Istanza di remissione: requisiti e conseguenze in caso di inammissibilità
L’istanza di remissione è uno strumento processuale fondamentale a garanzia del giusto processo, che consente di trasferire la sede del giudizio quando sussistono gravi situazioni che possono minare l’imparzialità della Corte. Tuttavia, la sua presentazione deve rispettare precisi requisiti formali e sostanziali, pena la dichiarazione di inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti da un’istanza carente di tali requisiti.
I fatti del caso
La vicenda trae origine dalla richiesta di un imputato, il quale aveva presentato un’istanza di remissione avverso un provvedimento emesso dalla Corte d’Assise d’Appello. La richiesta, trasmessa sotto forma di manoscritto, mirava a ottenere lo spostamento del procedimento penale in cui era coinvolto.
La Corte di Cassazione, incaricata di valutare la richiesta, ha dovuto esaminare la conformità dell’atto ai requisiti stabiliti dal codice di procedura penale, in particolare dall’articolo 46.
La decisione della Corte sull’istanza di remissione
L’esito della valutazione è stato netto: la Suprema Corte ha dichiarato l’istanza di remissione inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle ragioni che avrebbero potuto giustificare il trasferimento del processo, ma si è fermata a un livello preliminare, ovvero alla verifica dei presupposti procedurali.
Con la dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, applicando le sanzioni previste per le impugnazioni e le istanze presentate senza il rispetto delle norme.
Le motivazioni della decisione
Il cuore della motivazione risiede nella totale inadeguatezza dell’atto presentato. Secondo i giudici, l’istanza era completamente priva dei requisiti di forma e di sostanza previsti dall’art. 46 del codice di procedura penale. La norma stabilisce che l’istanza deve essere motivata e contenere l’indicazione specifica delle ragioni che la giustificano.
Nel caso di specie, il contenuto del manoscritto è stato giudicato ‘completamente incomprensibile e non suscettibile di qualsiasi tipo di valutazione’. Questa carenza radicale ha impedito alla Corte di compiere qualsiasi analisi nel merito, rendendo la declaratoria di inammissibilità l’unica strada percorribile. La decisione sottolinea che non è sufficiente presentare un qualsiasi scritto, ma è necessario che l’atto sia redatto in modo chiaro, comprensibile e che esponga in maniera logica le ragioni a sostegno della richiesta.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: gli strumenti messi a disposizione dalla legge devono essere utilizzati in modo corretto e responsabile. L’istanza di remissione è un istituto serio, non un mezzo per tentare di ritardare o ostacolare il corso della giustizia. La presentazione di atti incomprensibili o palesemente infondati non solo non produce l’effetto desiderato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi li propone. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questo caso serve come monito sull’importanza di redigere atti chiari, motivati e conformi alle norme procedurali, al fine di garantire una tutela efficace dei propri diritti.
Perché un’istanza di remissione può essere dichiarata inammissibile?
Un’istanza di remissione viene dichiarata inammissibile se è priva dei requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge, come ad esempio quando il suo contenuto è completamente incomprensibile e non consente alcuna valutazione nel merito.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La parte che ha presentato il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
È sufficiente un manoscritto per presentare un’istanza di remissione valida?
Sebbene un manoscritto possa essere la forma dell’atto, non è di per sé sufficiente. Il contenuto deve essere chiaro, comprensibile e motivato secondo i requisiti dell’art. 46 del codice di procedura penale. Se il testo risulta incomprensibile, l’istanza è considerata inammissibile a prescindere dal suo formato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10733 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10733 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: NOME nato il 26/12/1977
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letta il provvedimento GLYPH del 19/12/2024 della Corte di assise di appello di Catanzaro, con la quale viene trasmesso il manoscritto a firma di NOMECOGNOME imputato nell’ambito del proc. n. 26/2024 innanzi a detta Corte, qualificato come istanza di remissione ex art. 45 cod. proc. pen.;
rilevato che l’istanza di remissione è inammissibile, perché priva dei requisiti di forma e di sostanza previsti dall’art. 46 cod. proc. pen., essendo il suo contenuto completamente incomprensibile e non suscettibile di qualsiasi tipo di valutazione.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025