Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41827 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41827 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Enna il DATA_NASCITA persona offesa nel procedimento c/
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
NOME nato a VALGUARNERA CAROPEPE il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinanza 30 /08/2025 del Tribunale di Enna; visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso de ll’ AVV_NOTAIO; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, nella qualità di persona offesa, ricorre per cassazione a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, avverso l ‘ordinanza con cui il Tribunale di Enna, in data 30/08/2025, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro il decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Enna, emesso il 13 maggio 2024 nell’ambito del procedimento penale iscritto nei confronti degli indagati in epigrafe indicati per il delitto di cui agli artt. 110-640 cod. pen.
La difesa affida il ricorso a quattro motivi, con cui denuncia:
2.1. V iolazione dell’art. 410 -bis , comma 2, cod. proc. pen. ( rectius comma 3) per omessa comunicazione al difensore e procuratore della parte civile della data dell’udienza fissata per la decisione sul reclamo . Al riguardo, il ricorrente adduce che il decreto con cui il Tribunale aveva fissato l’udienza per decidere sul reclamo proposto dalla difesa del ricorrente non era stato ritualmente comunicato via pec al legale, in quanto al messaggio di trasmissione era allegato un file pdf relativo ad un provvedime nto emesso nell’ambito di diverso procedimento e nei confronti di altro soggetto (l’imputato COGNOME NOMENOME, per come dallo stesso legale rappresentato alla cancelleria del Tribunale con pec del 24 febbraio 2025, rimasta senza esito, con cui deduceva per la p.o. la nullità della predetta comunicazione.
2.2. Violazione degli artt. 410 e 410bis cod. proc. Pen. Erronea dichiarazione di inammissibilità del reclamo;
2.3. Vizio di motivazione. Apparenza o manifesta illogicità.
2.4. Violazione dell’art. 111, comma 7, Cost. Mancanza di una decisione giurisdizionale effettiva.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso, alla luce del primo motivo avente carattere preliminare ed assorbente, debba essere qualificato, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come istanza di revoca del provvedimento impugnato. La Corte di legittimità, infatti, seppur riguardo a differente fattispecie, ma affermando un principio di carattere generale che è applicabile anche al caso in esame, ha affermato che il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile (ai sensi del terzo comma), ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277433 -01. In termini, Sez. 6, ord., n. 17535 del 23/03/2018, COGNOME,
Rv. 272717 -01; Sez. 6, ord., n. 20845 del 26/04/2018, COGNOME, Rv. 272956 -01).
Va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna, in diversa composizione, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come istanza di revoca dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso. Così deciso, li 23 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME