Inutilizzabilità Dichiarazioni: L’Eccezione Tempestiva è Decisiva
Nel processo penale, la tempistica delle eccezioni procedurali è un elemento cruciale che può determinare l’esito di un giudizio. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questo principio, focalizzandosi sul tema della inutilizzabilità dichiarazioni testimoniali. L’analisi del caso dimostra come la mancata proposizione di un’eccezione al momento giusto precluda la possibilità di far valere una potenziale violazione delle norme procedurali, con conseguenze dirette sulla posizione dell’imputato.
I Fatti del Caso: La Condanna per Lesioni Aggravate
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato penalmente responsabile e condannandolo sia alla pena detentiva sia al risarcimento del danno in favore della parte civile. La difesa dell’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, basando la sua argomentazione su un unico, ma fondamentale, motivo di natura procedurale.
Il Motivo del Ricorso: L’Inutilizzabilità delle Dichiarazioni della Persona Offesa
Il ricorrente ha lamentato la violazione di diverse norme del codice di procedura penale (artt. 63, 192, 197 e 210), sostenendo la sussistenza di un’ipotesi di inutilizzabilità dichiarazioni rese dalla persona offesa. Secondo la tesi difensiva, emergevano chiari indizi di reità a carico della stessa persona offesa, la quale, pertanto, avrebbe dovuto essere sentita non come mero testimone, ma con le garanzie previste per l’indagato o l’imputato in un procedimento connesso. La mancata adozione di tali cautele avrebbe dovuto, a dire del ricorrente, rendere le sue dichiarazioni processualmente inutilizzabili ai fini della decisione.
Le Motivazioni della Cassazione sull’inutilizzabilità dichiarazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come “manifestamente infondato”. Il ragionamento dei giudici di legittimità si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Se è vero che l’omissione degli avvertimenti previsti dall’art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti di un soggetto che dovrebbe rivestire la qualità di indagato o imputato in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.) comporta l’inutilizzabilità dichiarazioni assunte, è altrettanto vero che tale situazione di incompatibilità a testimoniare deve essere fatta valere tempestivamente.
La Corte ha precisato che è onere della parte interessata, che intende opporsi all’assunzione della testimonianza, allegare prima dell’esame le circostanze fattuali da cui emergerebbe l’incompatibilità. Questo onere viene meno solo se la posizione del dichiarante risulta già dagli atti a disposizione del giudice o se sussistono i presupposti per un’attivazione d’ufficio da parte di quest’ultimo. Nel caso di specie, la difesa non aveva sollevato alcuna eccezione né formulato alcuna richiesta prima dell’esame testimoniale della persona offesa. Di conseguenza, la doglianza sollevata per la prima volta in sede di legittimità è stata ritenuta tardiva e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni: L’Importanza della Diligenza Difensiva
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la vigilanza e la diligenza delle parti sono essenziali. La possibilità di far valere vizi procedurali, come l’inutilizzabilità dichiarazioni, è strettamente legata al rispetto dei termini e delle forme previste dalla legge. Attendere la conclusione del processo per sollevare questioni che dovevano essere affrontate in limine litis o durante l’istruttoria dibattimentale si rivela una strategia processuale inefficace. Questa decisione sottolinea come il diritto alla prova e al giusto processo si eserciti anche attraverso una partecipazione attiva e tempestiva alla dinamica processuale, a pena di decadenza dalla possibilità di far valere le proprie ragioni.
Quando le dichiarazioni di un testimone possono essere considerate inutilizzabili?
Le dichiarazioni possono essere considerate inutilizzabili se la persona che le rende, pur essendo sentita come testimone, avrebbe dovuto essere qualificata come indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato e non ha ricevuto gli specifici avvertimenti previsti dalla legge (art. 64 cod. proc. pen.).
A chi spetta sollevare l’eccezione di inutilizzabilità di una testimonianza?
Secondo la Corte, è onere della parte processuale interessata (solitamente la difesa dell’imputato) sollevare l’eccezione, allegando le circostanze di fatto che dimostrano l’incompatibilità del dichiarante con l’ufficio di testimone.
Qual è il momento corretto per eccepire l’inutilizzabilità delle dichiarazioni?
L’eccezione di inutilizzabilità deve essere sollevata prima che la testimonianza venga assunta. Se l’eccezione viene presentata dopo l’esame testimoniale, come nel caso di specie, è considerata tardiva e non può essere accolta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 984 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 984 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GROTTERIA il 10/08/1971
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri del 20 ottobre 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma e, esclusa la contestata recidiva, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della parte civile;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.