Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35301 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35301 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2021 del TRIBUNALE di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, con atto di appello convertito in ricorso per cassazione impugna la sentenza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la quale il ricorrente è stato condannato alla pen di euro 400,00 di ammenda, pena sospesa ai sensi dell’art. 164, comma 1, cod. pen., per il reato di cui all’art. 4, comma 7, L. 628/1961, perché, in qualità di amministratore unico società RAGIONE_SOCIALE, non forniva all’RAGIONE_SOCIALE Territoriale del RAGIONE_SOCIALEro di RAGIONE_SOCIALE, che gliene fatto espressa richiesta, la documentazione inerente i rapporti di RAGIONE_SOCIALE instaurati c dipendenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, occupate presso la centrale RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In particolare, al ricorrente si contesta la mancata esibizione al sud organo di vigilanza dei prospetti paga quietanzati, del DURC, del LUL e della copia del contra di appalto stipulato con l’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la suddetta sentenza il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge processua in ordine alla mancata escussione dei testi indicati a prova contraria su circostanze costitu oggetto della deposizione dei testimoni di parte avversa, con conseguente violazione del diri al contraddittorio. Rappresenta l’evoluzione della giurisprudenza sul punto, evidenziando che più recente orientamento ammette l’indicazione di testi a discarico anche senza previo deposit della lista testi (Sez. 5 n.9606 del 03/11/2011), sicché il termine perentorio per il deposit lista testi deve intendersi stabilito a pena di inammissibilità solo per la prova diretta, e no per la prova contraria. Pertanto, erroneamente il giudice ha dichiarato inammissibile la richi formulata dalla difesa all’udienza del 18/05/2021, di esaminare a prova contraria i testi Gucci NOME e COGNOME NOME sulle medesime circostanze indicate dalla pubblica accusa oggetto di esame da parte dei testi avversi.
2.2. GLYPH Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso deduce erronea applicazione dell legge penale in ordine all’affermazione della responsabilità. Rappresenta che, sebbene nel capo di imputazione si contesti una condotta perdurante nel tempo, con data iniziale il 7 dicem 2018, evidenzia, tuttavia di aver interrotto la permanenza già in data 26 aprile 2019, in qu ha inviato a mezzo posta elettronica certificata all’RAGIONE_SOCIALE Territoriale di Cose medesima documentazione richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, relativa al rapporto di lavo intercorso con le parti signore COGNOME e signora COGNOME per il periodo 2015 – 2018, nonché Durc e il contratto di appalto intercorso con l’RAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel verbale del 17/05/2019, ha dato atto che in data 26/04/2019 il ricorrente ave esibito ed inoltrato la documentazione in questione e ne aveva preso visione, senza per procedere all’acquisizione della copia, che si riservava di acquisire successivamente. Pertan tutti gli atti sono stati trasmessi doverosamente all’ispettorato competente. Ne segue ch ricorrente ha confidato su questa comunicazione, ritenendo di non dover provvedere al deposito
NOME
della documentazione presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, avendo già effettuato l’adempimento presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE* e comunque di essere stato rimesso nei termini per la consegna. Evidenzia, inoltre, di aver, il 22/06/2019, depositato domanda di concordato preventivo, dand atto dei pagamenti effettuati in data antecedente alla domanda e di aver interrotto i pagamen solo a seguito di essa.
2.3. GLYPH Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce mancata applicazione della caus di esclusione della punibilità prevista dall’articolo 131 bis cod. pen., in considerazione tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento contestato.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiest l’accoglimento del ricorso in ordine alla terza doglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La prima doglianza è manifestamente infondata, anche condividendo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine perentorio per il deposito della lista testimon stabilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta e non anche per la contraria (Sez. 1, n. 10395 del 04/03/2022, Rv. 282962), purché la parte che ne faccia richies e specifichi i fatti oggetto delle prove a carico che intende contrastare, nonché il nominativ testi addotti e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficient riferimento generico alle prove a discarico (Sez. 5, n. 55829 del 08/10/2018, Rv. 274623), quanto la difesa del ricorrente, in data 23/11/2020, ha formulato le richieste istruttorie i generico, senza fare indicazione delle circostanze su cui avrebbe dovuto vertere l’esame, considerato che la decisività della prova non è stata in alcun modo dal ricorrente articola sede di legittimità. Pertanto, il giudice a quo, con motivazione puntuale e coerente sotto il profilo logico, ha ritenuto che la richiesta di audizione dei testi a prova contraria fosse irrilevan
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, attinente alla responsabilità, si prem che il reato di cui all’art. 4 legge 22 luglio 1961, n. 628 si configura non soltanto nel richiesta di semplici notizie, ma anche nell’ipotesi di omessa esibizione di documentazion necessaria all’ispettorato del RAGIONE_SOCIALE per la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in m di RAGIONE_SOCIALE, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria (Sez. 3, n. 6644 del 02/1 Rv. 252336), rimanendo escluso solo nel caso in cui l’omissione non attenga a specifiche istanz dell’RAGIONE_SOCIALE ma consegua ad una generica richiesta di trasmissione della “documentazione di RAGIONE_SOCIALE” (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la configurazione del r una fattispecie di inottemperanza alla richiesta di esibizione della documentazione, relativ libro unico del RAGIONE_SOCIALE, all’avviamento dei lavoratori e alla regolarità contributiva dell’ Sez. 3, n. 13102 del 17/01/2017, Rv. 269333).
Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato che al ricorrente, nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, in data 27/11/2018, è stata regolarmente notificata d parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una prima richiesta di esibizione d documentazione relativa alle attestazioni di pagamento delle retribuzioni spettanti alle dipendenti COGNOME COGNOME COGNOME, nonché la richiesta di trasmissione della copia del contratt appalto stipulato con la RAGIONE_SOCIALE. Decorso inutilmente il termine di dieci gi successivamente gli è stata notificata, in data 22/01/2019, sempre da parte dell’Ispettorat RAGIONE_SOCIALE, una ulteriore richiesta di comunicazione, unitamente al verbale di accertamento e prescrizione di cui all’art. 15 D.Igs. 124/2004, con assegnazione dell’ulteriore termine di giorni per l’adempimento, anch’esso inutilmente decorso.
A fronte di tali ripetute richieste, il giudice a quo ha affermato che il ricorrente nulla ha comunicato all’RAGIONE_SOCIALE, limitandosi ad affermare di aver provveduto trasmettere la documentazione in data 26/04/2019 all’RAGIONE_SOCIALE, senza fornire, tuttavia, alcuna prova neppure di tale adempimento.
In tal senso, irrilevante è anche il verbale del 17/05/2019 con cui l’RAGIONE_SOCIALE da atto dell’ottemperanza, considerato che il giudice a quo ha affermato che di tale asserita esibizione della documentazione in disamina l’imputato non ha dato alcuna prova né tale verbale è stato in qualche modo acquisito. Sicché, condivisibilmente, il giudice a quo ha affermato che, al di là delle mere e generiche enunciazioni, il ricorrente non ha prodotto alcun elemento att supportare l’asserto relativo all’avvenuta trasmissione della documentazione all’organo vigilanza di RAGIONE_SOCIALE.
Del resto, il reato ha natura di contravvenzione, onde rilevano sia il dolo che la colpa sono titoli soggettivi dell’imputazione dell’illecito alternativi e del tutto equiparabili, si la colpa rileva come titolo di integrazione del reato.
Pertanto, il giudice a quo ha affermato che la mancata esibizione della documentazione richiesta – che sarebbe, secondo la tesi difensiva, nella disponibilità del ricorrente, ta essere stata offerta in visione all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – assuma comunque rilevanza penale a prescindere dalla precisa volontà di non ottemperare alla richiesta formulata dall’organ vigilanza di trasmissione della documentazione, la cui esistenza risulta solo asserita ricorrente, posto che il reato previsto dall’art. 4 della legge n. 628 del 1961 è integrato nel caso di mancata esibizione di documenti richiesti dall’RAGIONE_SOCIALE nell’eserciz compiti di vigilanza demandati dall’art. 4 della legge citata.
3.Infine, in ordine alla terza doglianza, si osserva che è deducibile in sede di legitt difetto di motivazione della sentenza che non abbia rilevato “ex officio”, alla stregua di q previsto dall’art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza dei causa di non punibilità della parti tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa appli di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta l motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Rv.284160). Nel caso in disamina, si osserva peraltro che la difesa del ricorrente, all’udienza del 01/06/2021, ha concluso chiede
l’assoluzione dell’imputato senza fare alcuna menzione, neppure in via subordinata, alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e che il ricorrente in sede di legit limitato a rappresentare l’istituto in questione in termini astratti e generici, senza in presupposti legittimanti della richiesta, sicché deve ritenersi che la doglianza sia generica.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso all’udienza del 11 maggio 2023
Il Presidente