Istanza di Ricusazione: Quando un’Istanza è Manifestamente Infondata?
L’istanza di ricusazione è uno strumento fondamentale a garanzia dell’imparzialità del giudice, un pilastro di ogni giusto processo. Tuttavia, il suo utilizzo deve essere fondato su presupposti concreti e verificabili. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un’istanza basata su un presupposto fattuale errato venga dichiarata inammissibile, con importanti conseguenze per il proponente. Analizziamo insieme questo caso per capire i limiti e le condizioni di tale strumento procedurale.
I Fatti del Caso: un Errore di Persona
Un imputato in un procedimento penale ha presentato un’istanza di ricusazione nei confronti di una magistrata. Il ricorrente sosteneva che la giudice non potesse far parte del collegio giudicante perché aveva già manifestato il proprio convincimento sulla vicenda in un precedente provvedimento. Nello specifico, la giudice aveva fatto parte di un altro collegio che aveva deciso su una precedente istanza di rimessione (cioè di trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria) presentata dallo stesso imputato.
La tesi del ricorrente si basava, quindi, sul principio che un giudice che ha già valutato aspetti della causa non possa poi giudicare nel merito, per evitare il rischio di un pregiudizio. Il problema, tuttavia, non risiedeva nella validità astratta di questo principio, ma in un errore fondamentale a monte.
La Decisione della Corte: l’Istanza di Ricusazione Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminata l’istanza, l’ha dichiarata inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione giuridica sollevata (ovvero se la precedente partecipazione potesse costituire motivo di ricusazione), ma si è fermata a una verifica preliminare e decisiva.
La Corte ha accertato che la giudice oggetto della ricusazione non era, in realtà, componente del collegio che avrebbe dovuto giudicare il ricorrente nella data indicata. L’intero castello accusatorio del ricorrente si basava su un presupposto di fatto inesistente. Di conseguenza, l’istanza è stata definita ‘manifestamente infondata’. Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato un procedimento giudiziario senza un valido motivo.
Le Motivazioni della Manifesta Infondatezza
La motivazione della Corte è stata lapidaria e si è concentrata sull’assenza del presupposto essenziale per poter anche solo discutere dell’istanza. Se il giudice che si intende ricusare non fa parte del collegio giudicante, l’istanza di ricusazione perde immediatamente ogni sua ragione d’essere. Non c’è alcun ‘pericolo’ per l’imparzialità del giudizio se il soggetto ritenuto ‘parziale’ non è chiamato a giudicare.
Questa valutazione preliminare rende superfluo ogni altro approfondimento. La Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente non solo alle spese, ma anche a una sanzione pecuniaria. Tale sanzione è giustificata dalla ‘colpa’ del ricorrente nell’aver presentato un ricorso palesemente privo di fondamento, causando un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: prima di presentare un’istanza, è indispensabile verificare con la massima diligenza i suoi presupposti fattuali. Un errore sulla composizione del collegio giudicante, come nel caso di specie, trasforma uno strumento di garanzia in un atto processuale inutile e dannoso per chi lo propone.
Le implicazioni pratiche sono chiare: la fretta o la disattenzione nella verifica degli atti processuali possono portare a conseguenze economiche significative. La condanna alla Cassa delle ammende non è automatica, ma viene commisurata dalla Corte in base ai ‘profili di colpa’ emergenti. In questo caso, aver basato un’intera istanza su un fatto non veritiero è stato considerato un comportamento colposo tale da giustificare una sanzione di mille euro. La decisione serve quindi da monito sull’importanza della precisione e del rigore nella conduzione delle strategie processuali.
Cosa succede se si presenta un’istanza di ricusazione contro un giudice che non fa parte del collegio giudicante?
L’istanza viene dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, poiché manca il presupposto fondamentale della sua esistenza, ovvero la partecipazione del giudice ricusato al giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un’istanza di ricusazione dichiarata inammissibile?
La parte che ha presentato l’istanza viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice in base alla colpa del ricorrente.
Perché il ricorrente è stato condannato a una sanzione pecuniaria?
La Corte ha ritenuto che l’aver proposto un’istanza basata su un presupposto di fatto palesemente errato costituisse un profilo di colpa. La sanzione serve a penalizzare l’uso improprio degli strumenti processuali che causa un inutile lavoro per il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11162 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sull’istanza di ricusazione proposta il 18-2-2024 da: COGNOME NOME nato a STORNARELLA il DATA_NASCITA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che COGNOME NOME ha avanzato istanza di ricusazione della COGNOME.ssa NOME COGNOME lamentando che la stessa, componente del collegio dinanzi alla sesta sezione penale del 29 febbraio p.v., avrebbe già espresso il proprio convincimento qual componente di altro collegio che ha definito l’istanza di rimessione avanzata dallo stesso c sentenza n. 43767 del 2022;
Ritenuto però che la COGNOMENOME COGNOME non è destinata quale componente del collegio del 2 febbraio 2024 dinanzi la sesta sezione penale;
considerato pertanto che l’istanza è manifestamente infondata ed alla relativa declaratori consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si det equitativamente in C 1.000,00.
Dichiara inammissibile l’istanza e condanna il COGNOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 febbraio 2024
IL CONSIGLIERE EST.
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