Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4790 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4790 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Pagani il 18/09/1977
avverso l’ordinanza del 16/07/2024 della Corte d’appello di Ancona
Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Presidente della Corte di appello di Ancona ha dichiarato non luogo a provvedere sull’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., volto a verificare il momento effettivo della irrevocabilità della sentenza n. 2154 della medesima Corte territoriale, intervenuto, a parere dell’istante, in data 18 ottobre 2016 e non in data 3 giugno 2018, come attestato dalla Cancelleria.
Il Presidente della Corte territoriale ha esposto, nel pronunciare non luogo a provveder e, che l’istanza, diretta ad ottenere il beneficio dell’estinzione ex art.
167 cod. pen., riguardava un istituto già concesso al condannato, con ordinanza del 28 giugno 2023.
Propone tempestivo ricorso per cassazione Mosca, per il tramite del difensore, denunciando vizi di cui all’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. deducendo, con un unico motivo , l’abnormità del provvedimento e, comunque, la nullità di questo, oltre che vizio di motivazione.
2.1. In primo luogo, si rileva che il provvedimento è inficiato da abnormità strutturale, stante la singolarità e stranezza del contenuto, avulso dall’intero ordinamento processuale.
2.2. In secondo luogo, si eccepisce la nullità del provvedimento in quanto adottato de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., senza parere del pubblico ministero (nullità deducibile anche dalla parte privata, richiamando un precedente: Sez. 1, n. 22719 del 8/03/2023), nonché in assenza di contraddittorio, al di fuori dei casi tassativamente previsti e che consentono al Presidente di dichiarare l’inammissibilità senza formalità e senza fissare l’udienza.
Si eccepisce, dunque, la nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. del provvedimento, per omessa citazione di imputato e difensore.
Invero, non ricorre un’ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge, nel caso al vaglio, riguardando l’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., qualsiasi questione sul titolo esecutivo, tra cui va ricompreso il controllo giurisdizionale sul corretto perfezionarsi del giudicato, nonché il potere di accertare quando il titolo è divenuto tale.
L’effettivo momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, per il ricorrente, fonda su un indirizzo ermeneutico delle sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 628 del 2019), secondo il quale, nel previgente sistema contumaciale, nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con il rito abbreviato, non trovando applicazione l’istituto della contumacia non era operante l’obbligo di notifica dell’estratto contumaciale. In questo caso la notifica dell’estratto contumaciale deve considerarsi avvenuto, ma tamquam non esset al fine del perfezionarsi dell ‘ irrevocabilità.
Infine, si osserva che non ricorre un’ipotesi di mera riproposizione di richiesta già rigettata, tenuto conto che l’istanza formulata non era diretta a ottenere l’estinzione ma, come espressamente domandato, soltanto l’accertamento della avvenuta irrevocabilità della sentenza in data 18 ottobre 2016.
Da ultimo, si osserva che l’avvenuta dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 cod. pen., non fa venir meno la rilevanza dell’accertamento relativo all’individuazione del perfezionarsi del giudicato. Infatti, la corretta
determinazione del momento della irrevocabilità è accertamento che rileva anche al di fuori dell’effetto estintivo.
Del resto, non avendo l’incidente di esecuzione natura impugnatoria non è sindacato l’interesse dell’istante all’accoglimento della sua richiesta (si richiama il precedente Sez. 1, n. 10380 del 25 febbraio 2021).
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che il provvedimento impugnato, pronunciando declaratoria di ‘ non luogo a provvedere ‘, in sostanza ha riscontrato l’inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza. Nella specie, il non liquet del Presidente della Corte d’appello, adottato de plano , infatti, fonda sul collegamento tra la richiesta di accertamento della data di irrevocabilità della sentenza indicata dall’istante e quella di estinzione della pena ex art. 167 cod. pen., effetto che si indica come già raggiunto con provvedimento già reso dal Giudice dell’esecuzione.
Si tratta di statuizione, dunque, che può essere, legittimamente, adottata con decreto del Presidente del Collegio, giudice dell’esecuzione, a mente dell’ art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Tanto, quanto al profilo della dedotta abnormità del provvedimento, esclude il vizio paventato, peraltro, con denuncia aspecifica, generica e soltanto enunciata.
2.1. Inoltre, si riscontra che alcuna sanzione di nullità, deducibile dalla parte privata, è collegata dall’ordinamento alla carenza di parere del pubblico ministero, nel procedimento concluso con decreto adottato de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Sul punto, questa Corte ha avuto modo di affermare ( Sez. 1, n. 34598 del 18/05/2023, COGNOME, Rv. 285242 -01) il condivisibile principio secondo il quale, in tema di procedimento di esecuzione, ove il decreto di inammissibilità della richiesta, di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non sia stato preceduto dall’acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, sussiste una nullità a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che il pubblico ministero è l’unico ad avere un interesse concreto all’instaurazione del contraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione.
2.2. Ciò premesso, deve essere rilevato che l ‘attestazione di irrevocabilità della cancelleria ha natura meramente ricognitiva (Sez. 4, n. 23144 del 02/02/2017, Rv. 270101 -01) e che, nel caso al vaglio, il ricorrente assume che tale data, per il provvedimento indicato, non sarebbe corretta, perché tale vizio deriverebbe dall’avvenuta notifica dell’estratto contumaciale per sentenza resa all’esito di rito abbreviato per la quale, invece, non era dovuta e quindi da considerare tamquam non esset , così dovendosi retrodatare la data del passaggio in giudicato.
2.3. Tuttavia, il ricorso è inammissibile per carente specificazione dell’interesse concreto, per essere quello indicato, sono generico ed astratto.
Infatti, se è vero che in tema di esecuzione, non trattandosi di impugnazione, l’istante non deve dichiarare l’interesse all’accoglim ento della richiesta (cfr. Sez. 1, n. 10380 -21 del 25/02/2021, Primavera, ove nella parte motiva si afferma che la richiesta ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. non ha natura di impugnazione e quindi la sussistenza di un interesse all’accoglimento dell’istanza non è richiesta a pena di inammissibilità della stessa) tuttavia deve essere, preliminarmente riscontrato che, nel caso al vaglio, con il ricorso per cassazione non è stato illustrato l’interesse concreto all’ impugnazione, quale causa di ammissibilità della stessa.
Deve, in proposito, rilevarsi che costituisce ius receptum della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare non può essere basata sul mero concetto di soccombenza delle parti e neppure può essere identificata nel mero interesse al rispetto di una norma di legge da parte dell’ordinamento giuridico (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693).
L’interesse a impugnare, piuttosto, deve essere individuato in una prospettiva giurisdizionale di natura eminentemente utilitaristica, consistente nelle finalità concretamente perseguita dal soggetto impugnante, tendente a rimuovere una situazione derivante da una decisione giudiziale, cui si collega il conseguimento di un’utilità, costituita da un provvedimento più vantaggioso rispetto a quello impugnato (in applicazione di detto principio si è sostenuto che non sussiste l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. nel ricorso del pubblico ministero volto a ottenere solamente l’esatta applicazione della legge, senza l’indicazione di come da tale rettificazione possa derivare per il soggetto impugnante un risultato praticamente e concretamente favorevole, tra le altre, Sez. 1, n. 3083 del 23/09/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262181 -01; Sez. 5, n. 43983 del 15/07/2009, D’Ingeo, Rv. 245100).
Orbene, si osserva che, nella specie, rispetto al domandato accertamento della data di irrevocabilità della sentenza indicata dal ricorrente, tale interesse non è specificato, in concreto.
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 novembre 2024