Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21911 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21911 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
NOME COGNOME
Sent. n.sez. 994/2025 CC – 21/05/2025 R.G.N. 8617/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 22/04/1979
avverso l’ordinanza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto lÕaccoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con la memoria di replica del 08/05/2025 alle conclusioni della Sostituta Procuratore generale.
La Corte di appello di Roma, con provvedimento del 13/02/2025, visti gli artt. 34, 36, 37 e 41 cod. proc. pen. ha dichiarato manifestamente inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata da COGNOME NOME nei confronti della Dott.ssa COGNOME quanto alla asserita ricorrenza di una anticipazione di giudizio per non avere consentito, nel corso della udienza predibattimentale
monocratica, al difensore del ricorrente di formulare le proprie conclusioni, affermando che sussistevano gli elementi per la prosecuzione del giudizio.
LÕistanza di ricusazione è stata ritenuta manifestamente inammissibile sia perchŽ non era stata alla stessa allegato il provvedimento del Presidente del Tribunale che aveva respinto la richiesta di astensione della Dott. COGNOME sia perchŽ tale omissione aveva reso impossibile verificare la tempestivitˆ della richiesta, che, in conclusione, si doveva ritenere tardivamente proposta. La Corte di appello aveva anche reso una motivazione in subordine, nellÕambito della quale è stato rilevato come comunque non si potesse ritenere ricorrente nel caso in esame alcuna indebita manifestazione di convincimento, come poteva essere riscontrato dal tenore testuale dalle trascrizioni dei verbali di udienza, avendo il giudice affrontato il tema della possibile prosecuzione del giudizio solo con riferimento al coimputato COGNOME Le dichiarazioni relative alla distinta posizione del COGNOME non precludevano in alcun modo la prosecuzione della discussione con possibilitˆ per la difesa COGNOME di rassegnare le proprie conclusioni.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dellÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Violazione di legge e di norme processuali, oltre che vizio della motivazione in relazione agli artt. 34, 36, 37, 38 e 41 del codice di rito perchŽ manifestamente illogica e contraddittoria, anche in considerazione di un evidente travisamento del fatto, consistente nellÕaver escluso la anticipazione del giudizio in data 13/01/2025 e cos’ ritenendo anche nel merito manifestamente inammissibile lÕistanza di ricusazione, nonostante la trattazione del procedimento;
3.2. Violazione di norme processuali e vizio della motivazione perchŽ illogica e contraddittoria in relazione agli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. per aver ritenuto manifestamente infondata e inammissibile la istanza di ricusazione per omessa allegazione degli atti necessari al vaglio della istanza avanzata.
3.3. Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 38 e 41 cod. proc. pen. per aver affermato che era mancato il rispetto delle
cadenze procedimentali nella presentazione della istanza di ricusazione ai sensi dellÕart. 38 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso – da trattarsi previamente in ordine logico e congiuntamente, afferendo alla medesima questione, proposta da diverse prospettive argomentative – sono generici ed aspecifici. Il ricorrente, nel sostenere lÕerronea decisione della Corte di appello per avere ritenuto lÕinammissibilitˆ della dichiarazione di ricusazione, non si confronta effettivamente con la motivazione, che ha chiarito in modo ineccepibile ed in assenza di manifesta illogicitˆ o di qualsivoglia violazione di legge, come la richiesta fosse inammissibile non avendo la parte allegato il provvedimento del Presidente del Tribunale che aveva respinto la richiesta di astensione della Dott.ssa COGNOME al fine di poter verificare la tempestivitˆ della richiesta, che quindi veniva ritenuta tardiva.
Il ricorrente nulla argomenta in ordine a tale valutazione, che rappresenta la del provvedimento impugnato, ed anche in questa sede si limita a richiamare la circostanza relativa allÕavere il Tribunale, in data 05/02/2025, dato atto del non accoglimento della richiesta di astensione, senza, tuttavia, allegare il provvedimento del Presidente del Tribunale, nŽ il verbale della udienza del 05/02/2025 dal quale desumere la veridicitˆ della circostanza, provando di averlo allegato tempestivamente dinanzi alla Corte dÕappello. Tale dato, come correttamente evidenziato anche dalla Procura generale, non è contestato, avendone dato atto lo stesso difensore.
Il motivo di ricorso non rispetta dunque i requisiti di specificitˆ richiesti e si caratterizza per difetto di autosufficienza (Sez. 3, n. 32093 del 04/0472023, COGNOME, Rv. 284901-01; Sez. 2, n. 23935 del 16/06/2021, D.; Rv. 281960-02; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419-01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071-01), non essendo stato allegato davanti alla Corte di appello (e neanche in questa sede, se non ad esito delle conclusioni scritte della Procura generale) il provvedimento presidenziale predetto o il verbale di udienza del 05/02/2025, sulla base del quale, proprio secondo la prospettazione del ricorrente, si dovrebbe poter riscontrare la tempestivitˆ della istanza di ricusazione.
E se è vero, come precisato dalle Sez. U COGNOME (Sez. U, n. 36747 del 26/06/2014, Rv. 260095-01) che, in caso di previa astensione del giudice, è possibile configurare in capo alla parte una
legittima aspettativa a vedere riconosciuta la situazione di pregiudizio alla imparzialitˆ e serenitˆ di giudizio segnalata, con conseguente slittamento in avanti del termine per proporre la ricusazione sino al momento in cui diviene nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione, pur tuttavia si deve ritenere ricorrente in capo alla parte uno specifico onere nel documentare la tempestivitˆ della richiesta di ricusazione, che è inscindibilmente collegata al provvedimento del Presidente del Tribunale, non prodotto dal ricorrente nel caso di specie dinnanzi alla Corte di appello, neppure implicitamente con il richiamo ad esso svolto nel verbale di udienza del 05/02/2025.
La Corte di appello ha, dunque, correttamente dichiarato la manifesta infondatezza della dichiarazione di astensione (Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, COGNOME, Rv. 270770-01) dovendo ai sensi dellÕart. 41, comma 1, cod. proc. pen. provvedere senza ritardo, non essendo emersa in alcun modo una impossibilitˆ oggettiva di allegazione contestuale da parte del COGNOME (Sez. 3, n. 529 del 01/12/2010, Alla, Rv. 249127-01; Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021; COGNOME, Rv. 281682-01).
10. Il primo motivo di ricorso deve conseguentemente ritenersi assorbito.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 21 maggio 2025.
La Cons. Est. NOME COGNOME Turtur
La Presidente NOME COGNOME