Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44012 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44012 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Milazzo (Me) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 6/3/2023 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullare la sentenza senza rinvio;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma della sentenza;
lette le conclusioni del difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, che ha chiesto, anche con note scritte, l’annullamento senza rinvio dela sentenza;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6/3/2023, la Corte di appello di Messina riqualificava nel reato di cui all’art. 167-ter, d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196 il fatto ascritto a NOME COGNOME ed oggetto di condanna sub fattispecie di truffa – con pronuncia del 21/12/2021 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Propone ricorso per cassazione la COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
violazione degli artt. 25 Cost, 1-2 cod. pen. La Corte di appello avrebbe riqualificato la condotta in un reato che non esisteva al momento del fatto, perché introdotto soltanto dal d. Igs. 10 agosto 2018, n. 101, con decorrenza dal 19/9/2018;
violazione degli artt. 597 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. La Corte di appello, riqualificando il reato di truffa in quello di acquisizione illecita di dati perso avrebbe violato l’art. 521 cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza, alla luce dell’evidente differenza tra le due fattispecie in termini di bene giuridic protetto, di evento e di componente soggettiva;
carenza ed illogicità della motivazione. Il Giudice di appello avrebbe condannato la ricorrente pur in assenza di qualunque minima prova di colpevolezza quanto alle condotte riconosciute in sentenza; in particolare, nessun elemento sarebbe emerso con riguardo all’accesso aii dati contenuti nel telefono, alla conoscenza di questi ed alla loro divulgazione;
mancata assunzione di prova decisiva. Entrambi i Giudici di merito avrebbero omesso l’audizione di testi ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. – palesemente indispensabili ai fini del decidere – nelle persone di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente marito e figlia dell’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato; al riguardo, la prima censura è assorbente ogni altra questione.
La condotta a carico della COGNOME è stata inizialmente rubricata ai sensi dell’art. 646 cod. pen.; il Tribunale l’ha poi condannata per il delitto di cui all’a 640 cod. pen., previa riformulazione del capo di imputazione da parte del Pubblico ministero. La Corte di appello, infine, ha ulteriormente qualificato la condotta, riconoscendo il delitto di cui all’art. 167-ter, d. Igs. n. 196 del 2003, come acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala.
Tanto premesso, la difesa correttamente rileva che questo delitto è stato introdotto nel d. Igs. n. 196 del 2003 dall’art. 15, d. Igs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore il 19/9/2018; in epoca successiva, dunque, al tempus commissi de/idi, che il capo di imputazione fissa al 4/7/2017.
Risulta palese, dunque, la violazione dell’art. 2, comma 1, cod. pen.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non era previsto come reato al momento della condotta.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché al momento della condotta il fatto non era previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023
DEPORTATA IN CANCELLMA