Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 540 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 540 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 15/11/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 18/01/2022 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata insistendo perché venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale dedotta in ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/01/2021, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha condannato alla pena di giustizia COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 4, settimo comma, I. n. 628 del 1961, a lui ascritto per non aver fornito – nella propria qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE – le informazioni richieste
dall’RAGIONE_SOCIALE in ordine all’attività lavorat prestata da COGNOME NOMENOME
L’atto di appello proposto nell’interesse del COGNOME, riqualificato come ricorso per cassazione, è stato trasmesso a questa Suprema Corte dalla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 09/06/2022.
Con tale ricorso il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deduce (dopo aver proposto un’istanza di rinnovazione istruttoria):
2.1. Violazione dell’art. 4, settimo comma, I. n. 628 del 1961 per aver ritenuto che la portata applicativa di tale disposizione, relativa alla mancata fornitura d “notizie” all’RAGIONE_SOCIALE, comprendesse anche la mancata consegna di documenti. Si evidenzia che le richieste dell’RAGIONE_SOCIALE erano state integralmente soddisfatte ad eccezione della documentazione della famiglia presso la quale la COGNOME aveva lavorato, per la quale si era chiarito, con la missiva di risposta inviata dal lega del COGNOME, che si trattava di dati sensibili soggetti alla normativa sulla privacy, con riserva di produzione nel prosieguo con eventuale liberatoria. Si deduce quindi che il mancato invio era stato adeguatamente motivato, e che comunque l’RAGIONE_SOCIALE ben avrebbe potuto reperire altrove la documentazione richiesta (ad es. presso la famiglia interessata, come poi avvenuto), non versandosi in un’ipotesi di impossibilità assoluta: in ogni caso, il reato non poteva configurars per avere l’RAGIONE_SOCIALE richiesto documentazione, e non notizie. La difesa evidenzia altresì che l’RAGIONE_SOCIALE aveva in seguito richiesto ed ottenuto altr documentazione, pur non conferente con l’indagine relativa alla posizione della COGNOME.
Si richiama poi, a sostegno dell’interpretazione sostenuta circa la portata applicativa dell’art. 4, una pronuncia di merito e sentenze di legittimità, precisando che la contraria opinione avrebbe comportato una violazione dei principi di p CZ,’VI tassatività e determinatezza della fattispecie penale; sul punto, si chiedAollevarsi questione di legittimità costituzionale. Sotto altro profilo, si deduce la mancanza di offensività in concreto della condotta del COGNOME, avendo l’RAGIONE_SOCIALE potuto reperire aliunde la documentazione richiesta.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità della test di accusa. Si censura l’apoditticità del riferimento alla qualificazione e al attendibilità della teste, che tra l’altro aveva riferito una circostanza non ve quanto al soggetto emittente le fatture, e comunque aveva precisato di essere entrata in possesso della documentazione richiesta rivolgendosi alle famiglie. C.d.A./ 4
2.3. Vizio di motivazione con riferimento alle agioni per cui le ragioni d privacy avrebbero dovuto soccombere rispetto a quelle alla base dell’attività dell’RAGIONE_SOCIALE, dato che le informazioni sull’attività della COGNOME erano stat acquisite presso le famiglie e con la comunicazione RAGIONE_SOCIALE. (r
2.4. Vizio di motivazione per travisamento in ordine alla mancata consegna di documentazione e al contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni contenute nella memoria del COGNOME. Si censura, rispettivamente, il mancato apprezzamento della documentazione inviata (comunicazione RAGIONE_SOCIALE e distinta di pagamento), e l’attribuzione al ricorrente dell’affermazione, non rispondente al vero, secondo cui z^ì la COGNOME non aveva firmato la dichiarazione ‘l’utilizzo dei dati personali.
2.5. Vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo. Si censura il silenzio motivazionale del Tribunale, e comunque l’insussistenza dell’elemento soggettivo, anche perché al COGNOME non erano mai state richieste “notizie”, ma documenti, né vi era stato, da parte sua, l’atteggiamento ostruzionistico denunciato dalla teste di accusa (le convocazioni erano state differite per motivi di salute).
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando l’insussistenza dei vizi motivazionali denunciati, la rilevanza penale anche della mancata consegna di documentazione specificamente richiesta.
Con motivi aggiunti, il difensore deduce il travisamento della deposizione del teste di accusa (dal momento che la documentazione era stata comunque reperita) e la nullità del capo di imputazione per mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE notizie chieste dall’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Per ciò che riguarda il primo motivo, volto a sostenere l’irrilevanza penale della mancata risposta a richieste di produzione documentale (motivo imperniato sul tenore letterale della norma incriminatrice, che si riferisce solo a richies dell’RAGIONE_SOCIALE di fornire “notizie”), deve osservarsi che la difesa ricorren richiama, a sostegno, un precedente di merito e una isolata sentenza di questa Suprema Corte, evitando peraltro totalmente di confrontarsi con la più recente elaborazione giurisprudenziale, pervenuta a conclusioni opposte a quella auspicata nel ricorso.
Può farsi riferimento, tra le altre, a Sez. 3, n. 35170 del 30/03/2017, COGNOME, Rv. 270691 – 01, secondo la quale «è configurabile il reato di cui all’art. 4 della legge n. 628 del 1961 (mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del lavoro) anche nel caso di omessa esibizione di specifici documenti richiesti dal predetto RAGIONE_SOCIALE da parte del datore di lavoro». (In motivazione, la S.C. ha precisato che l’inclusione dei datori di datori tra destinatari RAGIONE_SOCIALE richieste di cui al citato art. 4 non contrasta con il di costituzionale di difesa sul presupposto che, in tal modo, si imporrebbe agli stessi
un obbligo di possibile autodenuncia quanto ad eventuali mancanze od omissioni, in quanto le suddette richieste rientrano nell’ambito della vigilanza amministrativa demandata all’RAGIONE_SOCIALE e, come tali, da un lato assoggettano l’imprenditore allo stesso trattamento riservato a ogni cittadino sottoposto ad atti di controllo amministrativi per fini di interesse generale, e dall’altro risultano carenti d presupposto perché venga in discussione il predetto diritto costituzionale). In senso analogo, cfr. Sez. 3, n. 13102 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 269333 – 01: «il reato di cui all’art. 4 della legge n. 628 del 1961 (mancata risposta alla richiest di notizie da parte dell’RAGIONE_SOCIALE del lavoro) è integrato anche nel caso di omessa esibizione di documenti richiesti dal predetto RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio dei compiti di vigilanza demandati dall’art. 4 della legge citata, e anche quando la richiesta non avvenga nel contesto RAGIONE_SOCIALE indagini di polizia amministrativa disciplinate dall’articolo 8 del d.P.R. n. 520 del 1955, rimanendo escluso solo nel caso in cui l’omissione non attenga a specifiche istanze dell’RAGIONE_SOCIALE ma consegua ad una generica richiesta di trasmissione della ‘documentazione di lavoro’»; in senso conforme, v. anche Sez. 3, n. 42334 del 26/06/2013, COGNOME, Rv. 257225 01.
È opportuno altresì far riferimento, tra le più recenti, a Sez. 3, n. 726 de 10/10/2018, dep. 2019, COGNOME, che – nel richiamare adesivamente i principi della sentenza COGNOME (cfr. supra) ha ulteriormente osservato che «una diversa interpretazione sarebbe irragionevole ed illogica, facendo dipendere la sanzione penale dal fatto che le notizie siano o meno incorporate in un documento, il che contrasterebbe con l’ampia dizione del legislatore che non ammette interpretazioni mutilanti o parziali».
2.1. Non può dunque dubitarsi della rilevanza penale da attribuire, secondo una elaborazione giurisprudenziale del tutto uniforme e costante negli ultimi anni, al rifiuto opposto dal COGNOME alla richiesta di specifici documenti relativi all prestazioni lavorative svolte da una RAGIONE_SOCIALE aderenti alla RAGIONE_SOCIALEerativa.
Appare per contro manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione incriminatrice perché contrasterebbe – se interpretata nel senso avversato dal ricorrente – con i principi di tassatività determinatezza.
Sul punto, è utile richiamare un recente arresto della Consulta (Corte cost., n. 25 del 23/01/2019) secondo cui «per verificare il rispetto del principio di tassatività o di determinatezza della norma penale occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, bensì collegarlo con gli al elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s’inserisce. particolare, l’inclusione, nella formula descrittiva dell’illecito di espress sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti elastici, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale
in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento median un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato; quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile, e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo».
Tali principi appaiono certamente applicabili nella fattispecie in esame, risultando quindi perfettamente in linea con le norme costituzionali un’interpretazione dell’art. 4 I. n. 628 del 1961, che comprenda – tra le condotte penalmente sanzionate di omessa fornitura RAGIONE_SOCIALE “notizie” richieste dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – anche il rifiuto di consegnare la documentazione, specificamente richiesta, che quelle notizie contengano.
Manifestamente infondate appaiono poi le censure volte, da un lato, a sostenere un difetto di offensività in concreto della condotta del COGNOME (argomentando dal fatto che la documentazione richiesta poteva essere reperita dall’RAGIONE_SOCIALE presso le famiglie interessate), dall’altro a sostenere la prevalenza RAGIONE_SOCIALE ragioni di privacy addotte quale giustificazione della mancata consegna all’RAGIONE_SOCIALE della documentazione richiesta.
Deve invero osservarsi che la Corte territoriale ha disatteso le corrispondenti doglianze con argomentazioni immuni da rilievi qui deducibili, osservando, rispettivamente, che la richiesta di documentazione, volta ad individuare l’effettivo utilizzatore RAGIONE_SOCIALE prestazioni lavorative, rispondeva a concrete esigenze pubblicistiche di regolarità previdenziale ed assistenziale della posizione della lavoratrice, e che le prospettate esigenze di privacy non potevano che soccombere dinanzi alla necessità di soddisfare le predette esigenze.
Deve solo aggiungersi, quanto alla prospettata possibilità di rivolgersi alle famiglie per ottenere le informazioni, che tale impostazione – chiaramente incompatibile con la lettera e lo spirito della legge – finirebbe per vanificare possibilità di concreto e tempestivo intervento dell’RAGIONE_SOCIALE, nelle funzioni d vigilanza dettagliatamente indicate nei commi dell’art. 4 che precedono la norma incriminatrice.
Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alle residue censure, avendo la Corte adeguatamente motivato sia in ordine alla mancata trasmissione della documentazione richiesta (comprovata dal tenore RAGIONE_SOCIALE risposte alle convocazioni dell’RAGIONE_SOCIALE e dai verbali interlocutori accertamento: risultanze che rendono del tutto inconferenti le censure difensive, peraltro generiche in ordine all’attendibilità della teste escussa), sia in ordine al irrilevanza della documentazione oggetto di richiesta di produzione ex art. 507 cod. proc. pen. (per la sua tardività rispetto alle necessità ispettive fondanti l richieste), sia in ordine all’elemento soggettivo (avuto riguardo alle dirett interlocuzioni con il COGNOME ed il suo legale, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, e alla natura
contravvenzionale del reato: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Palesemente inammissibile è infine l’eccezione di nullità del decreto di citazione, dedotta con i motivi aggiunti ma all’evidenza estranea ai motivi principali (solo per completezza, si evidenzia comunque che il capo di imputazione fa riferimento alle “informazioni richieste sull’attività prestata da COGNOME NOME“, risultando quindi immune da possibili censure di indeterminatezza).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ekrnmende.
Così deciso il 15 novembre 2022
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Il Presidente