Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48309 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48309 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 17/04/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO, il quale, nel riportarsi alle conclusioni scritte, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di RAGIONE_SOCIALE, il quale, a conclusione del proprio intervento, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17/04/2023, il Tribunale di Milano rigettava l’appello che era stato proposto, ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., da RAGIONE_SOCIALE – società indagata per l’illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1 lett. a), 6, e 24-ter, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento
alla commissione, da parte dei suoi soggetti apicali, del reato presupposto di associazione per delinquere – avverso l’ordinanza del 09/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo che era stato disposto con decreto del 18/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Milano in funzione della confisca, in forma diretta, del denaro nella disponibilità della predetta RAGIONE_SOCIALE fino a concorrenza della somma di € 5.194.979,60, ovvero, in via subordinata, in forma equivalente, di beni dell’ente.
Con il menzionato proposto appello, RAGIONE_SOCIALE aveva in particolare richiesto l’estensione a sé degli effetti dell’ordinanza del 08/02/2023 del Tribunale di Milano – sopravvenuta rispetto al procedimento di riesame che era stato introdotto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE – con la quale il suddetto Tribunale, pronunciandosi sulla richiesta di riesame che era stata proposta dal coindagato persona fisica NOME COGNOME, aveva accolto l’eccezione della difesa del COGNOME di inutilizzabilità degli atti di indagine che erano stati depositati dal pubbl ministero successivamente alla scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, ritenendo, all’esito della cosiddetta prova di resistenza, che i resid atti di indagine fossero insufficienti a integrare il requisito del fumus commissi delicti. Sul presupposto che anche nei propri confronti sarebbe sussistita un’identica situazione di inutilizzabilità degli atti di indagine che erano st depositati dal pubblico ministero successivamente alla scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, RAGIONE_SOCIALE, chiedeva, perciò, come si è detto, l’estensione a sé degli effetti dell’ordinanza del 08/02/2023 del Tribunale di Milano, dalla quale estensione non sarebbe potuta che discendere un’analoga valutazione di insussistenza del fumus commissi delicti anche in relazione alla propria posizione. L’appello di RAGIONE_SOCIALE veniva rigettato dal Tribunale di Milano, con la menzionata ordinanza del 17/04/2023, la quale negava la richiesta estensione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Avverso tale ordinanza del 17/04/2023 del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, RAGIONE_SOCIALE, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 587 dello stesso codice «con riferimento alla estensione degli effetti favorevoli della declaratoria di inutilizzabilità degli atti ex art. 407, comma 3, c.p.p.» – la qua era intervenuta in esito all’accoglimento delle richieste di riesame che erano state proposte, avverso lo stesso decreto di sequestro preventivo del 18/11/2022 del G.i.p. del Tribunale di Milano, dai coindagati COGNOME e COGNOME -, nonché il carattere meramente apparente della motivazione al riguardo, in quanto «incoerente, incompleta ed irragionevole, con conseguente violazione dell’art. 125 c.p.p.».
Dopo avere richiamato Sez. 2, n. 8056 del 05/02/2014, Mandalà, Rv. 25854401, la ricorrente deduce che il fatto che il sequestro abbia avuto a oggetto beni diversi e appartenenti a soggetti diversi non potrebbe giustificare una deroga all’effetto estensivo previsto dall’art. 587 cod. proc. pen. in quanto ciò che rilev sarebbe «soltanto la natura procedimentale del vizio denunciato e la circostanza che la decisione di annullamento del decreto di sequestro preventivo sia stata assunta nell’ambito di un medesimo procedimento e relativa a vizio dell’atto non attinente a motivi personali degli indagati che ne hanno beneficiato».
Ad avviso della ricorrente, non sarebbe ricavabile, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, un principio in base al quale, in mancanza della proposizione in sede di riesame dell’eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiut dopo la scadenza del relativo termine, sarebbe poi precluso presentare al giudice una distinta istanza – segnatamente, di revoca della misura cautelare – volta al riconoscimento di una già acclarata (nei confronti di altro coindagato) inutilizzabilità degli atti di indagine idonea a incidere sulla sussistenza del fumus commissi delicti del reato contestato.
Secondo la ricorrente, sarebbe censurabile anche l’affermazione del Tribunale di Milano secondo cui «la decisione assunta nell’ambito di altra procedura a carico di altro indagato, persona fisica, è pervenuta all’esito di un percorso valutativo della singola posizione processuale nell’ambito del quale, espunti gli atti dichiarati inutilizzabili, le argomentazioni del GIP non hanno superato la c.d. “prova di resistenza” determinando la pronuncia di annullamento», atteso che, «el caso di specie, né il AVV_NOTAIO, prima, né il Tribunale del riesame, poi, ha valutato posizione processuale della società ricorrente al netto degli atti investigativi dichiarati inutilizzabili».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo è manifestamente infondato.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, che è condiviso dal Collegio, l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza de termine (ordinario o prorogato), prevista dall’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., differisce dall’inutilizzabilità che è comminata dall’art. 191 dello stesso codice con riguardo alle prove vietate, con la conseguenza che la relativa questione non è rilevabile d’ufficio e deve essere proposta immediatamente dopo il compimento dell’atto o nella prima occasione utile (Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277345-01; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 274996-01; Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, COGNOME, Rv. 256699-01; Sez. 5, n. 1586 del 22/12/2009, dep. 2010, Belli, Rv. 245818-01).
In tale prospettiva interpretativa, con riguardo al giudizio cautelare, la Corte di cassazione, con un indirizzo che è parimenti consolidato e condiviso dal Collegio, ha precisato che la menzionata prima occasione utile deve essere individuata nel riesame (Sez. 2, n. 26207 del 26/05/2023, RAGIONE_SOCIALE, non massimata; Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, COGNOME, cit., la quale ha precisato che al riesame è demandato l’esercizio dinamico delle prerogative difensive in funzione delle quali è anche previsto il diritto al rilascio delle copie depositate con la richies cautelare; Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, COGNOME, cit.).
Pertanto, posto che è pacifico che, in sede di riesame, la società ricorrente non aveva eccepito l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del relativo termine – i quali avevano fatto parte del compendio indiziario valutato dal G.i.p. del Tribunale di Milano -, l’eccezione, come è stato correttamente ritenuto dal Tribunale di Milano, era, pertanto, ormai preclusa e, con ciò, anche la possibilità di fare valere l’inutilizzabilità con una successiva istanza di revoca dell misura cautelare, ancorché diretta a ottenere il riconoscimento di un’inutilizzabilità che era stata accertata nei confronti di altri indagati persone fisiche.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023.