Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30415 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30415 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 20/02/2025 della Corte d’appello di Napoli lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello d Napoli -in sede di giudizio di rinvio disposto con la sentenza n. 3881 del 2024 della Prima Sezione penale della Corte di cassazione con cui Ł stata annullata l’ordinanza del 19 settembre 2024 di inammissibilità dell’istanza di ricusazione avanzata da NOME COGNOME con riferimento a un componente del collegio del Tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione – ha nuovamente dichiarato inammissibile l’istanza in questione.
2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia NOME COGNOME deducendo, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen, l’inosservanza dell’art. 38, comma 1, cod. proc. pen.
2.1.In particolare, il ricorrente ha dedotto che la Corte di appello ha ritenuto inammissibile l’istanza di ricusazione perchØ intempestiva, in quanto non sarebbe stata depositata subito dopo l’accertamento da parte del Tribunale della regolare costituzione delle parti essendo il ricorrente già a conoscenza della causa di incompatibilità sin dal momento dell’emissione del decreto di sequestro da parte del Giudice ricusato nel procedimento pregiudicato.
Secondo la difesa tale ultimo rilievo sarebbe destituito di fondamento per due ragioni: in primo luogo ha osservato che al momento dell’emissione del provvedimento di primo grado da parte del Tribunale delle misure di prevenzione (nel procedimento pregiudicante, rg. n. 200/14) e al momento dell’adozione del decreto di sequestro dell’immobile nel procedimento pregiudicato (67/2022), la difesa non poteva sapere che il giudice ricusato avrebbe preso parte al relativo giudizio per la confisca.
Quanto, poi, alla intempestività per aver presentato l’istanza molto dopo la prima verifica della regolare costituzione delle parti, il ricorrente ha rilevato che la decisione impugnata risulta viziata da un evidente errore nella lettura del verbale di udienza del 22/11/2022, in quanto al foglio tre dell’ordinanza impugnata si legge che «all’udienza del 22 novembre
Sent. n. sez. 2023/2025
CC – 11/06/2025
R.G.N. 13494/2025
2022, il giudice relatore rinnovava la relazione in ordine alla proposta di misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di COGNOME Salvatore», rinviando l’udienza al 24 giugno 2023. Precisa il ricorrente che dall’esame del verbale di udienza del 22 novembre 2022, risulta che su un modello prestampato il cancelliere ha barrato il verbo ‘fare’ e ha aggiunto a penna il verbo – si afferma nel ricorso – ‘rinuncia’ o ‘rinvia’, così da formare la seguente frase: «Si dà atto che rinuncia o (rinvia) la relazione il Giudice Dottoressa COGNOME.
Ad avviso del ricorrente tale lettura non può dirsi corretta là dove i giudici affermano che sia stato scritto il verbo ‘rinnovava’ in quanto la relazione non poteva essere rinnovata essendo stata svolta per la prima volta.
Si Ł rilevato, poi, che non potendo il giudice rinunciare alla relazione – che rientra in una facoltà delle parti e non del giudice – deve ritenersi che l’udienza Ł stata rinviata senza svolgere alcuna attività perchØ il Tribunale ha ritenuto di dovere attendere il provvedimento di seconde cure relativo al procedimento pregiudicante, quello cioŁ in cui il Giudice relatore dott.ssa COGNOME aveva già espresso la propria valutazione sull’oggetto del procedimento pregiudicato.
Di conseguenza, lungi dall’essere stata svolta la relazione, sono stati disposti rinvii dell’udienza, sempre in via preliminare, senza svolgere alcuna attività che potesse far ritenere spirato il termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen.
Infine, la difesa ha evidenziato che la giurisprudenza richiamata nell’ordinanza impugnata in ordine all’assenza nei procedimenti camerali, come Ł quello di prevenzione di una finestra temporale dedicata alle questioni preliminari di cui all’art. 491 cod. proc. pen., non rende intempestiva l’istanza di ricusazione.
Al riguardo si Ł rilevato che la giurisprudenza fissa il termine nel momento immediatamente successivo a quello in cui si Ł accertata la regolare costituzione delle parti con la conseguenza che l’istanza di ricusazione pur se formalizzata dopo il rinvio dell’udienza in cui Ł stata verificata la regolarità delle notifiche, Ł senz’altro tempestiva in quanto costituisce la prima attività espletata dopo la verifica sulla costituzione delle parti.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. Va, preliminarmente, evidenziato che la sentenza rescindente della Corte di cassazione (Sez. I, n. 321 del 7 gennaio 2025) ha annullato l’ordinanza di inammissibilità dell’istanza di ricusazione del 19 settembre 2024, accogliendo il primo motivo di ricorso formulato con riferimento alla violazione del contraddittorio nella procedura camerale, in quanto la Corte di appello aveva rigettato l’istanza del difensore del ricorrente di rinvio per legittimo impedimento, ritenendo che nella procedura camerale il difensore Ł sentito solo se compare.
Ciò precisato va rilevato, in primo luogo, che l’istituto della ricusazione Ł certamente applicabile al procedimento di prevenzione, in conformità al principio affermato da Sez. U, n. 25951 del 24/02/2022, Lapelosa, (Rv. 283350 – 01), secondo cui Ł applicabile al procedimento di prevenzione il motivo di ricusazione previsto dall’art. 37, comma 1, cod. proc. pen. – come risultante a seguito dell’intervento additivo effettuato dalla Corte costituzionale con sent. n. 283 del 2000 – nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale (Fattispecie relativa a procedimento di
merito).
In relazione al termine per la presentazione dell’istanza di ricusazione nei procedimenti di prevenzione si Ł affermato che il termine preclusivo del “compimento dell’atto” ex art. 38, comma 1, cod. proc. pen., entro il quale deve essere presentata l’istanza di ricusazione nei procedimenti camerali, coincide con qualunque adempimento nel quale per la prima volta si concretizza il contraddittorio delle parti. (Tale principio Ł stato affermato in relazione ad una fattispecie relativa ad udienza ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., in cui la Corte ha ritenuto tempestiva la dichiarazione di ricusazione proposta dopo ripetuti meri rinvii concessi al difensore per formalizzare la relativa istanza, reputando detti rinvii inidonei a concretizzare una situazione processuale di effettivo contraddittorio). (Sez. 6, n. 26748 del 23/05/2023, COGNOME, Rv. 284918 – 01).
Il principio ora enunciato ha ribadito quanto già affermato da Sez. 5, n. 8240 del 28/01/2022, Dario, Rv. 282875 – 01, – in relazione ad una fattispecie in Ł stata ritenuta tardiva la dichiarazione di ricusazione presentata dopo il rinvio dell’udienza preliminare per legittimo impedimento del difensore del coimputato – secondo cui nel caso di procedimento camerale Ł tardiva la dichiarazione di ricusazione proposta dopo l’accertamento relativo alla costituzione delle parti, in quanto l’atto del giudice, prima del cui compimento la dichiarazione deve essere formulata ex art. 38 cod. proc. pen., dev’essere individuato in qualunque adempimento attraverso il quale si concretizzi, per la prima volta, il contraddittorio tra le parti.
Tanto premesso, i principi sopra enunciati sono stati correttamente applicati dalla Corte di appello dovendosi evidenziare che il ricorso non si Ł specificamente confrontato con la complessiva motivazione dell’ordinanza di inammissibilità, la quale non attribuisce significativo rilievo alla non chiara intellegibilità del termine ‘rinnova’ o ‘rinvia’, ritenendo piuttosto che il fatto che ci sia stata o no la relazione Ł irrilevante, ancorando la tardività dell’istanza a precise circostanze dalle quali risulta che il ricorrente avrebbe potuto certamente presentare l’istanza di ricusazione molto tempo prima.
La Corte di appello, infatti, ha dato atto che già alla data del 14 giugno 2022, il ricorrente era a conoscenza della presenza nel Collegio del magistrato, già presente nel proc. 200/14, tant’Ł che lo aveva sollecitato ad astenersi, astensione che il giudice ha proposto venendo respinta con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli in data 30 giugno 2022.
Pur apparendo opportuno ricordare che il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione Ł sottratto ad ogni forma di gravame, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia perchØ si tratta di provvedimento meramente ordinatorio, di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti rimangono limitati nell’ambito dell’ufficio (Sez. 2, n. 734 del 08/02/2000, Zara, Rv. 215700 – 01), va rilevato che il ricorrente avrebbe potuto proporre già alla data del 22 novembre 2022 e, dunque, tempestivamente la dichiarazione di ricusazione.
A tale udienza, invece, l’istanza non Ł stata proposta e – a prescindere dalla circostanza se sia stata o no svolta la relazione dal relatore ricusato – non vi Ł stato un mero rinvio, ma, come emerge dal medesimo verbale, il Tribunale ha accolto la richiesta del difensore di rinviare al 24 gennaio 2023 attesa la fissazione al 17 gennaio 2023 del procedimento di appello relativo alla confisca già disposta; rinviando poi ancora al 21 marzo 2023.
Soltanto a tale udienza il difensore ha, poi, proposto l’istanza di ricusazione.
Pertanto, correttamente la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’istanza, versandosi nella fattispecie in esame in una ipotesi ben diversa da quella oggetto della
sentenza sopra richiamata (Sez. 6, n. 26748 del 23/05/2023, NOME, Rv. 284918 – 01), nella quale i ripetuti rinvii erano stati disposti proprio al fine di formalizzare l’istanza di ricusazione.
Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 11/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME