Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34708 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34708 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
Su ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad AGRIGENTO il DATA_NASCITA PARTE CIVILE
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA su ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad AGRIGENTO il DATA_NASCITA nonché
COGNOME NOME QUALE EREDE DI SCIFO ANGELO PARTE CIVILE NON RICORRENTE NON
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, avanza istanza ex art. 624, commi 2 e 3, cod. proc. pen. lamentando l’omissione dell dichiarazione di irrevocabilità, in relazione al proprio assistito, / della sentenza n. 12709 del 2024, emessa da questa Sezione Quinta in data 22 novembre 2023, con la COGNOME veniva disposto l’annullamento della sentenza della Corte di appell di Palermo del 17 novembre 2022, con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
COGNOME e COGNOME, rispettivamente funzionario delle RAGIONE_SOCIALE e già Sindaco di Agrigento, erano parti offese del delitto di diffamazio
contestato a NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME in primo grado era stato assolto dal delitt quanto a COGNOME per insussistenza dello stesso, quanto a COGNOME COGNOME il fatto non costituisce reato.
In particolare, per COGNOME risultava che il Tribunale avesse escluso che il tenore delle dichiarazioni ritenute diffamatorie fossero indirizzate al COGNOME e riconoscibili come tali, in quanto il destinatario delle espressioni non risultava individuabile.
Quanto a NOME, invece, il Tribunale aveva ritenuto che vi fosse un ragionevole dubbio quanto alla capacità di intendere e volere dell’imputato.
La Corte di appello, a seguito di impugnazione delle due parti civili, accoglieva l’appello e ribaltava la decisione condannando COGNOME agli effetti civili, riconoscendo per un verso COGNOME COGNOME destinatario delle frasi diffamatorie, per altro verso valutando la piena coscienza e volontà di COGNOME, in ordine alle affermazioni rivolte nei confronti di COGNOME e COGNOME.
La Corte di cassazione, con la sentenza della COGNOME si chiede ora l’integrazione del dispositivo ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., annullava la sentenza di appello, con rinvio per nuovo giudizio, rilevando come si fosse giunti a una sentenza di accertamento della responsabilità dell’imputato – seppur agli effetti civili – senza procedere alla rinnovazione istruttoria necessitata quanto alle prove dichiarative, ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
L’istanza proposta dall’AVV_NOTAIO chiede procedersi alla integrazione del dispositivo con la declaratoria di irrevocabilità della sentenza, accertativa della responsabilità agli effetti civili di COGNOME quanto alla sola posizione di COGNOME, essendo l’annullamento esclusivamente funzionale all’accertamento della responsabilità dell’imputato nei confronti dell’altra parte civile, COGNOME.
Ciò in quanto la Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo individuabile COGNOME come il funzionario destinatario delle espressioni diffamatorie, mentre il tema della capacità di intendere e volere riguardava esclusivamente NOME.
L’istanza – che viene tratta ‘de plano’ come prescritto dall’art. 624, comma 3, cod. proc. pen. – non è fondata.
A ben vedere, l’annullamento disposto da questa Corte di cassazione non è stato un annullamento soggettivamente limitato ad una parte civile, dal che va esclusa la necessità di procedere alla declaratoria di irrevocabilità parziale.
A ben vedere, venivano accolti il primo e il secondo motivo di ricorso proposti da COGNOME, con i quali si lamentava l’omessa rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale in appello, anche sulla ritenuta sussistenza della coscienza e volontà dell’imputato, profilo questo comune alla posizione di COGNOME e COGNOME.
Per altro, esplicitamente l’accolto primo motivo di ricorso faceva riferimento non solo alla posizione di COGNOME ma anche a quello di COGNOME (cfr. par. 3 pag.3 della sentenza di questa Corte).
E ciò in ragione della evidente circostanza che oltre l’individuazione del diffamato COGNOME, il presupposto per l’accertamento della responsabilità era comunque connesso alla capacità di intendere e volere dell’imputato, profilo indiscutibilmente comune ad entrambe le persone offese.
Ciò spiega l’annullamento non parziale della sentenza di appello e l’inesistenza di alcuna difformità fra il dispositivo e la parte motiva della stessa.
D’altro canto, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte cfr. Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, COGNOME, Rv. 252935 – il riconoscimento dell’autorità di cosa giudicata, enunciato, in tema di annullamento parziale, dall’art. 624 cod. proc. pen. con riferimento alle parti della sentenza che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, non si riferisce né al giudicato cosiddetto sostanziale, né alla intrinseca idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione, ma soltanto «all’esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizione».
Nel caso in esame la stretta connessione della questione relativa alla capacità di intendere e volere dell’imputato in relazione alla condotta di diffamazione rivolta sia verso COGNOME che verso COGNOME – costituente un unico ‘capo’ della decisione – esclude che si sia esaurito il potere d cisorio del giudice della cognizione in relazione a quest’ultimo e spiega la ragione per la COGNOME l’annullamento è stato totale e non parziale, con conseguente infondatezza dell’istanza ora in esame.
Va infatti ricordato che la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 – 01): pertanto l’annullamento con rinvio conseguente all’accoglimento del motivo di ricorso relativo alla posizione delle due parti civili, per un unico capo di imputazione, non determina alcuna irrevocabilità parziale della sentenza emessa da questa Corte di cassazione.
4. Ne consegue il rigetto della istanza, con condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Presidente
Così deciso in data 11/07/2024
Il Consigliere estensore