una semplice raccomandata, equivale a una mancata notifica.
Le motivazioni della Corte
I giudici della Suprema Corte hanno ribadito un principio consolidato, definito jus receptum: la notifica della richiesta di rimessione alle altre parti è un presupposto essenziale per la sua ammissibilità. La mancanza di questa formalità impedisce al giudice di entrare nel merito della richiesta, ovvero di valutare se esistano o meno i presupposti per trasferire il processo. La norma mira a garantire il contraddittorio, permettendo a tutte le parti di essere a conoscenza della richiesta e di presentare le proprie memorie o osservazioni in merito. L’omissione di questo passaggio viola un principio fondamentale del giusto processo.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’istanza palesemente inammissibile.
Conclusioni: le conseguenze dell’errore procedurale
La decisione ha avuto due conseguenze dirette per il richiedente. La prima, ovviamente, è stata il rigetto della sua istanza, con il processo che proseguirà davanti al giudice originariamente competente. La seconda è stata una conseguenza economica: la condanna al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di istanze prive dei requisiti minimi di legge.
Questo caso insegna una lezione fondamentale: nel diritto processuale, la forma è sostanza. Ignorare o sottovalutare le regole procedurali, anche quelle che possono sembrare meri formalismi, può portare a conseguenze gravi, precludendo la possibilità di far valere le proprie ragioni e comportando anche sanzioni pecuniarie. Quando si attiva uno strumento delicato come l’istanza di rimessione, l’assistenza di un legale esperto è indispensabile per evitare errori che possano compromettere l’esito della richiesta.
Perché l’istanza di rimessione è stata dichiarata inammissibile?
L’istanza è stata dichiarata inammissibile perché il richiedente non l’ha notificata correttamente alle altre parti del processo, incluso il Pubblico Ministero, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 46 del codice di procedura penale.
Qual è la procedura corretta per notificare un’istanza di rimessione?
La legge prevede che la richiesta debba essere notificata, a cura di chi la presenta, a tutte le altre parti entro sette giorni. La notifica deve avvenire con modalità che garantiscano la certezza legale della ricezione, escludendo quindi mezzi come la raccomandata semplice o la posta elettronica non certificata.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità?
La conseguenza principale è che la richiesta non viene esaminata nel merito e viene respinta. Inoltre, il richiedente è stato condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4014 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4014 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da
SPERANDIO NOME NOME NOME Legnago il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2025 del GIUDICE DI PACE DI LEGNAGO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che NOME COGNOME è imputata nel processo penale n. 57/2023 RG Giudice di Pace di Legnago (RG.NR. n. 636/2022 mod. 21-bis);
che la predetta imputata, in data 5 settembre 2025, ha personalmente depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Legnago istanza di rinnessione del processo ex art. 45 cod. proc. pen., che il giudice procedente, con provvedimento in pari data, ha trasmesso alla Suprema Corte ai sensi dell’art. 46 del codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’istanza di rimessione è palesemente inammissibile per difetto dei presupposti previsti dall’art. 45 e seguenti del codice di rito: dagli atti trasmessi, infatti, non risulta che la stessa sia stata notificata alle altre parti del processo essendo stata solo loro irregolarmente inviata tramite raccomandata semplice (Sez. 5, n. 39039 del 06/07/2012, Angelini, Rv. 253720 – 01) oppure missiva di posta elettronica non certificata, di modo che si è verificata la violazione dell’art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., che dispone che la richiesta di rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, all’evidenza rientra anche il Pubblic Ministero;
che è jus receptum che la notifica alle altre parti di detta richiesta costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, COGNOME, Rv. 201300; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio Rv. 218403);
rilevato, pertanto, che l’istanza deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna dell’istante, al solo pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna la richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente