Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1765 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1765 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
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NOME(iii:
NOME COGNOME NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza emessa in data 09/08/2024 dal Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09/08/2024, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso in data 26/06/2024 con cui la Corte d’Appello di Roma – la quale, con sentenza del 09/11/2023, aveva confermato la sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti per una pluralità di reati in tema di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990) oltre che per corruzione – aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale in carcere formulata nell’interesse dell’imputato.
Ricorre per cassazione l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecit una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo generici, e comunq manifestamente infondati, i rilievi dedotti con i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Assume invero rilievo assorbente il fatto che la Quarta Sezione di quest Suprema Corte, con sentenza n. 42486 del 30/10/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la già citata sentenza dell Corte d’Appello quanto alle imputazioni in tema di stupefacenti, annullandol invece quanto al capo relativo alla corruzione.
Risulta pertanto evidente la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare ricorso, dovendo farsi applicazione dell’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di misure cautelari, l’irrevocabilità della sentenz condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la rimessione in libertà del condannato garantend l’esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell’esecuzione dispost sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità l’applicazione della misura e l’esecuzione della condanna; ne consegue che inammissibile l’impugnazione cautelare (nella specie l’appello avverso il rige della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere) in qua definitività del titolo esecutivo apre una fase ontologicamente incompatibile con verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari» (Sez. 6, n. 10786 09/02/2018, Privitera, Rv. 272764 – 01).
Non derivando dall’odierno provvedimento la rimessione in libertà dell ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’a 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Il Prepdente