Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31245 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore RAGIONE_SOCIALE presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIONOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Ritenuto in fatto
1.11 difensore, abilitato al patrocinio in Cassazione, di NOME COGNOME ha promosso ricorso pe cassazione avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano che ha dichiarato irricevibi l’istanza di ricusazione presentata nei confronti del magistrato del Tribunale di Var AVV_NOTAIO, sul presupposto che un sedicente NOME COGNOMECOGNOME in proprio, ritenuto compiutamente non identificato, lo avrebbe depositato per via telematica a mezzo indirizzo EMAIL, modalità non consentita dalla normativa del codice di rito.
2.L’atto d’impugnazione si è affidato ad un solo motivo, rubricato come “VIOLAZIONE DEL D.M. 18 LUGLIO 2023 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA”, fondato sul rilievo che COGNOME NOME avrebbe
legittimamente inoltrato l’istanza di ricusazione del giudice con lo strumento RAGIONE_SOCIALE po elettronica certificata, disciplinato dal citato Decreto Ministeriale, ritenuto consenti pregresse, analoghe istanze, tutte ritenute inammissibili e, pertanto, valutate co inizialmente ricevibili.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato, per plurimi motivi.
1.Va premesso che – ad onta delle argomentazioni espresse e RAGIONE_SOCIALE dizione adottata nel dispositivo dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, che ha utilizzato la formula RAGIONE_SOCIALE dichiara di “irricevibilità” – il provvedimento impugnato deve essere correttamente interpretato com statuizione di inammissibilità per mancato rispetto dei requisiti di legittimazione e modalità di presentazione RAGIONE_SOCIALE ricusazione, riconducibile al dettato dell’art. 41 del codi rito, contro la quale è esperibile il ricorso per cassazione.
2.11 Decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 18 luglio 2023, la cui violazione è lamentata corpo dell’atto di ricorso, prevede che “L’efficacia del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti i nell’elenco di cui all’art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il por del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del decreto legislativ ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uff indicati dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 4 luglio 2023, è possibile, sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell’art. i del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico GLYPH con GLYPH le GLYPH modalità individuate con provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALE dei sistemi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“. L’art. 1 del D.M. del 4 luglio 2023, richiamato dal citat provvedimento amministrativo ed a sua volta pubblicato in attuazione dell’art. 87 comma 6 ter del D. Lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che presso gli uffici giudiziari, tra cui le Corti d’a deposito di un elenco di atti ivi elencati – tra cui figura anche la “ricusazione del (articoli 37 e 38 del codice di procedura penale)” da parte dei difensori -avviene esclusivamente mediante il portale del Processo Penale Telematico ai sensi dell’art. 87, comma 6-ter del D. Lgs. n. 150 del 2022 e con le modalità individuate con provvedimento del direttor RAGIONE_SOCIALE dei sistemi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Con circolare del DGSIA del 25 luglio 2023 è stato precisato quanto segue.
“Il Decreto 18 luglio 2023 del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “Integrazione al decreto 4 luglio recante «Portale deposito atti penali» – Avvio fase di sperimentazione” prevede che “L’efficaci del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell’elenco di cui all’art. 1 dello st decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termin cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell’art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALE dei sistemi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE‘. L’Amministrazione ritiene che relativamente agli atti indicati all’art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2023 qualora non inclusi nell’elencazione di cui all’art. 87, comma 6-bis, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, le modalità di deposito sono, alternativamente, le seguenti; a) mediante deposito nel portale del processo penale telematico (Portale deposito atti penali – PDP) individuato con provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE per i sistemi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; b) mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC); c) con modalità cartacee. Si pregano le RAGIONE_SOCIALE.LL. di assicurare la massima diffusione RAGIONE_SOCIALE presente comunicazione agli uffici del distretto competenza”.
L’art. 87, comma 6-bis del D. Lgs. n. 150 del 2022 (in vigore dal 31 dicembre 2022) non possiede immediata rilevanza in questa sede, poichè riguarda la disciplina del deposito telematico (attraverso il Portale del Processo Telematico) di una serie di atti presso le Procu RAGIONE_SOCIALE Repubblica dei Tribunali e, in particolare dei seguenti atti: memorie, documenti, richie e istanze indicati dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, opposizion alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del codice di procedura penale, denun di cui all’articolo 333 del codice di procedura penale, querela di cui all’articolo 336 del cod procedura penale e relativa procura speciale, nomina del difensore e rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale; tra gli atti “non inclusi” predetta elencazione vi è, dunque, la ricusazione del giudice, individuato invece , come detto dal Decreto Ministeriale 4 luglio 2023, in esecuzione del disposto dell’art. 87 comma 6 t citato, tra “gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico”.
Con Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023 ed entrate in vigore il 14 gennaio 2024 – in epoca successiva alla dichiarazione di ricusazione che ne occupa, datata 23 novembre 2023 – è stato emanato il Regolamento di cui all’art. 87 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150 del 2022.
2.1. Osserva dunque il collegio che non vi è norma di legge primaria, né disciplina integrativa di natura secondaria (costituita dai Regolamenti e dai Decreti ministeriali), che, al tem dell’inoltro RAGIONE_SOCIALE dichiarazione, prevedesse espressamente la facoltà del privato cittadino
presentare validamente, ai sensi e nel rispetto dell’art. 38 comma 3 cod. proc. pen., un istanza di ricusazione presso il giudice competente a decidere su di essa attraverso il propri personale indirizzo di posta elettronica certificata; le regole introdotte dai Decreti minis citati dalla difesa del ricorrente riguardano i difensori, non gli utenti privati.
3.D’altro canto, nemmeno può essere censurata la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale di considerare non correttamente attestata l’identità del mittente, dal momento che la posta elettronica certificata (PEC) garantisce l’integrità del contenuto del messaggio e la sua effett provenienza da un indirizzo formalmente istituito tra quelli di posta elettronica certificata non assicura l’identificazione del mittente (cfr. in motivazione sez.1, n. 32566 del 03/11/202 Caprioli, Rv.279737), nel caso concreto, del resto, non riconducibile alle categorie dei sogget abilitati riportati negli elenchi del DGSIA a norma dell’art. 87 bis comma 1 del D. Lgs. n. del 2022 (in vigore dal 31 dicembre 2022, in quanto inserito dalla Legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del D.L. 31 ottobre 2022 n. 162, in continuità normativa transitor rispetto a quella di cui all’art. 24 comma 4 D.L. n. 137 del 2020), che richiama l’art. 7 del n. 44 del 2011, che ha istituito il c.d. REGINDE – Registro RAGIONE_SOCIALE degli indirizzi elettron gestito dal RAGIONE_SOCIALE, che contiene i dati identificativi e l’indirizzo elettronica certificata dei soggetti abilitati. Il Registro RAGIONE_SOCIALE degli indirizzi Elettroni dal RAGIONE_SOCIALE, contiene, più precisamente, i dati identificativi nonché l’indir posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverosia gli appartenenti ente pubblico, i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, gli ausiliari non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al RAGIONE_SOCIALE. In proposito, deve essere alt ricordato che il Direttore RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha emesso due provvedimenti, in attuazione dell’art. 34 del D.M. n. 44 del 2011, i data 16 aprile 2014 e in data 28 dicembre 2015 (il testo coordinato), il cui art. 6 ha stabili fini dell’accesso all’area riservata del Portale dei RAGIONE_SOCIALE telematici, le specifiche tecni l’identificazione informatica dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati sul po RAGIONE_SOCIALE telematici mediante carta d’identità elettronica o carta dei RAGIONE_SOCIALE e sul punto di ac mediante autenticazione a due fattori oppure tramite token crittografico (smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro) in conformità all’articolo 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1.E’ peraltro ravvisabile un ulteriore profilo di inaccoglibilità del ricorso, perché NOME ha erroneamente inoltrato l’istanza di ricusazione all’indirizzo di posta elettro EMAIL , che, tuttavia, non era e non è quello deputato al deposito ufficiale degli atti penali, ov EMAIL , secondo quanto previsto dall’art. 87 bis comma 1 del D. Lgs. n. 150 del 2022, che stabilisce che per tutti gli atti, i documenti istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell’articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito c
modalità telematiche, con invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel r RAGIONE_SOCIALE degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decr Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 21 febbraio 2011, n. 44; tale deposito deve essere effettuato presso g indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati provvedimento del Direttore RAGIONE_SOCIALE per i sistemi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pubblicato ne portale dei Servizi telematici del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituito dal provvedimento Direttore Generale dei sistemi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 9 novembre 2020.
In definitiva, l’attuale ricorrente COGNOME NOME, imputato nel processo, avrebbe potu personalmente presentare una dichiarazione di ricusazione del giudice, ma avrebbe dovuto farlo con la forma di elezione prevista, ovvero con “atto scritto” depositato nella cancelle RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, in formato cartaceo, corredato dalla relativa documentazione a sostegno delle ragioni dell’iniziativa, a pena d’inammissibilità, a norma del combinato disposto degli a 38 comma 3 (che invero statuisce che la richiesta “è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere”) e 41 comma 1 cod. proc. pen., in linea con l’esegesi RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità che ne esclude la proponibilità “per posta” o l’adozione di strumenti a distanza (sez. 2, n. 3043 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 269116; sez.6, n. 1748 del 08/01/2014, Campanella, Rv. 258144).
5.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento (sez. 1, n. 5293 del 15/10/1996, Priebke, Rv. 205836).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18/04/2024
Il con igliere estensore
Il Presidente