Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37660 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37660 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME nato a Nola il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/04/2025 del TRIBUNALE DI NAPOLI
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 aprile 2025 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice delle impugnazioni dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali, ha respinto le istanze di riesame presentate nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 15 aprile 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento aveva applicato loro la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari, avendoli ritenuti gravemRAGIONE_SOCIALE indiziati del delitto di promozione e organizzazione di un’associazione per delinquere
finalizzata a rilasciare falsi diplomi di qualifica professionale, operante dietro lo schermo formale dell’RAGIONE_SOCIALE, e di plurimi reati-fine di falso materiale in atto pubblico (contraffazione di registri e di verbali di esami di sedici commissioni esaminatrici); fatti commessi fino al 26 aprile 2021.
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità di «buona parte degli esiti investigativi», sollevata sul rilevo che questi erano stati desunti da atti d’indagine compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari (sia di quelli semestrali prorogabili di cui all’art. 406 cod. proc. pen., sia del termine massimo di cui all’art. 407 cod. proc. pen.), evidenziando come la stessa fosse, per un verso, generica, non avendo indicato né quali fossero gli atti d’indagine compiuti dopo la scadenza dei termini, né la loro decisività ai fini della tenuta dell’impianto indiziario posto a fondamento dell’ordinanza genetica, per altro verso, come fosse, comunque, infondata. Sotto quest’ultimo profilo ha osservato che tutti gli atti d’indagine, sia quelli disposti dal AVV_NOTAIO della Repubblica di AVV_NOTAIO, sia quelli disposti dal AVV_NOTAIO della Repubblica di Benevento, a seguito della trasmissione per competenza del procedimento penale a carico degli istanti, erano stati tempestivamRAGIONE_SOCIALE compiuti, perché i termini per lo svolgimento delle indagini preliminari avevano cominciato a decorrere nuovamRAGIONE_SOCIALE dalla data di iscrizione di COGNOME e di COGNOME nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica di Benevento e perché, sommato il tempo delle indagini compiute dalla Procura di AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e il tempo delle indagini compiute dalla Procura della Repubblica di Benevento, non era stato superato il termine massimo di due anni previsto dall’art. 407, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. per le indagini di peculiare complessità.
Il ricorso per cassazione, interposto nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME dal loro comune difensore, è affidato a due motivi.
Il primo motivo eccepisce, sotto l’egida della violazione degli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen., l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il 26 maggio 2022, coincidRAGIONE_SOCIALE con la scadenza dei termini di cui all’art. 406 cod. proc. pen., considerata una sola proroga semestrale richiesta del AVV_NOTAIO della Repubblica di AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, e, comunque, degli atti d’indagine compiuti dopo il 26 ottobre 2022, data della scadenza del termine massimo di diciotto mesi dalla prima iscrizione dei ricorrenti nel registro delle notizie di reato (il 26 aprile 2021), dovendosi considerare l’art. 407 cod. proc. pen., che tale ultimo termine prevede, ‘norma di chiusura del sistema’.
È dedotto che l’interpretazione accolta dal Tribunale del riesame, secondo cui i termini per il compimento delle indagini preliminari riprenderebbero a decorrere
dalla data d’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato dell’ufficio del pubblico ministero successivamRAGIONE_SOCIALE dichiaratosi competRAGIONE_SOCIALE, determinerebbe l’elusione del termine massimo per il compimento delle indagini preliminari stabilito dall’art. 407 cod. proc. pen., che, in ogni caso, deve decorrere dalla prima iscrizione, anche se avvenuta in registri diversi, non essendone prevista nessuna sospensione tra le due iscrizioni.
Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione da travisamento del fatto e da illogicità dell’argomentazione rassegnata a corredo dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di considerare che la difesa dei ricorrenti aveva lumeggiato l’incidenza sulla gravità indiziaria degli atti d’indagine compiuti dopo la scadenza dei termini nella memoria difensiva prodotta in sede di giudizio di riesame e nell’esposizione orale effettuata nel corso dell’udienza camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
L’inutilizzabilità nel giudizio cautelare degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari è rilevabile esclusivamRAGIONE_SOCIALE su eccezione di parte, che deve essere proposta immediatamRAGIONE_SOCIALE dopo il compimento dell’atto o nella “prima occasione utile”, da individuarsi non nell’interrogatorio di garanzia, che ha una funzione meramRAGIONE_SOCIALE difensiva e che è preceduto dal solo deposito degli atti, ma nel riesame, al quale è demandato l’esercizio dinamico delle prerogative difensive in funzione delle quali è anche previsto il diritto al rilascio delle copie degli atti depositati con la richiesta cautelare (Sez. 5, n. 40500 del 24/09/2019, Barletta, Rv. 277345). Sulla base di tale principio deve riconoscersi che, nel caso specie, l’eccezione di inutilizzabilità dei risultati di parte degli atti del procedimento penale istaurato a carico dei ricorrenti, perché compiuti fuori termine, è stata tempestivamRAGIONE_SOCIALE proposta.
Tanto premesso, il Tribunale del riesame ha dato atto di come, nell’arco temporale compreso tra il 26 giugno 2021 (data di iscrizione di NOME COGNOME e di COGNOME NOME nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica di AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, come da provvedimento richiamato alla pagina 8, penultimo capoverso dell’ordinanza impugnata) e il 26 maggio 2022 (data che, secondo la stessa prospettazione difensiva, segnava la scadenza del termine semestrale prorogato per il compimento delle indagini preliminari), il
AVV_NOTAIO della Repubblica di AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO avesse utilmRAGIONE_SOCIALE ottenuto l’autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche e disposto sequestri e di come, nel periodo successivo alla trasmissione, in data 29 maggio 2023, del procedimento penale a carico dei ricorrenti alla Procura della Repubblica di Benevento, fossero state assunte sommarie informazioni da persone a conoscenza dei fatti e depositate relazioni riepilogative delle indagini compiute da parte della Polizia Giudiziaria.
2.1. A dispetto di tale puntale rilievo, i ricorrenti non hanno illustrato, con la dovuta specificità, l’incidenza dei risultati degli atti delle indagini preliminari, dei quali si è eccepita l’inutilizzabilità (ossia, di quelli compiuti dopo il 26 maggio 2022), sulla complessiva tenuta del giudizio di gravità indiziaria rassegnato dai giudici di merito, come, invece, era loro imposto a pena di inammissibilità della prospettata eccezione. Secondo diritto vivRAGIONE_SOCIALE, infatti, «In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamRAGIONE_SOCIALE affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01).
2.2. Neanche con la memoria difensiva depositata agli atti del giudizio di riesame – ed allegata al ricorso per cassazione – risulta, del resto, che gli indagati avessero specificamRAGIONE_SOCIALE indicato quali tra le «ulteriori indagini», compiute dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento «mediante l’assunzione di una pluralità di ‘ sit’ da soggetti non indagati ed acquisizione di ulteriore documentazione» (cfr. pag. 2 della memoria difensiva predetta, in cui è trascritto un passaggio dell’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Benevento di applicazione della misura cautelare ad COGNOME e COGNOME), non potessero essere eliminate senza determinare la disarticolazione del ragionamento decisorio sotteso al giudizio di gravità indiziaria formulato nell’ordinanza genetica; di modo che, a fronte del reiterato mancato adempimento dell’onere di illustrare specificamRAGIONE_SOCIALE la decisività dei risultati dagli atti d’indagine compiuti fuori termine, le deduzioni in diritto circa l’interpretazione dell’art. 407 cod. proc. pen. come ‘norma di chiusura del sistema’ rimangono prive di concreta rilevanza.
Per tutto quanto argomentato i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 18/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il PresidRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME