Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45560 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45560 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 04/10/1962
NOME nata ‘a Nola il 31/03/1966
avverso l’ordinanza del 17/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 17 gennaio 2024 la Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17906 emessa in data 17 marzo 2023, ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME quali terzi estranei al reato, per ottenere la revoca della confisca disposta ai sensi dell’art. 12 sexiges legge n. 356/1992 su un bene immobile acquistato dal primo.
La loro istanza, con la quale sostenevano di avere acquistato dall’esecutato NOME COGNOME nel 1993, i beni inizialmente rivendicati, consistenti in un fabbricato e due fondi rustici siti in Noia, impiegando denaro di legittima provenienza e realmente versato, era stata rigettata de plano in data 16 novembre 2022, evidenziando che la fittizietà della intestazione di quei beni da parte loro era stata già accertata nel giudizio di merito, ma la Corte ‘di cassazione aveva annullato la decisione per l’erroneità dell’omessa celebrazione di un processo con rito partecipato. All’apertura di questo, disposto dal giudice del rinvio, gli istant avevano precisato che la domanda di restituzione riguardava solo il fabbricato sito in Noia, non essendo stati gli altri due beni mai confiscati. A seguito di tale limitazione della domanda, il giudice del rinvio ha ritenuto la stessa inammissibile perché mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di una richiesta presentata dall’COGNOME in data 08 ottobre 2015, già rigettata con provvedimento divenuto definitivo in data 05 aprile 2017.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la mancanza, erroneità e illogicità della motivazione.
L’istanza non è una mera riproposizione di quella respinta in via definitiva il 05 aprile 2017, in quanto contiene l’indicazione anche del reddito della moglie, NOME COGNOME e dei suoceri, al fine di dimostrare la capacità reddituale dell’intero nucleo familiare all’epoca di acquisto di tutti gli immobili oggetto dell’atto stipulato nel 1993. Molta della documentazione allegata alla nuova istanza costituisce una novità, in quanto mai presentata in precedenza, e quindi, pur essendo identico il petitum, le ragioni di fatto e di diritto addotte nell’istanza costituiscono un elemento nuovo. Inoltre la Corte di assise di appello, nell’emettere l’ordinanza de plano poi annullata dalla Corte di cassazione, aveva esaminato nel merito l’istanza stessa, non ritenendo che costituisse una mera riproposizione della richiesta precedente.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la contraddittorietà della motivazione.
L’ordinanza impugnata esclude la rilevanza dei redditi della Giugliano perché l’acquisto del bene è stato effettuato dal solo ricorrente, vigendo tra i coniugi il regime di separazione dei beni. La precedente istanza di rigetto, però, aveva dichiarato insufficiente la capacità patrimoniale del ricorrente perché nello stesso atto erano stati acquistati altri beni da parte della moglie, con l’esborso di un’altra somma rilevante. La sua motivazione, pertanto, è contraddittoria rispetto a quella della precedente ordinanza, in quanto lo stesso giudice ha dapprima respinto l’istanza del ricorrente per la mancanza di indicazioni circa la capacità reddituale della moglie, e successivamente ha dichiarato irrilevante l’indicazione di tale capacità reddituale.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la mancanza della motivazione sui motivi del ricorso in cassazione contro l’ordinanza poi annullata, che la Corte di cassazione ha ritenuto assorbiti, e che pertanto avrebbero dovuto essere oggetto di esame da parte del giudice del rinvio.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, mancando elementi di novità rispetto alla precedente istanza
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con assorbimento dei restanti motivi.
Questa Corte ha affermato che «In tema di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha annullato il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, giudicando irrilevante un documento prodotto dalla difesa che non aveva formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato)» (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Rv. 269841). GLYPH L’identità dell’oggetto della domanda non costituisce un ostacolo alla riproposizione della stessa, in quanto «Il provvedimento del giudice dell’esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell’art. 666, comma secondo, cod.
proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo “petitum” finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l’apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Rv. 261394)
2.1. Nel presente caso, il confronto tra l’ordinanza emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli in data 15 marzo 2017, in cui è esposto il contenuto dell’incidente di esecuzione proposto dal solo COGNOME in opposizione alla precedente reiezione della domanda di · restituzione dell’immobile da lui acquistato, sito in Noia, alla INDIRIZZO Narni, INDIRIZZO e l’istanza proposta in data 30 ottobre 2019 dal predetto e dalla moglie NOME COGNOME evidenzia la loro diversità. Esclusa la rilevanza della domanda proposta dalla COGNOME, in quanto rinunciata, emerge che nell’istanza più recente l’COGNOME ha sostenuto la disponibilità di un reddito familiare sufficiente per effettuare, contestualmente, l’acquisto dell’immobile in questione e dei terreni comprati dalla moglie indicando non solo i redditi di quest’ultima, ma anche quelli dei suoi genitori.
I redditi della Giugliano furono, in qualche misura, oggetto di valutazione anche nell’ordinanza emessa in data 15 marzo 2017, essendosi ritenuta non provata dall’istante una disponibilità economica compatibile con il pagamento del prezzo del bene rivendicato anche tenuto conto dei redditi della moglie, stante l’acquisto di terreni da lei effettuato nello stesso giorno. I redditi dei genito della Giugliano, però, non risultano menzionati in detta ordinanza, e quindi non furono oggetto di valutazione, neppure per eventualmente escluderne l’incidenza nell’acquisto compiuto dall’Esposito.
L’istanza proposta in data 30 ottobre 2019, al contrario, contiene un’ampia e puntuale indicazione dei redditi dei due coniugi allora istanti e dei genitori della moglie che, essendo diretta a dimostrare la capacità economica dei due acquirenti, deve necessariamente .essere oggetto di valutazione anche con riferimento ai solo acquisto compiuto dall’COGNOME. Questa domanda, quindi, pur nella identità del petitum, sopravvenuta a seguito della rinuncia ad essa della Giugliano, prospetta elementi nuovi, alcuni dei quali, cioè i redditi dei genitori di quest’ultima, non sono stati mai valutati in precedenza, mentre altri sono stati valutati solo parzialmente, cioè i redditi della Giugliano, in quanto sono stati prioritariamente esaminati, nella precedente ordinanza di rigetto, per valutare la loro congruità con l’acquisto dei terreni da lei effettuato.
2.2. Il contenuto della nuova istanza, pertanto, non consente la declaratoria di inammissibilità pronunciata con l’ordinanza impugnata, in quanto esso non
4
coincide con quello dell’incidente di esecuzione proposto nel 2015 dal solo COGNOME nella parte in cui prospetta nuovi elementi di fatto a sostegno del medesimo petitum, mai esaminati in precedenza o esaminati solo in parte o per una diversa finalità. L’istanza stessa non può, perciò, essere ritenuta una mera riproposizione di una richiesta già rigettata con provvedimento definitivo.
L’ordinanza impugnata deve perciò essere annullata, con rinvio al giudice dell’esecuzione per un nuovo giudizio che, impregiudicato il merito dello stesso, valuti la revocabilità della confisca sul bene acquistato da NOME COGNOME anche alla luce degli ulteriori redditi indicati nell’istanza depositata in data 30 ottobre 2019, previa verifica, come è doveroso, della effettiva disponibilità di questi e della loro compatibilità con tutte le spese, anche di mero mantenimento personale, affrontate nel periodo interessato dall’intero nucleo familiare, composto anche dai genitori della Giugliano.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Napoli.
Così deciso il 09 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presiden e