Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26302 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26302 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio al Tribunale di Sorveglianza per nuovo esame
RITENUTO IN FATTO
Il magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’opposizione formulata da COGNOME NOME ai sensi dell’art.99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 25/05/2022 con il quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal COGNOME in relazione al procedimento 2022/2680 SIUS.
Avverso tale provvedimento COGNOME NOME a mezzo del difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt.178, comma 1 lett. c), 123, comma 1, cod. proc. pen. e 38, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (richiamato dall’art.78, comma 2, d.P.R. n.115/2002). Il provvedimento impugnato trascura quanto dedotto dall’opponente in relazione al fatto che, essendo il COGNOME NOME, l’istanza avanzata per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è stata consegnata al pubblico ufficiale appartenente all’ufficio matricola, che lo ha identificato secondo atti matricolari.
2.1. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.125, comma 3, e 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. per l’assoluta mancanza di motivazione in merito ai documenti allegati dall’istante per superare la presunzione legale, secondo quanto previsto con sentenza della Corte Cost. n.139 del 2010.
2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art.99, comma 1, d.P.R. n.115/2002 in quanto il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha attribuito la competenza a decidere al magistrato di sorveglianza, funzionalmente incompetente.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il terzo motivo di ricorso viene esaminato per primo in quanto inerente a questione preliminare.
Si tratta di motivo infondato. L’art.99 d.P.R. n. 115/2002 prevede il ricorso, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, da proporsi davanti al Presidente del Tribunale ovvero al Presidente della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento di rigetto. Avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza è stata proposta regolare opposizione e la relativa decisione è stata adottata da un magistrato delegato dal Presidente del medesimo Tribunale, dunque dall’organo monocratico previsto dalla legge. La competenza funzionale fa riferimento alla divisione del lavoro all’interno di un procedimento tra i magistrati in ragione della funzione che gli stessi svolgono nell’ambito del medesimo procedimento ed è disciplinata dalla legge. Il conferimento di specifiche attribuzioni processuali previste per legge, quali la delega di funzioni presidenziali, attiene invece alla disciplina delle Tabelle degli uffici giudicanti prevista dall’art.7 bis R.D. 30 gennaio 1941 n.12, per cui non viola i criteri di riparto della competenza il provvedimento interno con il quale il Presidente del Tribunale abbia delegato ad altro magistrato lo svolgimento di funzioni processuali di sua competenza (Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012 COGNOME, Rv. 253644 – 01).
2. Il primo motivo di ricorso è fondato e rende ultroneo l’esame del secondo.
COGNOME NOME censura il provvedimento impugnato in quanto erroneamente il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l’opposizione da lui proposta sulla base del disposto dell’art.78 d.P.R. n. 115/2002 che prevede quale indefettibile requisito di ammissibilità dell’istanza di ammissione al beneficio che la sottoscrizione dell’istanza sia autenticata dal difensore ovvero nelle forme previste dal d.P.R. n. 445/2000.
2.1. Il Collegio reputa fondata la doglianza, posto che deve ritenersi sufficiente ad attestare la provenienza dell’istanza la circostanza oggettiva che la stessa sia stata depositata presso l’ufficio matricola del carcere di Sassari in cui il COGNOME era ristretto, ai sensi dell’art. 123, comma 1, cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 8919 del 02/02/2012, COGNOME, Rv. 251989 – 01; Sez. 1, n. 7341 del 25/01/2006, COGNOME, Rv. 233715 – 01) l’impugnazione sottoscritta dall’imputato non necessita di autenticazione qualora sia presentata al Direttore del carcere ovvero al Comandante della Stazione dei Carabinieri dall’imputato agli arresti domiciliari poiché tali formalità sono sostitutive ed equipollenti rispetto a quella della presentazione diretta in cancelleria. Tanto più che l’art. 123 cod. proc. pen. stabilisce espressamente che gli atti depositati dal NOME alla direzione del carcere sono da considerarsi come avvenuti innanzi all’Autorità giudiziaria destinataria. Nella fattispecie in esame, quindi, il requisito dell’autenticazione prescritto a pena di inammissibilità dal d.P.R. n. 115/2002 si deve ritenere soddisfatto in considerazione del deposito
mediante la ricezione del direttore del carcere, il quale, per la sola circostanza di riceverlo, ne attesta la provenienza dal soggetto dal quale quelle dichiarazioni sono rese.
2.2. Pertanto, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato, le formalità di presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di soggetto NOME sono disciplinate non dall’art.78 d.P.R. n. 115 cit. ma dall’art. 93, comma 3, che non solo rinvia all’art. 123 cod. proc. pen. ma impone anche l’immediata trasmissione dell’istanza all’Autorità giudiziaria procedente.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso il 29 maggio 2024
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