Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13130 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2023 del TRIBUNALE di CREMONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG S GLYPH A c top l ‘ AtAk-aìb ckk .)-(3
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 14 giugno 2023 il Tribunale di Cremona – quale giudice della esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’istanza introdott RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 95 ct.Igs. n.150 del 2022, tesa ad ottene sostituzione ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen. della pena di mesi sei di rec
1.1 In motivazione si rappresenta che : a) la decisione di condanna è diven irrevocabile a seguito di pronunzia di inammissibilità del ricorso per cassazione 25 gennaio 2023 e l’istanza è stata proposta il 23 febbraio 2023; b) second corrente interpretazione la pronunzia di inammissibilità del ricorso comporta la sentenza diviene definitiva al momento in cui è stata pronunziata la decisione di merito impugnata; c) nel caso in esame la decisione di merito è stata eme in data 19 gennaio 2022.
Sarebbe, pertanto, competente a conoscere della domanda il giudice d sorveglianza.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge COGNOME NOME, deducendo erronea applicazione di legge.
2.1 Si rappresenta che secondo l’art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022 la domanda di applicazione delle nuove disposizioni in tema di pene sostitutive – in ca pendenza del procedimento in cassazione al momento di entrata in vigore dell legge – va rivolta al giudice della esecuzione entro trenta giorni dalla irrevoc della sentenza.
La irrevocabilità della sentenza, per espresso dettato di legge (art.648 comm cod.proc.pen.) in caso di ricorso per cassazione si verifica «dal giorno in pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigett ricorso».
Nel caso in esame era pertanto ammissibile la domanda rivolta al giudice del esecuzione, essendosi determinata la irrevocabilità in data 25 gennaio 2023.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Pacifico il fatto che la data di vigenza del d.lgs. n.150 del 2022 è quel 30 dicembre del 2022.
Il legislatore nella disposizione transitoria di cui all’art. 95 del d.lgs. 2022, al fine di rendere applicabile il novum favorevole ai procedimenti in corso,
descrive tutte le fasi del procedimento penale (pendenza in primo grado, pendenza in appello, pendenza in cassazione) attribuendo al giudice dell’esecuzione, in un termine perentorio (trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza) il potere di valutare la domanda di applicazione delle nuove norme in tema di pene sostitutive nella ipotesi in cui alla data di vigenza era pendente il procedimento innanzi la Corte di Cassazione.
Come è stato già affermato in arresti di questa Corte di legittimità (v. Sez. VI, n.34091 del 21.6.2023, GLYPH rv 285154) ai fini dell’operatività della disciplina transitoria di cui all’art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all’art. 20-bis cod. pen., la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condanNOME potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione.
La «pendenza» della fase di legittimità ha pertanto inizio con l’emissione del dispositivo di secondo grado, posto che vi deve essere «continuità» anche meramente virtuale tra le fasi del procedimento.
3.2 E’ del tutto evidente che il momento della formazione del giudicato, a quel punto, dipende dalla scelta del condanNOME di proporre o meno il ricorso per cassazione. Se l’atto non viene proposto la decisione di merito diviene irrevocabile nel momento in cui è inutilmente decorso il termine per impugnare (ed anche in tal caso, se la data di irrevocabilità è posteriore al 30 dicembre del 2022, vi è competenza del giudice della esecuzione a valutare la domanda di pena sostitutiva); se l’atto viene proposto il giudicato si forma giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. Va peraltro rilevato che il momento della irrevocabilità della decisione impugnata (in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso) coincide con la lettura o con il deposito del solo dispositivo della sentenza della corte di cassazione (v. Sez. III, ord. n. 1427 del 25.03.1997, rv 207762) e non con il posteriore deposito della sentenza.
3.3 La decisione impugnata, per quanto sinora detto, non realizza una corretta lettura delle disposizioni di legge coinvolte nel percorso interpretativo.
La disposizione transitoria, in particolare, richiede esclusivamente che al 30 dicembre del 2022 possa definirsi «pendente», nel senso prima precisato, la fase del procedimento identificabile come quella di legittimità (posteriore alla pronunzia
del giudice di secondo grado o a quella di primo grado nei casi di inappellab che, successivamente, si determini – nei modi prima ricordati – la irrevo della sentenza (in tutta evidenza, di condanna, altrimenti non vi sarebbe i a chiedere una pena sostitutiva). Nel caso in esame la data di irrevocabilità è di certo posteriore alla data ‘spartiacque’ del 30 dicembre 2022.
Il giudice dell’esecuzione, nella ordinanza impugnata, compie un riferimento pertinente – al principio giurisprudenziale per cui in caso di declar inammissibilità del ricorso per cassazione la decorrenza della prescrizione d va mantenuta ‘ferma’ al momento della decisione di primo grado, in virtù del che decisione di inammissibilità emessa dalla cassazione riconosce – sia p ex post -una rilevante difformità tra l’atto posto in essere (ricorso per cassazione) e il suo modello legale di riferimento (v. Sez. U n. 23428 del 22.3.2005 ric. Bracale), ma non si è mai affermato, in tali arresti, che la data di irrevocabilità dell di merito debba essere anticipata al momento di emissione della sent impugnata, posto che si tratterebbe di affermazione non rispondente al c tenore dell’articolo 648 comma 2 cod.proc.pen., così come evidenziato ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunal Cremona.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente