Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7988 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MACCHIA GIACOMO
NOMENOME> nato a FORMIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 del TRIBUNALE DI CASSINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 20 febbraio 2023 il Tribunale di Cassino confermava la decisione con la quale il giudice di pace di Cassino aveva condannato NOME COGNOME alla pena di ottocento euro di multa, oltre al
risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato previsto dall’articolo 633 del codice penale.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione di due motivi.
2.1. Violazione della legge penale (art. 633 cod. pen.) in relazione all’affermazione di responsabilità e alla conseguente conferma delle statuizioni civili.
Diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, l’imputato non era titolare di una relazione di mera ospitalità, ma era entrato nel legittimo possesso dell’abitazione di cui era detentore autonomo, avendo ivi trasferito la residenza da oltre vent’anni ed avendo provveduto autonomamente a pagare le utenze, dopo averla ricevuta in comodato gratuito dalla usufruttuaria dell’immobile, nonna della parte civile.
Il reato di invasione di terreni o edifici non sussiste nel caso, come quello di specie, in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene, ancorché egli prosegua nell’occupazione nonostante la sopraggiunta volontà contraria dell’avente diritto.
2.2. Erronea applicazione della legge penale (artt. 633 cod. pen. e 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000) in ordine alla entità della pena irrogata, discostatasi sensibilmente dal minimo edittale, nonostante la incensuratezza dell’imputato.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, sussistendo la denunciata violazione della legge penale in relazione all’affermazione di responsabilità, valutabile ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, del codice di rito.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l’invasione non ricorre laddove il soggetto, COGNOME entrato NOME legittimamente NOME in NOME possesso del NOME bene, NOME prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto (Sez. 6, n. 25382 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. 284886-01; Sez. 2, n. 10254 del 26/02/2019, NOME, Rv. 275768-01; Sez. 2, n. 51754 del 03/12/2013, COGNOME, Rv. 258063-01; Sez. 2, n. 36733 del 23/09/2010, COGNOME, Rv. 248293-01).
Nel caso di specie l’imputato fece ingresso nell’immobile de quo ospitato dalla usufruttuaria e vi rimase per venti anni.
Al di là dell’inquadramento del rapporto nelle categorie civilistiche (ospitalità o comodato gratuito), ciò che conta – nel caso di specie – è la pacifica introduzione e permanenza dell’imputato con il consenso dell’avente diritto, che venne manifestato anche dalla erede, prima nuda proprietaria, almeno per un certo periodo, nel momento in cui sembrava possibile che COGNOME acquistasse l’immobile. Trascorsero più di sei mesi, infatti, fra il decesso della de cuius e l’intimazione al rilascio dell’appartamento e quasi un anno fra questa ultima e la presentazione della querela, a seguito della quale, dopo cinque mesi il ricorrente liberò l’immobile.
Sulla base della ricostruzione in fatto dei giudici di merito, la condotta contestata non riveste rilievo penale, difettando uno degli elementi costitutivi del reato ex art. 633 cod. pen.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con conseguente caducazione delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 31/01/2024.