Irrevocabilità della Sentenza: Quando la Misura Cautelare Perde Efficacia
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1765/2025, affronta un tema cruciale della procedura penale: il rapporto tra le misure cautelari e l’irrevocabilità della sentenza di condanna. La pronuncia chiarisce che, una volta divenuto definitivo il verdetto di colpevolezza, viene meno l’interesse a contestare la detenzione cautelare, poiché questa viene assorbita dall’esecuzione della pena. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: un Appello contro la Detenzione Cautelare
Il caso ha origine dal ricorso di un imputato, condannato in primo e secondo grado per una serie di reati legati agli stupefacenti e per corruzione. Durante il processo, l’imputato era sottoposto a una misura custodiale in carcere. Aveva presentato un’istanza per la revoca o la sostituzione di tale misura, che era stata respinta dalla Corte d’Appello. Successivamente, anche il Tribunale di Roma aveva rigettato l’appello proposto contro questa decisione.
L’imputato ha quindi deciso di ricorrere in Cassazione, contestando la legittimità del provvedimento che lo manteneva in stato di detenzione cautelare.
L’irrevocabilità della sentenza come punto di svolta
L’elemento decisivo che ha cambiato le carte in tavola è stato un evento processuale sopravvenuto. Mentre era pendente il ricorso sulla misura cautelare, un’altra sezione della stessa Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso principale, quello contro la sentenza di condanna. Con tale pronuncia, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per i reati di stupefacenti, rendendo la condanna per questi capi d’accusa definitiva ed esecutiva.
Questo passaggio ha trasformato la natura giuridica della detenzione: da misura cautelare, finalizzata a tutelare esigenze processuali, a esecuzione di una pena sancita da una sentenza non più impugnabile.
Le Motivazioni: la fase cautelare e la fase esecutiva non possono coesistere
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ragionamento giuridico seguito è lineare e si basa su un principio consolidato. La funzione della misura cautelare è temporanea e strumentale al processo: serve a prevenire il pericolo di fuga, l’inquinamento delle prove o la commissione di altri reati da parte dell’imputato prima che si giunga a una condanna definitiva.
Quando interviene l’irrevocabilità della sentenza, questa funzione viene meno. La detenzione non è più “cautelare”, ma diventa “esecutiva”. Il titolo che giustifica la privazione della libertà non è più l’ordinanza del giudice che dispone la misura, ma la sentenza di condanna passata in giudicato. Come sottolineato dalla Corte, citando un proprio precedente (Sez. 6, n. 10786 del 2018), la definitività del titolo esecutivo apre una fase “ontologicamente incompatibile” con la verifica dei presupposti cautelari.
In altre parole, non ha più senso discutere se sussistano o meno le esigenze cautelari quando la persona deve comunque scontare una pena definitiva. L’eventuale accoglimento del ricorso sulla misura cautelare non porterebbe alcun beneficio pratico al ricorrente, che rimarrebbe comunque detenuto per eseguire la condanna.
Conclusioni: L’impatto pratico dell’irrevocabilità della sentenza
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale per la corretta gestione del processo penale. L’irrevocabilità della sentenza di condanna segna uno spartiacque netto tra la fase di cognizione (quella in cui si accertano le responsabilità) e la fase di esecuzione (quella in cui si sconta la pena).
Qualsiasi impugnazione che riguardi le misure cautelari perde di significato e di interesse nel momento in cui la condanna diventa definitiva. Questo principio garantisce che non si creino soluzioni di continuità o vuoti normativi tra l’applicazione della misura cautelare e l’inizio dell’esecuzione della pena, assicurando la certezza del diritto e l’effettività delle sentenze.
Perché il ricorso sulla misura cautelare è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nel frattempo la sentenza di condanna a carico del ricorrente era diventata definitiva, rendendo inutile qualsiasi discussione sulla legittimità della misura cautelare.
Cosa succede alla misura cautelare quando la sentenza di condanna diventa definitiva?
Quando la sentenza di condanna diventa definitiva, la funzione della misura cautelare cessa. La privazione della libertà non è più basata su esigenze cautelari, ma sull’obbligo di eseguire la pena stabilita nella sentenza. La fase cautelare e quella esecutiva sono considerate incompatibili.
Qual è il principio affermato dalla Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha affermato che l’irrevocabilità della sentenza di condanna a una pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale. Di conseguenza, un’impugnazione relativa alla misura cautelare diventa inammissibile perché la definitività della condanna apre una fase (l’esecuzione) che non è compatibile con una verifica a fini cautelari.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1765 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1765 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
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Lu(iii:
NOME nato in Egitto il 15/09/1966
Avverso l’ordinanza emessa in data 09/08/2024 dal Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09/08/2024, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da NOMECOGNOME ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso in data 26/06/2024 con cui la Corte d’Appello di Roma – la quale, con sentenza del 09/11/2023, aveva confermato la sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti per una pluralità di reati in tema di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990) oltre che per corruzione – aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale in carcere formulata nell’interesse dell’imputato.
Ricorre per cassazione l’COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecit una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo generici, e comunq manifestamente infondati, i rilievi dedotti con i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Assume invero rilievo assorbente il fatto che la Quarta Sezione di quest Suprema Corte, con sentenza n. 42486 del 30/10/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’HAMZA avverso la già citata sentenza dell Corte d’Appello quanto alle imputazioni in tema di stupefacenti, annullandol invece quanto al capo relativo alla corruzione.
Risulta pertanto evidente la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare ricorso, dovendo farsi applicazione dell’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di misure cautelari, l’irrevocabilità della sentenz condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la rimessione in libertà del condannato garantend l’esigenza di non creare, anche in caso di sospensione dell’esecuzione dispost sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità l’applicazione della misura e l’esecuzione della condanna; ne consegue che inammissibile l’impugnazione cautelare (nella specie l’appello avverso il rige della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere) in qua definitività del titolo esecutivo apre una fase ontologicamente incompatibile con verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari» (Sez. 6, n. 10786 09/02/2018, Privitera, Rv. 272764 – 01).
Non derivando dall’odierno provvedimento la rimessione in libertà dell ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’a 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Il Prepdente