Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28675 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28675 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTELFRANCO VENETO il 11/04/1997
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del giorno 11 aprile 2024 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della prima decisione, ha determinato
in mitius il trattamento sanzionatorio,
confermando nel resto la condanna di NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110, 624- cod. peri.
bis
2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputata, articolando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, c
disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizi motivazione (anche per il travisamento della prova), in particolare in ordine alle discrasie tr
dichiarazioni della persona offesa e quelle degli altri testi.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono stati denunciati la violazione della legg processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla disposta escussione della persona offesa
ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. e alla successiva acquisizione delle sue dichiarazioni ex art.
512 cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizi motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
È dirimente osservare che il secondo motivo ricorso non è manifestamente infondato.
Invero, «ai fini della lettura e della utilizzabilità di dichiarazioni predibattime soggetti divenuti successivamente irreperibili, non è sufficiente l’infruttuoso espletamento de ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che il giudice compia tutti accertamenti sulla causa dell’irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche, se del da effettuarsi anche in campo internazionale» (Sez. 1, n. 14243 del 26/11/2015 – dep. 2016, N. Rv. 266601 – 01); e, nel caso in esame, all’udienza del 6 marzo 2023 è stata disposta l’acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME in ragione dell’esito negativ delle sue ricerche (e della sua irreperibilità), quantunque dette ricerche fossero state compiu nel 2021.
Deve, pertanto, rilevarsi che il 4 maggio 2024 è spirato il termine di prescrizione del rea (commesso il 4 novembre 2016), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto della pena applicabile ratione temporis e dell’interruzione del termine, non constando alcuna sospensione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l’annullamento senza rinvio del provvediment impugnato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 23/04/2025.