Inutilizzabilità delle Prove: La Prova di Resistenza è Decisiva
L’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. 7 penale, n. 18780 del 2024, offre un importante chiarimento sul tema dell’inutilizzabilità prove nel processo penale. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: per contestare efficacemente l’uso di un elemento probatorio, non basta affermarne l’illegittimità, ma è necessario dimostrare che esso sia stato decisivo per la condanna. In assenza di tale dimostrazione, e in presenza di altre prove sufficienti, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di un individuo per la violazione dell’art. 6 del D.Lgs. 193/2007, una normativa legata alla sicurezza alimentare e all’igiene dei prodotti alimentari. La responsabilità dell’imputato era stata affermata a seguito di un accesso della polizia giudiziaria presso la sua abitazione.
Durante il controllo, gli agenti avevano notato elementi inequivocabili: nel vialetto di accesso si trovavano dei suini privi della prescritta targhetta identificativa. All’interno dell’abitazione, inoltre, erano stati rinvenuti strumenti per la cottura e il trattamento di carni animali, insieme a residui di macellazione. A completare il quadro probatorio, erano intervenuti gli accertamenti della ASL competente.
Il Ricorso in Cassazione e l’Eccezione di Inutilizzabilità Prove
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa principalmente su due punti:
1. Errata applicazione della legge processuale: Sosteneva che il Tribunale avesse fondato la condanna sulle dichiarazioni da lui rese nell’immediatezza dei fatti alla polizia, quando già esistevano indizi di responsabilità a suo carico.
2. Vizio di motivazione: Riteneva che gli elementi a suo carico non fossero univoci e sufficienti a superare la presunzione di non colpevolezza.
Il fulcro del ricorso era, quindi, l’eccezione di inutilizzabilità prove, con riferimento alle sue stesse dichiarazioni.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e infondato nel merito. Le motivazioni della decisione sono cruciali per comprendere l’applicazione pratica del principio della prova di resistenza.
La Genericità del Motivo e la Prova di Resistenza
I giudici hanno sottolineato che, quando si lamenta in Cassazione l’inutilizzabilità di un elemento a carico, non è sufficiente contestare l’atto in sé. È invece necessario, a pena di inammissibilità per aspecificità, dimostrare l’incidenza di quell’elemento sulla decisione finale. Questo processo logico è noto come “prova di resistenza“.
In altre parole, l’appellante deve provare che, se l’elemento contestato fosse stato espunto dal materiale probatorio, la conclusione del giudice sarebbe stata diversa. Se, al contrario, le restanti prove sono comunque sufficienti a giustificare la condanna, l’eventuale inutilizzabilità del singolo elemento diventa irrilevante.
L’Applicazione al Caso Concreto
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva minimamente considerato la rilevanza degli altri elementi probatori. La condanna, infatti, non si basava esclusivamente sulle sue dichiarazioni, ma poggiava su solide fondamenta fattuali direttamente accertate dalla polizia giudiziaria e confermate dalla ASL:
* La presenza di suini non identificati.
* Il rinvenimento di strumenti per la macellazione e la cottura.
* La presenza di residui di lavorazione delle carni.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, erano più che sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità in modo pienamente logico e coerente, a prescindere dalle dichiarazioni dell’imputato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Chi intende sollevare un’eccezione processuale sull’utilizzabilità di una prova deve farlo in modo specifico e puntuale, non limitandosi a una generica doglianza. È onere della difesa argomentare e dimostrare perché quella specifica prova sia stata non solo illegittimamente acquisita, ma anche determinante per l’esito del giudizio. Tentare di ottenere in sede di legittimità una mera rilettura delle prove, senza evidenziare vizi logici manifesti nella motivazione del giudice di merito, si traduce in un’azione destinata all’insuccesso e alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Quando un’eccezione sull’inutilizzabilità di una prova può essere respinta in Cassazione?
Quando il ricorso è generico e non supera la “prova di resistenza”, cioè non dimostra che quella specifica prova era decisiva per la condanna, in presenza di altri elementi probatori sufficienti a giustificare la decisione.
Cos’è la “prova di resistenza” in un processo penale?
È la verifica che la Corte di Cassazione compie per determinare se, eliminando ipoteticamente la prova contestata, le altre risultanze processuali sarebbero comunque sufficienti a sostenere la sentenza di condanna. Se la risposta è affermativa, il motivo di ricorso viene rigettato.
In questo caso, quali erano le altre prove che hanno reso inammissibile il ricorso?
Le prove decisive, indipendenti dalle dichiarazioni contestate, erano le osservazioni dirette della polizia giudiziaria (suini senza targhetta identificativa, strumenti per la macellazione) e gli esiti degli accertamenti successivi condotti dalla ASL, che insieme fornivano un quadro probatorio sufficiente per la condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18780 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18780 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 del TRIBUNALE di AVELLINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’unico motivo del ricorso presentato da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 7/9/2023, con cui ne è stat affermata la responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 6 d.lgs. 193/2007, media il quale è stata denunciata l’errata applicazione di disposizioni di legge processuale e u vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, cu Tribunale sarebbe pervenuto valutando erroneamente le risultanze istruttorie, utilizzando le dichiarazioni rese nell’immediatezza alla polizia giudiziaria quando già vi erano indizi responsabilità a carico del ricorrente, e comunque in presenza di elementi non univoci e insufficienti a consentire di superare la presunzione di non colpevolezza e per poter affermare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, è inammissibile.
Considerato che il rilievo di inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorre generico, posto che non si considera il complesso degli altri elementi valutati pe addivenire alla affermazione di responsabilità del ricorrente, come è, invece, necessario quando si eccepisce l’inutilizzabilità di un atto processuale, posto che laddove si ricorra cassazione lamentando l’inutilizzabilità di un elemento a carico, risulta necessaria, a pen di inammissibilità del ricorso per aspecificità, la prova dell’incidenza dell’event espunzione dello stesso ai fini della cosiddetta prova di resistenza; invero, se a segui dell’eliminazione dell’elemento che si pretende illegittimamente acquisito, le residu risultanze risultano comunque sufficienti a giustificare l’identico convinciment l’inutilizzabilità del predetto elemento è irrilevante (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, d 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 4, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 02.10.2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011). Nella specie tale allegazione è del tutto mancante, non essendo stata considerata la rilevanza, nella ricostruzione della condotta, di quanto direttamente apprezzato dalla polizia giudiziaria all’atto dell’acces presso l’abitazione del ricorrente (quando gli operanti avevano notato, nel vialetto accesso alla abitazione, suini privi della prescritta targhetta identificativa e, all’in strumenti per la cottura e il trattamento di carni animali e residui di macellazione), e esiti dei successivi accertamenti eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto, pertanto che l’affermazione di responsabilità è stata fondata in modo pienamente logico sulle risultanze della attività di indagine, di cui il ricorren proposto, peraltro in modo generico, una rilettura volta a un diverso apprezzamento delle prove, non consentita, in presenza di motivazione immune da vizi logici, nel giudizio di legittimità.
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente