Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9818 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9818 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GIOVANBATTISTA TONA CARMINE RUSSO
– Relatore –
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MONDRAGONE (ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MONDRAGONE (ITALIA) il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del 22/04/2025 della Corte d’appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, ha respinto l’appello proposto ai sensi dell’art. 27 e 10 del d.lgs. n. 59 del 2011 da COGNOME NOME e COGNOME NOME, soggetti terzi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione misure di prevenzione, ha disposto il sequestro e la confisca di prevenzione nei confronti di COGNOME NOME di due immobili di proprietà del COGNOME, siti in Mondragone (CE), alla INDIRIZZO e dell’immobile di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, sito in Mondragone, alla INDIRIZZO.
2.Avverso il decreto, ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due motivi di ricorso.
2.1.Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., ha dedotto la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 19, 20, 24 e 26 del cod. antimafia nonchØ la mancanza assoluta di motivazione nonchØ l’apparenza della stessa.
Ad avviso della difesa, l’impugnato provvedimento ha desunto l’intestazione fittizia in capo al ricorrente dei due appartamenti siti in Mondragone in INDIRIZZO sulla base della sola sproporzione tra il prezzo d’acquisto degli immobili avvenuto nel 2008 e i redditi percepiti dall’anno 1999 all’anno 2008 dal suo nucleo familiare composto dalla moglie COGNOME NOME, nonchØ dal rapporto di parentela tra padre e figlia che lega quest’ultima con COGNOME NOME NOME reale titolare dei beni.
Si Ł obiettato che il decreto impugnato ha impiegato una forma di presunzione relativa, prevista dalla disposizione di cui all’art. 26, comma 2, cod. antimafia, non applicabile in via analogica alla fattispecie in esame, in quanto la fittizietà presunta prevista da detta norma si
applica ai trasferimenti e alle intestazioni avvenute nei due anni precedenti la proposta di misura di prevenzione, avvenuta il 14 ottobre 2011, lì dove l’acquisto risale al 2008.
Il decreto avrebbe quindi postulato una presunzione di disponibilità in capo al proposto COGNOME NOME dei due beni intestati al genero utilizzando il solo meccanismo della sproporzione reddituale di quest’ultimo senza svolgere motivazioni appaganti, in violazione della disposizione di cui all’art. 19, comma 3, cod. antimafia che prevede speciali indagini patrimoniali.
Ciò posto, il ricorrente ha evidenziato che la Corte di appello ha omesso di considerare che NOME COGNOME ha contratto matrimonio con NOME COGNOME nell’anno 1999 e che non era piø convivente con il padre da nove anni e, dunque, da quando il padre aveva acquistato i beni nel 2008; e ancora ha omesso di considerare che i coniugi da quando si sono uniti in matrimonio nel 1999 hanno svolto una propria attività di impresa disponendo di una propria effettiva capacità economica.
A tali elementi la Corte avrebbe dovuto aggiungere, quale elemento di riscontro, la pronuncia di assoluzione dei coniugi dal reato di cui all’art.12 quinquies della legge n. 356 del 1992, aggravato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991 e 648ter cod. pen., adottata con sentenza n. 3535 del 2020, divenuta irrevocabile il 7 gennaio 2021
La Corte ha, dunque, ignorato che i coniugi disponevano di risorse economiche autonome e distinte da quelle del padre COGNOME NOME, che la figlia era titolare nel periodo temporale di riferimento dell’impresa commerciale RAGIONE_SOCIALE e che il proposto era stato ininterrottamente detenuto dall’aprile 2007 fino al gennaio 2012, così da essere oggettivamente impossibilitato ad intervenire nel 2008 al momento dell’acquisto dei due cespiti da parte del COGNOME.
Il ricorrente ha poi evidenziato la inesistenza della motivazione in quanto la Corte di appello si Ł limitata ad affermare una sperequazione patrimoniale del reddito dei coniugi e a negare che le affermazioni difensive trovino riscontro nelle tabelle economiche della DIA, fondate sui dati emergenti dagli indici ISTAT, sulla spesa media familiare che, comunque, sono da ritenere meramente indicativi, dovendo essere lette con gli ulteriori dati accertati in sede di indagine.
Inoltre, il provvedimento impugnato avrebbe scrutinato in modo globale e indistinto l’interposizione fittizia dei due cespiti acquistati nel 2008 e il manufatto oggetto di compravendita da parte della moglie nel 2004, nonostante una situazione reddituale differente rispetto ai periodi 1999/2004 e 2005/2008, indicando in modo apodittico un reddito complessivo in 63.222,00 euro, facendo discendere una redditualità mensile di euro 527, lì dove il reddito dichiarato complessivo del ricorrente e della moglie riportato dall’anno 1999 al 2008 Ł pari a 111.365,19, dovendosi altresì considerare il prestito personale ricevuto dai coniugi il 1° marzo 2007 da un privato pari a 30.000,00.
2.2.Con il secondo motivo, il ricorrente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., ha dedotto la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 24 del cod. antimafia nonchØ la mancanza assoluta di motivazione.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che pur volendo ritenere che le risorse economiche a disposizione del COGNOME non fossero tali da sole a consentire l’acquisto nel 2008 dei due cespiti, la Corte avrebbe dovuto indicare i dati della riferibilità dell’acquisto alla disponibilità del proposto e considerato il costo esiguo di euro 27.000,00 impiegato per la compravendita, anche quelli di un apporto economico del proposto.
Al riguardo alcuna motivazione Ł stata resa sul punto dalla Corte di appello, essendo invece emerso che i manufatti sono stati acquistati dal NOME per esigenze personali,
avvalendosi della capacità reddituale sua e della moglie, idonea a far fronte all’esiguo prezzo di 27.000,00, anche alla luce dei redditi dichiarati dall’anno 2005 al 2008, pari a 77.837, 72, senza considerare il prestito ricevuto, sicchØ la Corte avrebbe dovuto dare conto dell’entità dell’apporto del proposto e della capacità di assorbire o coprire in tutto o in gran parte il valore del bene stesso.
Nel ricorso si evidenzia che l’assenza di una verifica in tali termini renderebbe ancora piø apodittica quanto affermato dalla Corte ovvero che a fronte della sperequazione patrimoniale dei redditi dei coniugi vi sarebbe stata considerata la tempistica degli acquisti avvenuti successivamente alle vicende penali del proposto, l’utilizzo di proventi illeciti,
A tal riguardo la Corte avrebbe dovuto accertare la riconducibilità degli acquisiti stessi al reimpiego dei proventi illeciti, accertamento da farsi secondo i canoni dimostrativi delle misure di prevenzione, ma in modo rigoroso; e ciò sarebbe stato vieppiø necessario in quanto i beni sono stati acquistati nel 2008, ovvero in epoca successiva alla cessazione di pericolosità del proposto accertata e dichiarata nel 2005. In conclusione vi sarebbe stata una apodittica affermazione di diretta derivazione causale degli acquisiti dalla provvista del proposto formatasi nel periodo di compimento dell’attività delittuosa.
Infine, il ricorrente evidenzia che il dedotto vizio motivazionale non costituisce travalicamento dei limiti di deducibilità dell’impugnazione proposta dal terzo intestatario del bene atteso che non intende contestare la condizione di pericolosità del proposto, bensì intende far valere il diritto che i provvedimenti giudiziari che lo riguardano, siano motivati.
3.Avverso il decreto, ha altresì proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due motivi di ricorso, negli stessi identici termini già sopra sintetizzati.
In particolare, la difesa, in relazione al secondo motivo di ricorso, ha evidenziato come la ricorrente insieme al marito non fosse convivente da cinque anni con il padre, disponendo di una propria effettiva capacità economica,sicchØ pur volendo ritenere che le risorse economiche a disposizione della COGNOME non fossero tali da sole a consentire l’acquisto nel 2004 l’immobile sito in Mondragone in INDIRIZZO, la Corte avrebbe dovuto indicare i dati della riferibilità dell’acquisto alla disponibilità del proposto e considerato il costo esiguo di 42.600,00 euro impiegato per la compravendita, anche quelli di un apporto economico del proposto.
Si osserva dunque che La Corte non ha fornito alcuna risposta al dato incontrovertibile che l’immobile sequestrato e confiscato alla ricorrente non Ł nella disponibilità del proposto, essendo stato acquistato nel 2004 dalla COGNOME per destinarlo ad abitazione familiare insieme al marito. Del resto si Ł evidenziato come sia conforme a logica e ragionevolezza che i coniugi una volta sposatisi, abbiano acquistato per loro e per i figli un immobile per destinarlo ad abitazione familiare
Al riguardo alcuna motivazione Ł stata resa sul punto dalla Corte di appello, essendo invece emerso con estrema evidenza che l’immobile Ł stato acquistato dalla ricorrente per esigenze personali, avvalendosi della capacità reddituale sua e del marito idonea a far fronte all’esiguo prezzo di 42.600,00 anche alla luce dei redditi dichiarati dall’anno 1999 al 2004, pari a 33.527,47; la Corte avrebbe dovuto dare conto dell’entità dell’apporto del proposto e della capacità di assorbire o coprire in tutto o in gran parte il valore del bene stesso.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Con memoria del 28 novembre 2025, il difensore dei ricorrenti ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del PG, ribadendo le doglianze oggetto dei motivi di
ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi, che presentano doglianze sovrapponibili e possono quindi essere esaminati insieme, risultano nel complesso non fondati.
Va preliminarmente ribadito, quanto ai limiti della legittimazione processuale dei terzi intestatari dei beni oggetto di confisca, il principio secondo il quale in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Vedi: Sez. U, n. 6203 del 1993, Rv.193743-01; Sez. U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez, U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 1995, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 20 del 1996, Rv. 206169-01). (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 01).
Pur muovendosi le doglianze difensive nei limiti ora enunciati, deve tuttavia rilevarsi che esse risultano prive di fondamento giacchØ i vizi denunciati dai ricorrenti sono stati oggetto di specifica e puntuale analisi da parte del provvedimento censurato, che, per quanto di seguito evidenziato, non risulta inciso dai rilievi contenuti nel ricorso, non offrendo quest’ultimo una ricostruzione alternativa supportata da documentazione idonea vincere la presunzione di fittizietà, come argomentata dalla Corte di appello di Napoli.
Il primo motivo, con il quale si eccepisce la mancanza assoluta di motivazione e l’apparenza della stessa, nonchØ la violazione degli artt. 19, 20, 24 e 26 del cod. antimafia Ł privo di pregio
¨ da escludersi, in primo luogo, il vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione sui profili decisivi del rigetto dell’appello, atteso che la Corte territoriale ha analiticamente riportato la decisione di primo grado e i motivi di appello e, per ciascuno di essi, ha poi diffusamente esposto le argomentazioni a sostegno della decisione confermativa del sequestro e della confisca disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
É altresì non fondata la dedotta violazionedegli artt. 19, 20, 24 e 26 del cod. antimafia, giacchØ la sproporzione reddituale e la riconducibilità della disponibilità degli immobili in capo al proposto Ł stata oggetto di puntuale e corretta disamina, in aderenza ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Il provvedimento impugnato ha dato conto della non operatività nella fattispecie della disposizione di cui all’art. 26 cod. antimafia, che disciplina il regime della nullità degli atti di disposizione quando viene accertato che essi sono stati funzionali alla intestazione fittizia a terzi o sono stati intestati a terzi. Ai fini della dichiarazione di nullità si presumono fittizi, fino a prova contraria: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonchØ dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.
Quanto al rapporto tra la disposizione appena richiamata – che introduce casi di presunzione di fittizietà – e l’art. 19 cod. antimafia va rilevato come tale ultima disposizione rilevi ai soli fini di conferire una baselegale alle investigazioni a carico di persone non interessate dalla misura di prevenzione, sicchØ «all’art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deriva non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni
intestati ai familiari, bensì il riconoscimento del potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell’ultimo quinquennio; ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all’art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica» (Sez. 2, n. 14981 del 09/01/2020, Rv. 279224).
Di conseguenza, nella fattispecie, pur non configurandosi una presunzione di fittizietà delle intestazioni a favore di coniugi, figli ed altri conviventi, e degli ulteriori soggetti ivi indicati, rilevante ai sensi dell’art. 26 cod. antimafia, il rapporto di parentela e di stretta colleganza dei ricorrenti con il proposto va NOME, come affermato dalla Corte di appello, molto significativo e tale da consentire, secondo i presupposti di cui all’art. 24 cod. antimafia, la deduzione di fittizietà dell’ntestazione, in presenza di altri elementi e ,in particolare, della mancanza di redditi propri da parte dell’intestatario.
In relazione a tale profilo, la Corte di appello ha precisato che la situazione di vicinanza familiare, che viene in rilievo anche rispetto a colui che Ł genero del proposto, Ł tale da giustificare la presunzione di fittizietà, costituendo uno degli indicatori di disponibilità da parte del proposto.
Tale argomentazione si pone in logica corrispondenza a quanto affermato da questa Corte secondo cui «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, i rapporti di parentela, affinità e convivenza diversi da quelli indicati dall’art. 26, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, pur non comportando una presunzione relativa, integrano una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizia intestazione di beni in capo al proposto, lì dove il familiare risulti sprovvisto di effettiva capacità economica» (Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Rv. 281611).
Ciò posto, deve rilevarsi che il decreto Ł adeguatamente motivato, con riferimento alla indicazione della sussistenza degli elementi che consentono di ritenere fittizia l’intestazione dei beni confiscati.
Il primo e rilevante elemento di prova Ł stato individuato nella rilevata sproporzione reddituale del nucleo familiare, consideratoche nell’arco temporale considerato (1999 – 2009 ), Ł stato accertato un reddito pari a 277 euro mensili, o pari a 527 euro mensili, pur volendo calcolare l’asserito prestito pari a 30.000 (peraltro non oggetto di specifica allegazione), in ogni caso, insufficiente insieme agli altri elementi evidenziati dalla Corte di appello, a superare la presunzione di fittizietà.
La evidenziata analisi economica Ł stata logicamente ritenuta costituire un elemento significativo della fittizietà della intestazione degli acquisti immobiliari, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «la sproporzione tra il valore di un bene o di un’attività economico-finanziaria ed il reddito del terzo intestatario costituisce un indice sintomatico della fittizietà di tale intestazione» (Sez. 6, n. 45110 del 19/07/2017, Rv. 271382).
Peraltro, va osservato, quanto alla modalità di valutazione della sperequazione, che questa Corte ha piø volte affermato che l’ammontare della spesa media familiare, calcolata in base ai parametri ISTAT, «riveste mero valore indiziario» (Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, Rv. 283559), ma la Corte di appello ha evidenziato che la sproporzione reddituale accertata Ł di tale entità da risultare sussistente anche indipendente dall’Indice ISTAT individuato in 2.000,00 euro mensili, a fronte di un reddito pari a 277 euro o pari a 527
euro mensili.
La Corte ha poi evidenziato che alcuna allegazione difensiva, munita di precisione e concretezza, risulta prodotta al fine di documentare un diverso reddito, per essere stata la ricorrente titolare della RAGIONE_SOCIALE, di talchØ correttamente nel decreto si Ł affermato che l’appellante non aveva fornito spiegazione alternativa in ordine all’origine delle somme necessarie per gli acquisiti immobiliari, mediante l’indicazione di fonti alternative di finanziamento.
Alla luce di quanto premesso, la Corte di appello ha fornito le ragioni della fittizietà delle intestazioni alla luce dell’accertato rapporto di parentela qualificata con il proposto, della accertata sproporzione patrimoniale del nucleo familiare dei ricorrenti, del dato temporale degli acquisiti immobiliari, avvenuti nell’anno 2008 e quindi cadenti nel periodo successivo all’ operatività del sodalizio criminoso, cessato nel 2005 e dell’assenza di allegazioni idonee a dare conto della capacità reddituale degli stessi. La Corte di appello ha, dunque, correttamente spiegato che gli elementi indicati, combinati tra loro, giustificano l’applicazione della misura di prevenzione in quanto significativi della disponibilità indiretta degli immobili da parte del proposto, presuntivamente acquistati con denaro da lui fornito e perciò anche a lui appartenenti, al di là della loro formale intestazione.
Alla luce delle esposte argomentazioni i ricorsi devono essere rigettati. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 05/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME