Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24309 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Taranto il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza n. 86/2024 in data 2/2/2024 della Corte di appello di Potenza
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 2 febbraio 2024 la Corte di Appello di Potenza dichiarava inammissibile l’istanza di revisione avanzata da NOME COGNOME in relazione alla sentenza del Tribunale di Lecce n. 124/2019, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza n. 1024/2021, anche questa a sua volta parzialmente riformata dalla Sezione Sesta penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 45795 del 27 ottobre 2021.
Il NOME all’esito del procedimento ordinario era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 74, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 309/90 (capo 1 della rubrica delle imputazioni), di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6 D.P.R. 309/90 (capi 5 e 11) e di cui agli artt. 624, 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen. (capo 65).
Risulta dagli atti che il COGNOME aveva presentato una prima richiesta di revisione della sentenza di condanna in data 18 gennaio 2022 che con ordinanza in data 24 marzo 2022 era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Potenza sulla premessa che la stessa si risolveva in un rilettura in chiave difensiva di elementi probatori già scrutinati dai giudici di merito, nonché sulla base di prove dichiarative già valutate dai precedenti giudici e non introdotte attraverso l’imprescindibile meccanismo delle indagini difensive ex art. 391-bis e segg. cod. proc. pen. il che ne determinava un vizio di inutilizzabilità rilevabile anche di ufficio.
Risulta sempre dagli atti che in data 28 luglio 2022 il COGNOME depositava una seconda richiesta di revisione che la Corte di appello di Potenza, con ordinanza in data 24 settembre 2022, dichiarava inammissibile sul rilievo della non ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 630, lett. c), cod. proc. pen. atteso che la “prova nuova sulla quale si fondava l’istanza era costituita dalle dichiarazioni rilasciate ex art. 391-bis cod. proc. pen. da tali NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME riguardanti un tema già che era già stato oggetto di indagine nel giudizio ordinario e che, oltretutto, dette dichiarazioni riguardavano solo i fatti oggetto di alcuni dei capi di imputazione per i quali era intervenuta condanna.
Risulta, ancora, dagli atti, che in data 30 agosto 2023, nell’interesse del COGNOME,,,veniva depositata una terza istanza di revisione che la Corte di appello di Potenza, con ordinanza in data 22 settembre 2023, dichiarava inammissibile ritenendo che le prove addotte dalla difesa e costituite dalle dichiarazioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, provenienti dai coimputati del ricorrente, apparivano manifestamente prive di credibilità in quanto distoniche rispetto alle risultanze delle intercettazioni poste a fondamento della pronuncia irrevocabile di condanna del COGNOME e richiamate nelle sentenze di merito. Aggiungeva la Corte di appello che anche l’estratto della consulenza espletata dalla dr.ssa COGNOME nell’ambito di un distinto procedimento innanzi al Tribunale di Taranto e richiamata nel ricorso era manifestamente irrilevante in quanto la trascrizione prodotta non riguardava l’intero materiale intercettato e già valutato nelle sentenze irrevocabili.
Ai tre provvedimenti citati seguiva una quarta richiesta di revisione depositata sempre nell’interesse del COGNOME in data 26 gennaio 2024, richiesta che la Corte di appello di Potenza, con l’ordinanza datata 2 febbraio 2024 qui in esame, dichiarava
ancora una volta inammissibile rilevando che trattavasi di una mera riproposizione di precedente istanza già dichiarata inammissibile e della quale sostanzialmente riportava le motivazioni.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore del condannato, deducendo:
2.1. Violazione di legge processuale ai sensi dell’art. 606, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva consistente, da un lato, nella testimonianza dei coimputati COGNOME, COGNOME e COGNOME, nonché del sig. COGNOME, raccolta nelle forme delle indagini difensive, ex art. 391-bis e segg. cod. proc. pen. espressamente richieste dalla Corte di appello di Potenza e, dall’altro, nella perizia fonica della dr.ssa COGNOME.
Rileva, innanzitutto, la difesa del ricorrente che avrebbe errato la Corte d’appello nell’affermare che si tratterebbe di una mera riproposizione di precedente istanza già dichiarata inammissibile nel 2023, atteso che, già nel 2022, con precedente ordinanza la Corte di appello aveva sostanzialmente suggerito che le dichiarazioni dei soggetti indicati dovevano, come poi è avvenuto, essere raccolte con le modalità previste per le indagini difensive.
Rileva, inoltre, parte ricorrente che l’affermazione della Corte di appello secondo la quale le dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. pen. sarebbero distoniche rispetto alle risultanze delle intercettazioni riguarderebbe il merito della vicenda, valutazione che, quindi, si colloca al di fuori dei limiti imposti dall’art. 634 cod. proc. pen., anche tenuto conto del fatto che le dichiarazioni del COGNOME e del COGNOME non sono mai state conosciute ed esaminate dai precedenti giudici.
La Corte di appello avrebbe pertanto dovuto esercitare i propri poteri di acquisizione probatoria anche al fine di sondare le ragioni per le quali i dichiaranti dopo tanto tempo si erano determinati a discolpare il COGNOME.
A ciò si aggiunge che le dichiarazioni dei quattro soggetti sopra indicati troverebbero riscontro nella ampia mole di documentazione versata in atti e, da ultimo, anche nella perizia fonica della dr.ssa COGNOME che dimostrerebbe che la condanna del COGNOME sarebbe avvenuta in conseguenza di una “falsità in atti” poiché le ricostruzioni fatte dalla Polizia Giudiziaria furono tendenziose in quanto diversamente interpretate o non udibili.
2.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 630, 631, 634, 636 e 637 cod. proc. pen. per motivazione assente ovvero mancanza assoluta di motivazione in relazione al punto 3 dell’istanza di revisione.
Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello non ha motivato nell’ordinanza impugnata sulla richiesta contenuta al punto 3 dell’istanza di revisione relativa al fatto che il COGNOME e la (già) coimputata NOME COGNOME erano imputati dei medesimi reati ma il COGNOME è stato condannato la COGNOME è stata assolta per non avere commesso il fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
La Corte di appello di Potenza ha già avuto modo di esaminare ben quattro volte le istanze di revisione avanzate dal condannato NOME COGNOME e le ha sempre dichiarate inammissibili.
Appare innanzitutto doveroso ricordare che anche in materia di revisione il Giudizio demandato alla Corte di Cassazione in presenza di un ricorso ex art. 634 c.p.p., comma 2, è – e rimane – un giudizio di legittimità con la conseguenza che questa Corte Suprema non può entrare nel merito della valenza probatoria degli elementi addotti dal richiedente a sostegno della richiesta ex art. 633 cod. proc. pen. e della loro idoneità a scardinare gli elementi sui quali si è fondata la sentenza di condanna divenuta irrevocabile. In tale ottica questa Corte Suprema deve limitarsi a valutare se l’ordinanza impugnata abbia travalicato i limiti imposti dall’art. 634 cod. proc. pen., cioè se si è spinta oltre l’esame ad essa demandato della “manifesta infondatezza” della richiesta legittimante l’adozione dell’ordinanza di inammissibilità e se gli aspetti motivazionali dell’ordinanza stessa presentano caratteristiche di congruità nonché di assenza contraddittorietà o di manifesta illogicità. Pe9-
Ciò doverosamente premesso, al fine di effettuare la verifica di cui si è detto, occorre prendere le mosse dai principali arresti della giurisprudenza in materia. Al riguardo si è chiarito, con un assunto condiviso anche dall’odierno Collegio, che «l’inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 634 c.p.p., sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio. Ne consegue che rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Rv. 281422; Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, Rv. 255477).
Nel vigente sistema processuale la valutazione quanto alla “manifesta infondatezza” della richiesta ed il cui accertamento comporta necessariamente la
dichiarazione di inammissibilità della domanda di revisione appartiene alla Corte di appello, ferma restando la cognizione della Corte di cassazione a dichiarare inammissibile (ma ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, e, dunque, ovviamente, entro l’ambito della sua cognizione di legittimità) il ricorso nel confronti dell’ordinanza di inammissibilità quando ritenga il ricorso manifestamente infondato.
Quanto detto si riflette più approfonditamente sulla tipologia del rimedio, teso a rimuovere una decisione passata in giudicato e si collega direttamente al regime della specificità delle prove richieste ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda di revisione. Cosicché, come è stato rilevato in dottrina, il vizio in esame resta designato dalla necessità di operare una verifica circa la capacità delle prove addotte ad introdurre nel processo elementi che implichino l’inferenza di un risultato che conduca alla verifica dell’affermazione iniziale.
Come hanno osservato le Sezioni unite (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220441), il tema rimanda, in una prospettiva caratterizzata da aspetti piuttosto suggestivi, al requisito della rilevanza richiesto dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, ove, peraltro, la manifesta infondatezza è condizione, accanto alla rilevanza per l’introduzione del giudizio di legittimità costituzionale, ma l’accostamento, a prima vista, puramente terminologico, appare il sintomo di una prescrizione normativa articolata entro sequenze che rivelano la particolare complessità del giudizio delibativo preliminare.
L’attributo “manifesta” che contrassegna l’infondatezza della richiesta di revisione si ricollega, dunque, alla capacità degli elementi di prova posti a base della richiesta, a consentire una verifica circa l’esito del giudizio. Si tratta, cioè, un requisito, tutto intrinseco alla domanda, ai rapporti di inferenza collegati alle ragioni dell’introduzione del mezzo di impugnazione, rispetto ai quali gli elementi di prova addotti assumono un rilievo indiretto; il tutto è, dunque, da ricollegare alla forza persuasiva della richiesta, secondo canoni che, per l’avvertita incapacità di essa di travolgere il giudicato, implicano il raffronto con modelli di verifica più riduttivi rispetto a quelli posti a base del giudizio di inammissibilità proprio delle altre ipotesi preclusive del processo di merito. È questa una linea di recente ripresa dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha precisato che per manifesta infondatezza della richiesta di revisione che ne determina l’inammissibilità deve intendersi l'”evidente inidoneità” delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l’esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull’effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010, Rv. 248463).
Alla luce delle premesse di cui sopra e così tracciati i limiti delle valutazioni che questa Corte Suprema è chiamata ad effettuare sul provvedimento impugnato, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata risulta logicamente e congruamente motivata in punto di manifesta infondatezza della richiesta di revisione.
Non rileva, innanzitutto, in questa sede quanto indicato dalla Corte di appello nella propria ordinanza del 24 marzo 2022 circa la modalità di introduzione delle nuove prove dichiarative attraverso l’imprescindibile meccanismo delle indagini difensive ex art. 391-bis e segg. cod. proc. pen. (indicazione successivamente rispettata dalla difesa del ricorrente), atteso che trattasi di questione endo-processuale che riguarda il solo modo di ingresso della prova in giudizio ma che, all’evidenza, non concerne la valutazione che la Corte di merito è chiamata a fare nell’ottica di cui all’art. 634 cod. proc. pen.
Per il resto la Corte di appello, anche ribadendo il contenuto di precedenti proprie conformi decisioni ha chiarito:
a) che le prove dichiarative indicate nell’istanza e provenienti dai coimputati del ricorrente appaiono manifestamente prive di credibilità in quanto distoniche rispetto alle risultanze delle intercettazioni poste a fondamento della pronuncia di condanna dell’imputato; al riguardo, ritiene l’odierno Collegio che la motivazione appena richiamata non costituisce un travalicamento dei poteri conferiti alla Corte di appello per la valutazione preliminare richiesta ex art. 634 cod. proc. pen. atteso che il contenuto del dichiarato è quello indicato dalla parte ricorrente e non si vede quale ulteriore approfondimento possa essere fatto attraverso l’acquisizione dibattimentale di tali dichiarazioni e la ricerca dei riscontri alle stesse atteso che, come è stato ricordato nella stessa ordinanza «In tema di revisione, la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell’art. 197-bis cod. proc. pen., deve essere valutata “unitamente agli altri elementi che ne confermano l’attendibilità” in forza dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e non costituisce, pertanto, da sola, “prova nuova”, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi» (Sez. 6, n. 36804 del 20/09/2021, Rv. 281992; Sez. 2, n. 4150 del 20/1/2015, Rv. 263417). oli4
b) la Corte di appello, sempre nell’ambito della manifesta infondatezza della richiesta di revisione, ha anche chiarito come le dichiarazioni del teste NOME COGNOME sono sostanzialmente prive di rilevanza, non avend9ad oggetto la conoscenza delle condotte delittuose ascritte a COGNOMECOGNOME
c) analoghe idonee valutazioni, sorrette da congrua motivazione, sono, infine state fatte nell’ordinanza impugnata sia con riguardo alla valenza della C.T.U. della dr.ssa COGNOME nell’ambito di un distinto procedimento celebrato iv
innanzi al Tribunale di Taranto in quanto la stessa non appare risolutiva non riguardando l’intero materiale intercettato, sia con riguardo alla perizia fonica da ultimo prodotta a sua volta relativa a captazioni tecniche già oggetto di precedente consulenza e transitate e valutate dai giudici di merito in ragione del rito abbreviato al quale ha ritenuto di accedere il COGNOME.
Con specifico riguardo, poi, alla perizia fonica, come osservato anche dal AVV_NOTAIO nelle propria requisitoria scritta, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo il quale, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico scientifica di elementi fattuali già noti può costituire “prova nuova”, ai sensi dell’articolo 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi nuovi sulla cui base vengono svolte differenti valutazioni tecniche (Sez. 6, n. 13930, del 14/02/2017, Rv. 269460 che, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza della Corte di appello che aveva ritenuto inammissibile l’istanza di revisione fondata su una perizia fonica, svolta in un procedimento diverso e parallelo, che aveva escluso la riferibilità di una conversazione al condannato, non avendo l’istante svolto alcuna deduzione in ordine alla novità del metodo osservato in perizia, né in ordine alla capacità di quest’ultimo di divenire strumento di apprensione di dati nuovi, non ravvisando alcun elemento di novità del metodo tecnico osservato). (M-2
Il secondo motivo di ricorso nel quale parte ricorrente lamenta un vizio di motivazione per mancato esame del punto 3 dell’istanza di revisione è a sua volta non fondato oltre che del tutto generico.
Non basta, infatti, la circostanza che una coimputata sia stata assolta in relazione ai medesimi fatti per ritenere che vi sia un contrasto di giudicati atteso che posizioni di diversi imputati possono ben essere oggetto di valutazione diversa nell’ambito del medesimo procedimento per effetto di rilievi sulle condizioni soggettive o legate alla condotta da ciascuno di essi tenuta.
A ciò si aggiunge che ci si trova in presenza di elementi probatori già valutati dai giudici di merito dei quali sostanzialmente parte ricorrente si limita inammissibilmente a proporne una rilettura.
Né, d’altro canto, il punto del ricorso qui in esame e nel quale sono riportati alcuni stralci delle risultanze processuali appare ex sé idoneo per consentire a questa Corte di legittimità di ritenere che l’approfondimento dello stesso da parte della Corte di appello sarebbe stato tale da intaccare l’impalcatura processuale nei confronti del COGNOME positivamente valutata in senso conforme da tutti i giudici di merito che l’hanno esaminata.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 21 maggio 2024.