Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28324 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28324 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bologna lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
Con ordinanza del 17 ottobre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna, ha rigettato le istanze presentate nell’interesse di COGNOME attualmente libero, aventi ad oggetto l’ammissione dello stesso alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare.
A fondamento del provvedimento Ł stata posta la mancanza di informazioni certe sulla presenza del condannato sul territorio italiano.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione COGNOME per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale eccepisce l’illegittima dichiarazione di irreperibilità, alla quale sarebbe conseguita la nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza presso il difensore e vizio di motivazione sulle ragioni di diniego delle misure alternative.
Il ricorrente sostiene di avere eccepito in udienza la nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza stessa a ragione della presenza in atti di una dichiarazione di elezione di domicilio a Rovello Porro, INDIRIZZO
Inoltre, rileva che il Tribunale ha motivato il rigetto dell’istanza limitandosi a mettere in evidenza la mancanza di informazioni circa la presenza sul territorio italiano del condannato benchØ questi, successivamente al deposito dell’istanza di misure alternative, abbia comunicato al Tribunale di sorveglianza ( almeno due/tre volte ) la variazione del proprio domicilio in Italia.
Il verbale di irreperibilità ha dato atto di ricerche (vane) effettuate in data 15 agosto 2024, ossia un giorno festivo in cui l’assenza del ricorrente dal proprio domicilio poteva ritenersi assolutamente prevedibile e giustificata.
Del tutto immotivatamente, dunque, il Tribunale ha disatteso l’istanza di rinvio avanzata
– Relatore –
Sent. n. sez. 2396/2025
CC – 11/07/2025
R.G.N. 17192/2025
dal difensore che intendeva contribuire al reperimento di un soggetto che, avendo presentato istanza nel 2015, si Ł sempre reso parte diligente per avere notizie della propria richiesta.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Dalla consultazione degli atti (giustificata dalla natura della questione sollevata, Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) emerge che l’istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale Ł stata presentata il 10.12.2015 e, successivamente, il ricorrente ha, piø volte, modificato l’elezione di domicilio.
La modifica piø recente rispetto al decreto di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale di sorveglianza Ł quella del 23 agosto 2019, con la quale il condannato ha dichiarato il proprio domicilio in Rovello Porro (Como), INDIRIZZO
In conseguenza della irreperibilità del ricorrente nel predetto domicilio ,in data 15 agosto 2024, e delle vane ricerche eseguite anche presso l’Amministrazione carceraria, Ł stato emesso il decreto di irreperibilità del 23 settembre 2024; conseguentemente la notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza del 17 ottobre 2024 Ł stata eseguita presso il difensore, Avv. COGNOME difensore di fiducia.
Alla predetta udienza, presente, per delega, un difensore in sostituzione di quello fiduciario, risulta verbalizzata l’istanza del difensore di rinvio per rinnovare le ricerche dell’istante, previa rappresentazione del fatto che lo stesso era domiciliato in località che, tuttavia, non risulta indicata a verbale.
Dalla sequenza descritta non risulta integrata alcuna nullità.
Invero, va fatta applicazione del principio per cui «l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., Ł integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271772 – 01).
Alcun vizio, pertanto, può dirsi derivato dalla circostanza che la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza Ł avvenuta presso il difensore, previa constatazione della mancata presenza del ricorrente nel domicilio eletto.
Nel merito, peraltro, la decisione del Tribunale Ł ineccepibile tenuto conto del fatto che, in sostanza, l’istante si Ł reso irreperibile e che il difensore, all’udienza del 17 ottobre 2024, ha omesso di indicare dove lo stesso potesse essere rinvenuto; la circostanza costituisce, di per sØ, causa che preclude l’ammissione alla misura alternativa.
Deve essere fatta applicazione del principio per cui «l’affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell’interessato, sia prima dell’applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell’esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l’osservanza delle prescrizioni» (fra le molte, Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276191 – 01).
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 11/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME