Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3325 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3325 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Avellino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/08/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per
l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Napoli, sostituita la misura con quella degli arresti domiciliari, ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110, 377 e 416-bis 1 cod. pen. commesso
in danno di NOME COGNOME per indurlo a non rendere testimonianza nel processo a carico di NOME COGNOME per il delitto di usura in danno dello COGNOME.
2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia plurimi vizi di violazione di legge che comportano, ai sensi degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. la inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME il 3 settembre e 7 ottobre 2021:
2.1 violazione di legge, art. 63, comma 2 cod. proc. pen., poiché in presenza di dichiarazioni incontestabilmente autoaccusatorie sulla simulazione di reato commessa inscenando un’aggressione, il verbale di dichiarazioni delle COGNOME avrebbe dovuto essere sospeso procedendo, previo avviso, ad interrogatorio del predetto;
2.2 violazione di legge, in relazione all’art. 64, comma 3 cod. proc. pen., perché essendo emersi a carico del dichiarante indizi circa il suo falso rapimento, gli inquirenti avrebbero dovuto interrompere l’esame e dare gli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen.. Erroneamente il Tribunale ha richiamato un orientamento giurisprudenziale restrittivo in proposito, ed ha escluso il collegamento probatorio tra la prospettata simulazione di reato e la subornazione, di cui sarebbe stato vittima lo COGNOME in un differente contesto temporale che è aspetto irrilevante;
2.3 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 197, comma 1, lett. b) e 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. che regolano la disciplina delle dichiarazioni acquisite in caso di reati collegati, anche per connessione probatoria, potendo ritenersi sussistente il collegamento probatorio tra il reato di simulazione, confessato dallo COGNOME, e quello di subornazione, contestato all’NOME, l’uno presupposto dell’altro;
2.4 cumulativi vizi di motivazione in relazione alla individuazione del ricorrente come autore delle minacce che, fin dalla prima dichiarazione, venivano attribuite a persona avente caratteristiche fisiche diverse da quelle del ricorrente (lunghezza dei capelli, caratteristiche fisiche; presenza di tatuaggi sulle braccia) ed alla professione (di taglialegna) dell’indagato, mai verificata a fronte delle attività economiche da questi svolte e documentate dalla difesa. L’ordinanza impugnata è carente sulla motivazione delle incongruenze e sommarietà dei riferimenti dello COGNOME e non si confronta con i rilievi della difesa limitandosi a ritenere genuine le accuse dello COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ fondato il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini da NOME COGNOME perché acquisite senza previa interruzione del verbale, dopo che erano emersi indizi a suo carico di reato probatoriamente collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen..
Secondo l’ordinanza impugnata sussistono gravi · indizi di colpevolezza nei confronti di NOME COGNOME, sulla scorta delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME il 3 settembre 2021 e il 7 ottobre 2021. NOME COGNOME, nel corso delle dichiarazioni rese come persona informata dei fatti il 3 settembre 2021, aveva indicato il ricorrente, poi individuato in fotografia nel corso del successivo verbale del 7 ottobre 2021, come la persona che, nel precedente mese di aprile, aveva partecipato ad un incontro minacciandolo per indurlo a non rendere dichiarazioni nel processo per usura, in corso a carico di NOME COGNOME.
Il Tribunale ha respinto l’eccezione difensiva di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 64, comma 3-bis cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME.
Ha ritenuto incontestabile che NOME COGNOME, pur di non rendere testimonianza nel processo a carico del COGNOME, ove poi era stato condotto coattivamente, aveva inscenato il proprio sequestro e altri reati, allontanandosi volontariamente il 31 luglio 2021 dalla città di residenza. Per tale fatto si procedeva, a carico di ignoti, per il reato di sequestro di persona dello COGNOME che veniva ritrovato a Foggia il 2 settembre 2021 e sentito il 3 settembre 2021 per rendere sommarie informazioni sulla scomparsa.
Non è revocabile in dubbio, secondo il Tribunale, che NOME COGNOME sia stato astretto in una spirale di violenza, sia con riferimento al debito usuraio, poi rilevato da COGNOME, sia in ordine alle dichiarazioni indizianti a carico di quest’ultimo, da lui rese nell’anno 2018, oggetto della deposizione dibattimentale del 2022, e che lo snodarsi dei fatti evidenzia il terrore della persona offesa che, pur di non essere costretto a deporre, a seguito delle minacce ricevute da più soggetti, inscenava il proprio rapimento tacendo finanche alla famiglia che si trattasse di una scomparsa volontaria.
In particolare, osserva il Tribunale, “è incontestabile che lo NOME abbia inscenato il proprio rapimento il 31 luglio 2021, con tanto di tracce di sangue, a suo dire, a seguito delle reiterate minacce subite (anche) dall’NOME“. Ha escluso, tuttavia, che sussista connessione ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. tra i reati ascrivibili allo NOME (in ordine ai quali sarebbe, peraltro, anche eventualmente ipotizzabile la ricorrenza di scriminanti in ragione delle minacce subite e della paura in lui ingenerata) e il reato di subornazione contestato
all’NOME ed ha ritenuto che non è fondata l’eccezione di inutilizzabilità poiché l’orientamento della Suprema Corte in materia si palesa piuttosto restrittivo escludendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza di garanzie, nell’ipotesi di reati cd. reciproci, qualora fra gli stessi non vi sia contestualità. maggior ragione deve, quindi, escludersi un collegamento probatorio tra la prospettata simulazione di reato e la subornazione di cui lo NOME è stato vittima, in un contesto temporale del tutto differente.
2.11 ricorrente, sul punto della utilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, ha declinato la propria eccezione in una duplice direzione: quella della inutilizzabilità erga omnes perché tali dichiarazioni sono state rese da persona che si era autoaccusata di un reato, senza che si procedesse all’interruzione del verbale ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. e quella della inutilizzabilità delle dichiarazioni perché rese, nel prosieguo della sua escussione, in assenza degli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., in presenza di reati probatoriamente collegati (simulazione di reato e altro ascrivibili allo COGNOME e reato di cui all’art. 377 cod. pen. ascritto al ricorrente) potendo lo COGNOME essere assunto solo come teste cd. assistito, in relazione al reato in suo danno, eccezione, quest’ultima, già sollevata specificamente dinanzi al Tribunale del riesame. In sintesi, secondo la prospettazione difensiva, il verbale delle dichiarazioni rese il 3 settembre 2021 dallo NOME, sentito come persona informata sui fatti nel procedimento a carico di ignoti in merito al suo sequestro, avrebbe dovuto essere interrotto nel momento in cui emergevano dalle sue stesse dichiarazioni indizi di colpevolezza a suo carico (trattasi delle dichiarazioni autoaccusatorie sulla simulazione di reato commessa inscenando il proprio sequestro, con abbandono sul posto di proiettili e di tracce di sangue): la mancata interruzione del verbale determina di per se, a norma dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., la inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni. E’, vieppiù, inficiato di nullità il successivo verbale del 7 ottobre 2021 nel corso del quale lo COGNOME aveva riconosciuto NOME come una delle persone presenti all’intro del precedente mese di aprile. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’esame delle eccezioni difensive impone di accertare se, nel caso in esame, si sia in presenza, con riferimento al reato di simulazione di reato ascrivibile allo NOME e quello di cui all’art. 377 cod. pen. ascritto all’COGNOME, di reati probatoriannente collegati.
Deve premettersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nozione di collegamento probatorio ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., esaminata anche con riferimento alla necessità o meno di riscontri alle dichiarazioni acquisite, ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste
l’identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento (Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279319). Escluso che il rapporto di connessione probatoria di cui all’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. possa essere individuato quando la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte (Sez. 2, n. 18241 del 26/01/2022, COGNOME, Rv. 283405), si è precisato che tale connessione è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione a una molteplicità di illeciti penali.
E’ indubitabile, ad avviso del Collegio, che nel caso in esame, con riguardo al delitto di simulazione di reato, ascrivibile allo NOME in forza delle sue dichiarazioni, e di quello di subornazione, ascritto all’NOME, non si è in presenza di una fattispecie che rinvia alla connessione di reati, ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., ma è la stessa motivazione dell’ordinanza impugnata che dà conto della sussistenza, fin dal momento in cui venivano acquisite a carico dell’COGNOME le dichiarazioni accusatorie, della connessione probatoria rilevante ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. poiché la simulazione del rapimento, di cui lo COGNOME si era dichiarato autore fin dall’esordio delle sue dichiarazioni del 3 settembre 2021 (che è cosa ben diversa dalla mera scomparsa volontaria), era stata determinata, secondo le dichiarazioni dello COGNOME, dalle minacce subite anche ad opera del ricorrente per indurlo a non recarsi a testimoniare nel processo a carico del COGNOME. Il Tribunale del riesame, precisando che in ordine ai reati dello COGNOME sarebbe, peraltro, anche eventualmente ipotizzabile la ricorrenza di scriminanti in ragione delle minacce subite e della paura in lui ingenerata, ribadisce tale concetto, senza però trarne le necessitate conseguenze quanto al profilo della connessione probatoria concludendo che, tra i reati, non sussiste connessione ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La rilevanza del collegamento probatorio tra il reato ascrivibile allo COGNOME e quello di cui all’art. 377 cod. pen. ascritto all’COGNOME rileva nella duplice direzione della inutilizzabilità erga omnes denunciata con il ricorso.
3.Quanto al primo motivo di ricorso, premesso che l’eccezione della difesa ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. pen. non sembra essere stata sollevata, con altrettanta chiarezza, dinanzi al Tribunale del Riesame ma che si tratta, comunque, di eccezione deducibile per la prima volta anche con il ricorso per cassazione ove non implichi accertamenti in fatto, ritiene il Collegio che debba darsi seguito al principio secondo cui l’inutilizzabilità prevista dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ricorre anche in caso di dichiarazioni rese nella fase delle indagini da chi, sin
dall’inizio dell’esame o dopo l’emersione di indizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reato connesso o di reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 30922 del 18/09/2020, I, Rv. 280277).
La sentenza ora richiamata si pone in linea di continuità con numerose decisioni che hanno affermato l’inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese da chi, dopo la emersione di indizi a suo carico, avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie dell’interrogatorio, dopo la interruzione del verbale: non è rilevante, al fine di escludere la rilevanza di tale garanzia la circostanza che il dichiarante sia anche persona offesa del reato rispetto al quale si si proceduto alla sua escussione come persona informata sui fatti.
Il tema è solo in apparenza controverso nella giurisprudenza di questa Corte: alle affermazioni secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, poiché la garanzia di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281807), si accompagna, infatti, la precisazione che le dichiarazioni a carico del terzo erano state rese “prima” di quelle autoindizianti.
La sentenza della sezione Terza, innanzi richiamata, ha fatto chiarezza sul punto che sussiste a carico degli inquirenti l’obbligo di interruzione del verbale della persona escussa in conseguenza dell’emergere dalle dichiarazioni di elementi che lo coinvolgano non solo nel medesimo fatto o in reati connessi ma anche di reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e che le dichiarazioni acquisite a carico dei terzi sono inutilizzabili, ai sensi dell’art. 63 comma 2, cod. proc. pen..
La disciplina di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. appare, infatti, costitutiva di un divieto, operante nella fase delle indagini, di acquisire ulteriori dichiarazioni da chi è sentito come persona informata sui fatti quando da quelle precedentemente rese siano emersi indizi di reità a suo carico, se prima non si procede ad interrompere l’esame e a dare al dichiarante gli avvertimenti indicati dall’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. con la conseguenza che la violazione di tale divieto determina l’inutilizzabilità assoluta e patologica delle dichiarazioni rese dopo quelle autoindizianti, coerentemente con la specifica previsione della sanzione dell’inutilizzabilità relativa (a solo favore del dichiarante) delle precedenti dichiarazioni.
Dal tenore letterale della norma di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. si evince attraverso un’agevole lettura a contrario, che le dichiarazioni utilizzabili
erga omnes -ma non a carico del dichiarante – sono quelle precedenti all’emersione degli indizi a carico del dichiarante che si autoaccusa e non quelle successive tenuto conto che, con la emersione di indizi di reità a carico del dichiarante, si realizza una vera e propria “interversione dello statuto della testimonianza” dato che il dichiarante da” neutro” assume la qualifica di persona “coinvolta nel fatto”, una qualifica che prescinde da aspetti formali (che attengono alla iscrizione o meno della persona nel registro degli indagati) ma sulla base di parametri sostanziali che emergono, con carattere di evidenza, dalle dichiarazioni fino a quel momento acquisite (Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, COGNOME, Rv. 267729).
Sul punto si è conclusivamente, ed efficacemente, affermato che in tema di prova dichiarativa, quando il testimone “semplice” rende dichiarazioni autoindizianti è obbligatoria l’interruzione del verbale e la prosecuzione dell’escussione può avvenire solo con le garanzie di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., in mancanza delle quali le dichiarazioni successive sono inutilizzabili “erga omnes”, non essendo rilevanti né la fonte degli indizi, né la mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato che costituisce elemento formale non necessario per definire la qualifica del dichiarante (Sez. 2, n. 28942 del 24/09/2020, Ranieri, Rv. 279806).
Nella sentenza delle Sezioni Unite Mills (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Rv. 2465840), sebbene intervenuta prima della riforma del 2011, è ben illustrata la ratio delle disposizioni sanzionatorie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 63 cod. proc. pen. che deve essere individuata nel bilanciamento tra le contrapposte esigenze di non dispersione degli elementi di prova e di garanzia del diritto di difesa e/o della genuinità dell’acquisizione probatoria. Tale ratio accredita l’interpretazione estensiva del comma 2 dell’art. 63 cod. proc. pen., in quanto la limitazione dell’inutilizzabilità prevista dal comma 1 trova giustificazione nell’assenza di elementi di reità a carico della fonte di prova nel momento in cui è iniziato l’esame e nella salvaguardia della immediata interruzione dell’escussione: con la conseguenza che, in difetto di interruzione, non è applicabile la correlativa limitazione dell’inutilizzabilità nei confronti del solo dichiarante, «essendo l’effetto circoscritto “all’ipotesi fisiologica nella quale vengano rispettate le norme di garanzia”(… ) mentre la sanzione dell’inutilizzabilità assoluta (…) si estende alle dichiarazioni che il testimone renda nel corso dell’esame illegittimamente proseguito dopo la emersione di indizi di reità a carico della fonte di prova (cfr. Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, M., Rv. 253019).
Secondo la ricostruzione dell’ordinanza impugnata, in esordio delle sue spontanee dichiarazioni (rese nel procedimento a carico di ignoti per la sua scomparsa), NOME COGNOME si era autoaccusato del reato di cui all’art. 367 cod.
pen. (sul luogo della scomparsa venivano trovate tracce di sangue e proiettili) con la conseguenza che tale verbale avrebbe dovuto essere interrotto e si sarebbe dovuto procedere all’interrogatorio ai sensi dell’art. 64 cod. proc. pen..
Già la mancata interruzione del verbale e la prosecuzione della escussione, nelle forme dell’interrogatorio, comporta la inutilizzabilità delle dichiarazioni dello COGNOME ma, per completezza, devono essere esaminati anche gli ulteriori motivi di ricorso che erano stati specificamente proposti in sede di riesame non essendo condivisibile le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto.
Qualora l’interrogatorio dello COGNOME fosse proseguito secondo le regole processuali, a norma dell’art. 64, comma 3, cod. proc. pen. l’indagato avrebbe dovuto ricevere anche l’avviso previsto dall’art. 64, comma 3), lett. c) cod. proc. pen. (se renderà dichiarazioni che su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’art. 197 e le garanzie di cui all’art. 197-bis), la cui omissione parimenti determina la inutilizzabilità nei confronti delle persone chiamate in causa.
In presenza del descritto collegamento probatorio tra il reato ascrivibile allo COGNOME e quello per il quale questi rendeva dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’NOME, deve escludersi che lo COGNOME potesse essere assunto come persona informata sui fatti in quanto persona offesa del reato di cui all’art. 377 cod. pen., secondo la ricostruzione sviluppata nell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale, a questo riguardo, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa precisando che l’incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi. Ha richiamato un precedente specifico (Sez. 6, n. 6938 del 22/01/2019, Ricciardi, Rv. 275081), in cui veniva in rilievo a carico del dichiarante, per escluderne la capacità a testimoniare, viceversa confermata, la commissione del reato di calunnia di cui era stato accusato dalla persona nei cui confronti di procedeva per il reato di concussione.
La fattispecie richiamata non è, tuttavia, pertinente perché, nel caso in esame, non si è in presenza di reati cd. reciproci di cui all’art. 371, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen., in cui rientrano soltanto quelli commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e quindi in stretto collegamento naturalistico.
Le regole -applicabili in fase dibattimentale ma anche nella fase delle indagini a norma dell’art. 64 cod. proc. pen. – in materia di esame delle parti e, in particolare, di quelle che concernono l’esame dell’imputato di reato collegato ex
art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., delle conseguenze che derivano dal mancato avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen. e la possibile interferenza tra la qualità di imputato e teste in relazione al contenuto di quanto riferito dallo stesso dichiarante, sono state precisate nella sentenza a Sezioni Unite Lo Presti del 2015.
Premesso che il mancato avvertimento di cui all’art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Rv. 264479), le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che l’avvertimento di cui all’art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen. – previsto anche per l’esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210, comma sesto, dello stesso codice – deve essere rivolto anche se il dichiarante non ha «reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato» evidenziando che il previo avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. c) svolge una funzione centrale nell’intero sistema dello statuto della prova dichiarativa in quanto volto ad assicurare la libera scelta dell’imputato di reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b) di riferire circostanze relative alla responsabilità altrui e di assumere il ruolo di testimone, ancorata alla scelta dello stesso dichiarante, scelta resa consapevole e efficace dal sistema di avvisi e accompagnata dalla sanzione di inutilizzabilità patologica, prevista dall’art. 64, comma 3 -bis, essendo le dichiarazioni utilizzabili contro chi le ha rese ma non delle persone coinvolte: risulta, così, evidente che la sanzione non è posta a tutela dell’interrogato ma delle persone coinvolte dalle dichiarazioni, protette nel loro diritto a non essere accusati da una persona che non è stata avvertita della responsabilità che scaturirà dalle sue dichiarazioni.
Ritiene il Collegio che, essendo emersi dalle dichiarazioni dello COGNOME indizi a suo carico del reato di cui all’art. 367 cod. pen., le dichiarazioni a carico dei terzi non possono essere utilizzate perché rese in assenza degli avvisi di cui all’art. 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen..
3.Come illustrato nell’ordinanza impositiva, le dichiarazioni rese da NOME COGNOME costituiscono l’unica fonte di prova a carico dell’COGNOME quale autore delle minacce ai fini di non rendere dichiarazioni di accusa nel processo per usura a carico del COGNOME. Pacifica la natura assoluta della inutilizzabilità prevista dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. (S.U., n. 1282 del 9/10/1996, dep. 1997, Carpanelli, Rv. 206846), tale vizio rileva anche in sede cautelare con la conseguenza che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio non essendo prospettabile, alla stregua della stessa motivazione dell’ordinanza, che residuino elementi sufficienti a giustificare la rivalutazione del quadro indiziario a carico dell’COGNOME in sede di rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché quella del 20 luglio 2022
emessa dal gip del Tribunale di Napoli e ordina la liberazione di NOME
NOME se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 13 dicembre 2022
Il Consigliere relatore
Il Preldente