Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1722 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1722 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 2315 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 18/12/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA, persona offesa nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza depositata il 05/07/2025 dalla Corte di Appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza aAVV_NOTAIOata a seguito della camera di consiglio non partecipata del 4 luglio 2025, depositata il successivo 5 luglio, la Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi, l’istanza di ricusazione proposta
da NOME COGNOME nei confronti del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, cui era assegnata la procedura instaurata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero all’esito delle indagini svolte nei confronti delle persone denunziate dall’opponente.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa, a ministero del difensore di fiducia e procuratore speciale, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, secondo quanto prescrive l’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1. Inosservanza della legge processuale (artt. 41 cod. proc. pen., 606 lett. c, cod. proc. pen.) e vizio esiziale di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale malinteso e travisato il fatto processuale posto a fondamento del primo motivo della richiesta, che non riguardava affatto il rigetto della richiesta di differimento dell’udienza camerale fissata per discutere della opposizione alla archiviazione, quanto piuttosto l’anticipazione di giudizio del RAGIONE_SOCIALE resa manifesta all’opponente dalla osservazione di una annotazione vergata a matita sulla copertina del fascicolo formato per la procedura.
2.2. Ancora, i medesimi vizi sono denunziati quanto a travisamento del fatto posto a sostegno del secondo motivo di ricusazione, non avendo la Corte colto che la persona offesa lamentava l’omessa astensione del G.i.p., che -in ragione di altra denunzia proposta dalla stessa persona offesa, inerente alla conAVV_NOTAIOa tenuta dal difensore dell’indagato all’udienza camerale del 16 maggio 2025- avrebbe potuto assumere l’ufficio di testimone per i fatti occorsi in quella udienza.
2.3. Con l’ultimo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, erronea applicazione di quanto dispone l’art. 44, comma 1, cod. proc. pen., carenza e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte condannato l’istante al pagamento della sanzione di euro mille, in favore della Cassa per le ammende, senza che la condanna al pagamento della sanzione amministrativa sia prevista per la procedura di ricusazione e senza argomentare la propria decisione sul punto.
Il AVV_NOTAIO generale presso questa Corte, con le argomentate conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, non avendo -peraltro- la parte istante allegato alla istanza, tantomeno al ricorso, i documenti sui quali l’istanza si fondava.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Deve essere ancora una volta ribadito che è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione posta a sostegno dei motivi adAVV_NOTAIOi o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione (Sez. 1 n. 31028 del 24/09/2020, Grande Aracri, Rv. 279797; Sez. 5 n. 27977 del 15/06/2021, COGNOME, Rv. 281682; Sez. 2, n. 31679 del 10/09/2025, Marocco, non massimata; Sez. 2, n. 21911 del 10/06/2025, COGNOME, non massimata).
Dunque, l’allegazione della documentazione posta a sostegno della istanza di ricusazione integra un requisito procedurale indispensabile ai fini della valutabilità nel merito della questione. Sicché, è da escludere che la Corte territoriale possa ‘assumere d’ufficio le informazioni o la documentazione necessaria ai sensi dell’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., essendo pacifico che, in tema di ricusazione, la violazione dell’obbligo di allegazione della documentazione contestualmente al deposito dell’originale dell’atto di ricusazione presso la cancelleria della Corte di appello competente, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., non può essere sanata invocando la possibilità di assumere, se necessario, le opportune informazioni anche documentali, essendo tale possibilità riservata dall’art. 41, comma 3, cod. proc. pen., solo nell’ipotesi in cui la Corte di appello, delibata l’ammissibilità dell’istanza di ricusazione, abbia ritenuto di esaminarla sotto il profilo del merito.
Con il primo motivo di ricorso, il COGNOME ha, invero, affermato che la Corte territoriale ha travisato il primo motivo dell’istanza di ricusazione laddove era evidenziato che il Giudice aveva apposto sulla copertina del fascicolo una annotazione a matita che indicava trattarsi di riproposizione di denuncia querela già proposta in diverso procedimento; con ciò operando, ad avviso del ricorrente, un’indebita anticipazione del giudizio attraverso la manifestazione, espressa fuori del processo, della volontà di rigettare l’istanza di opposizione all’archiviazione; così opinando, tuttavia, il ricorrente non ha considerato che la mancata allegazione all’istanza di ricusazione di tale documento (la copertina del fascicolo su cui sarebbe stato annotato un appunto asseritamente anticipatorio dell’esito del giudizio) ne ha reso inammissibile la disamina, talché non è censurabile l’omessa considerazione di tale censura da parte della Corte territoriale.
Il motivo di ricorso non rispetta, dunque, i requisiti di specificità richiesti dalla disciplina processuale e si caratterizza per assoluto difetto di autosufficienza (Sez. 3, n. 32093 del 04/0472023, COGNOME, Rv. 284901-01; Sez. 2, n. 23935 del 16/06/2021, D.; Rv. 281960-02; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419-01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01), non essendo stato allegato all’istanza rivolta alla Corte di appello (e neanche in questa sede, se non ad esito delle conclusioni scritte della Procura generale) il predetto documento (copertina del fascicolo con annotazione) o il verbale di
udienza sulla base del quale, proprio secondo la prospettazione del ricorrente, si dovrebbe poter riscontrare la ritualità dell’istanza di ricusazione.
La Corte di appello ha, dunque, correttamente dichiarato de plano la manifesta infondatezza della dichiarazione di astensione (Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, COGNOME, Rv. 270770-01) dovendo ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. provvedere senza ritardo, non essendo emersa in alcun modo una impossibilità oggettiva di allegazione contestuale da parte dell’istante (Sez. 3, n. 529 del 01/12/2010, Alla, Rv. 249127-01; Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021; COGNOME, Rv. 281682-01).
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso partecipa della medesima ragione di inammissibilità, non avendo il ricorrente allegato alla istanza il documento dal quale dovrebbe evincersi la ragione della incompatibilità del G.i.p. chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione. Inoltre, la circostanza della futura ed eventuale qualità di teste che il G.i.p. avrebbe potuto assumere, appare meramente ipotetica e, come tale, non può integrare una causa di incompatibilità attuale.
1.3. Quanto, infine, alla condanna del ricusante al pagamento della sanzione di euro mille in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 44 cod. proc. pen., la statuizione, è corretta (in quanto fondante su una precisa disposizione di legge) ed è argomentata dalla stessa dichiarazione di inammissibilità, trovando essa fondamento nel consolidato principio di diritto, correttamente richiamato dalla Corte territoriale, secondo cui in tema di ricusazione la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto dell’istanza è emanata nell’esercizio di un potere disciplinare del giudice nei confronti della parte che viola il dovere di non intralciare l’organizzazione giudiziaria, e trova fondamento nella necessità di evitare la proliferazione di ricusazioni infondate, proposte a scopo defatigatorio.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, secondo quanto dispone l’art. 616 del codice di rito, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l’irrogazione della sanzione di euro tremila, in favore della Cassa per le ammende, sussistendo, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2025 Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME