Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29649 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29649 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a SAVONA il 29/11/1962 NOME COGNOME nato a MONCALIERI il 08/08/1960
avverso l’ordinanza del 28/04/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata per sopravvenuta inefficacia delle misure cautelari, con conseguenti adempimenti ex art. 626 c.p.p.
Per i ricorrenti COGNOME NOME e NOME COGNOME è presente il difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME del foro di TORINO il quale, concordando con le conclusioni del Procuratore Generale, dopo aver esposto nei dettagli i motivi di doglianza, chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28.4.2015 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto dal difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il provvedimento datato 23.1.2025 con cui il Gip del Tribunale di Avellino ha rigettato l’istanza volta alla declaratoria di inefficacia della misura degli arresti domiciliari applicat agli indagati per omesso svolgimento dell’interrogatorio di garanzia in relazione al reato di cui all’art. 624 bis cod.pen.
A sostegno della decisione il Tribunale di Napoli osservava che l’art. 2941comma 1, cod.proc.pen. / nel testo modificato dalla legge n.114 del 2024 1 prevede che il giudice che ha deciso l’applicazione della misura cautelare deve svolgere l’interrogatorio di garanzia se non vi ha proceduto ai sensi dell’art. 291, comma 1 quater, cod.proc.pen. mentre nella fattispecie tale interrogatorio era già stato ritualmente espletato comprendendo in tale ipotesi anche il caso di mancata comparizione degli indagati.
In particolare nel caso di specie il Gip aveva fissato l’interrogatorio preventivo per il giorno 16 dicembre 2024,ore 9 e 30, con provvedimento notificato ai Cena in data 10 dicembre 2024; poi nel pomeriggio del 13 dicembre il difensore degli indagati, Avv. NOME COGNOME del Foro di Torino, aveva inviato un’ istanza di rinvio dell’interrogatorio per legittimo impedimento di COGNOME NOME e di esso difensore corredata da certificato medico rilasciato all’indagata nonché documentazione attestante il concomitante impegno professionale del medesimo. La richiesta di rinvio anche ad horas veniva rigettata. Il Gip dava quindi atto della mancata presentazione degli indagati all’interrogatorio e provvedeva sulla richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero.
Avverso l’ordinanza emessa in sede di appello, entrambi gli indagati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
Con il primo motivo deducono la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. per erronea e/o falsa applicazione degli artt. 291, comma 1 quater , 294 e 302 cod.proc.pen.
Con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione al disposto di cui all’art. 125, comma 3, cod.proc.pen. per mancanza di motivazione.
Con il terzo motivo deducono la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per motivazione apparente e quindi sostanzialmente mancante.
Si assume che l’ordinanza impugnata i jJel tutto inconferente rispetto al tema dedotto / che non riguardava la legittimità dell’ordinanza che ha rigettato l’istanza
di rinvio dell’interrogatorio preventivo ma invece la necessità di disporre l’interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen.
Inoltre si rileva che il Gip del Tribunale di Avellino ,con l’ordinanza in data 23.1.2025) ha motivato l’asserita non necessità di procedere ad interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. nei confronti degli imputati, sulla base di una sorta di escamotage o fictio iuris, ovvero equiparando l’interrogatorio non effettivamente celebrato per mancata comparizione degli indagati all’udienza fissata per l’interrogatorio preventivo all’interrogatorio preventivo effettivamente celebrato, in quanto gli indagati sono comparsi all’udienza fissata e sono stati effettivamente interrogati.
Peraltro, che l’udienza fissata per l’interrogatorio dell’indagato sia cosa ben diversa dall’effettività dell’interrogatorio del medesimo lo si evince dal tenore dell’art. 294, comma 1, cod.proc.pen. secondo cui detto interrogatorio deve essere sempre disposto tranne che il giudice vi abbia già proceduto ai sensi dell’art. 291, comma 1 quater cod.proc.pen. oppure nel caso dell’udienza di convalida o di fermo di indiziato di delitto.
Pertanto l’interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. doveva essere senz’altro disposto anche nel caso in cui l’indagato non fosse comparso all’udienza fissata per l’interrogatorio preventivo senza addurre un legittimo impedimento.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono fondati.
Il tema che viene in rilievo riguarda il nuovo istituto del c.d. interrogatori preventivo ed in particolare il suo rapporto con l’interrogatorio successivo ex art. 294 cod.proc.pen.
1.1. Il primo attua l’inversione dell’ordinaria sequenza procedimentale “misura interrogatorio”, schema non sconosciuto all’ordinamento; ed invero il legislatore aveva già valorizzato un momento di conoscenza anticipata delle ragioni difensive, a fronte della potenziale invasività dello strumento cautelare e delle sue conseguenze indirette anche in danno di terzi soggetti, anticipando l’espletamento dell’incombente con riferimento all’applicazione di misure nel procedimento in materia di responsabilità amministrativa degli enti (art. 47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e alla sospensione dall’esercizio di un pubblico
ufficio o servizio (art. 289, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 7, I. 16 aprile 2015, n. 47) oltre che nell’interrogatorio previsto dall’art. 39 comma 3, cod.proc.pen. in sede di convalida dell’arresto o del fermo.
La recente riforma (l. 9 agosto 2024 n. 114), prevedendolo come ordinaria forma procedimentale, pur se con ampia casistica derogatoria, ha esteso questo modello “a contraddittorio anticipato” a tutti i casi in cui non risulti necessari che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”.
Accanto all’intervento sulle cadenze ordinarie del procedimento applicativo, si è, dunque, tenuto conto di situazioni rispetto alle quali non era possibile l’interlocuzione preventiva con l’indagato, tra cui il pericolo di fuga.
D’altronde, la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude che il legislatore possa darvi attuazione in modo diverso, tenuto conto dei diversi contesti procedimentali (Sez. U, n. 17274 del 26/03/2020, COGNOME, Rv. 27928101. Cfr., altresì, Corte cost., sentt. n. 77 del 24/03/1997 e n. 32 del 10/02/1999, e Sez. U, n. 3 del 28/01/1998, COGNOME, Rv. 21058).
È stata così mutuata dai consimili istituti già presenti nell’ordinamento la duplice funzione di consentire al (potenziale) destinatario della misura di fare valere le proprie ragioni prima dell’adozione (eventuale) del provvedimento e di regolare conseguentemente l’obbligo motivazionale del giudice emittente, tenuto da subito a confrontarsi con le deduzioni difensive. Il nuovo istituto si connota per non marginali peculiarità: l’ambito rigidamente circoscritto in relazione solo a talune specifiche esigenze cautelari e la differenza tra le due previsioni, in base alle quali il giudice procede, per quanto attiene alla citata misura interdittiva, «prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero», mentre, secondo la Novella, «prima di disporre la misura».
i GLYPH P- t. i, / L,J e -1 GLYPH ni Non a caserordinanza cautelare~ contenere, sempre a pena di nullità, ai sensi del comma 2-ter dell’art. 292 cod. proc. pen., come interpolato dalla Novella, anche «una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio».
Si prevede così, in via appunto di regola generale, che l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, di qualsiasi misura cautelare personale, sia nulla se non preceduta dall’interrogatorio preventivo nei casi previsti dall’art. 291 comma 1-quater c.p.p. (292, comma 3-bis, cpp).
I commi dal 291, 1-quinquies, al 291, 1-novies, cod.proc.pen. regolano la nuova obbligatoria sequenza procedimentale da seguirsi prima di disporre la misura. L’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio è dal Gip comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d’urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine,
purchè sia lasciato il tempo necessario per comparire (291, comma 1-sexies prima parte, cod.proc.pen.).
A pena di nullità dell’interrogatorio e della successiva ordinanza (292, comma bis, cod.proc.pen.), l’invito contiene l’indicazione di giorno, ora e luogo, e davantrcui presentarsi, la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di dat luogo di commissione del reato, l’avviso della facoltà di nominare un difensore fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e dei dir ottenere informazioni in merito all’accusa, all’interprete e alla traduzione fondamentali, ad avvalersi della facoltà di non rispondere, a informare le auto consolari e dare avviso ai familiari, ad accedere ai programmi di gius riparativa (291, comma 1- septies, cod.proc.pen.), e ancora l’avviso di depos nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura caut e degli atti ed elementi su cui la richiesta si fonda indicati al comma 1 de 291 cod.proc.pen., e l’avviso della facoltà di prendere visione ed estrarre cop tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle re registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.
Arrivato il giorno “della presentazione”, circa il modo di procedere la nuo normativa si limita a statuire: che l’interrogatorio preventivo deve es documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di all’art. 141-bis cod.proc.pen.; che, fissato l’interrogatorio e regolarmente le parti, il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico minist quando la persona sottoposta alle indagini non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esau anche con riferimento ai luoghi di cui all’art. 159, comma 1 cod.proc.pen. (291, comma 1-sexies, seconda parte cod.proc.pen.); infine, che l’ordinanza è nul non solo se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore de persona indagata (anche derivanti da indagini difensive), come da regol generale, ma altresì quando non contiene una specifica valutazione degl elementi esposti dall’indagato nel corso dell’interrogatorio preventivo, qua previsto.
Ciò premesso sulla ratio e sulla disciplina dell’istituto, la questione che posta con l’odierno ricorso attiene alla legittimità dell’ordinanza impugnata laddove, nel confermare il provvedimento del Gip, ha ritenuto che nella specie PF · – n- afr.g.ato esplftlamed -ell’interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.proc.pen., cui risulta collegata la richiesta declaratoria di perdita di efficacia della cautelare applicata, non doveva essere effettuato/ essendo già stato ten l’interrogatorio preventivo di cui all’art. 291 comma 1 quater cod.proc.pen.
A fondamento della decisione il Tribunale di Napoli ha ritenuto regolarmente svolto l’interrogatorio preventivo nel caso in cui, una volta notificata agli indagati la data fissata per rendere l’interrogatorio, non erano comparsi né gli indagati nè il difensore di fiducia ed il giudice aveva rigettato l’istanza di rinvio per legitt impedimento presentata dal difensore.
Ebbene, così perimetrata la questione e ponendo in rilievo come ad essa sia estranea ogni valutazione circa la legittimità del rigetto dell’istanza di rinvi dell’interrogatorio preventivo per legittimo impedimento del difensore e dell’indagata Cena COGNOME, il tema sottoposto al vaglio di questa Corte é se la mera fissazione dell’udienza per l’interrogatorio preventivo, non seguito dall’incombente, possa equipararsi al caso in cui invece l’interrogatorio sia stato tenuto, e ciò al fine precipuo di rendere invece necessario l’ordinario interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. che appunto può essere escluso allorché l’interrogatorio preventivo si sia effettivamente svolto.
Alla luce della ratio della novella normativa, che è quella di ampliare le garanzie difensive nella fase anteriore all’emissione del titolo cautelare, al fine d consentire al potenziale destinatario della misura di fare valere le proprie ragioni prima dell’adozione del provvedimento e di incidere conseguentemente sull’obbligo motivazionale del giudice, non può ritenersi che la mera fissazione dell’incombente non seguita dal suo espletamento possa concretare la predetta funzione.
Depone in tal senso anche la previsione secondo cui per escludere l’interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. il Giudice deve aver già “proceduto” ai sensi dell’articolo 291, comma 1 quater cod.proc.pen., espressione questa che dal punto di vista semantico é chiaramente indicativa di un incombente processuale che si é effettivamente svolto, così negandosi l’equiparazione nella specie avallata tra l’interrogatorio preventivo effettivamente tenuto e la mancata comparizione senza legittimo impedimento a seguito di rituale fissazione, situazione questa che rileva unicamente per legittimare il giudice ad emettere l’ordinanza cautelare senza incorrere in nullità.
Ne consegue pertanto che non può essere condivisa l’interpretazione GLYPH prima del Gip del Tribunale di Avellino e poi del Tribunale di Napoli, in sede di riesame, secondo cui, richiamando una sorta di fictio iuris, nella specie l’interrogatorio preventivo sarebbe stato regolarmente svolto, pur se gli indagati non si erano presentati, così traendone la conseguenza che non doveva procedersi neppure all’ulteriore interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen.
Al contrario, proprio in mancanza di una interlocuzione preventiva del giudice con il destinatario della misura, doveva, invece necessariamente procedersi all’interrogatorio successivo ex art. 294 cod.proc.pen. che costituiva il primo
momento di contatto tra il giudice e l’indagato così da consentire al giudice di verificare in tale sede la permanenza delle condizioni di applicabilità della misura
cautelare, sia sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza che sotto il profi delle esigenze cautelari.
Da quanto fin qui esposto, deriva ex art. 302 cod.proc.pen. l’inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata ad entrambi gli indagati per
omesso espletamento dell’interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.proc.pen.
3.
In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio per sopravvenuta inefficacia della misura cautelare
/
disponendo la cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a NOME e COGNOME NOME
nell’ambito del presente procedimento.
P .Q.M
ifi
nnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata per sopravvenuta inefficacia della misura cautelare e dispone la cessazione della misura cautelare degli arresti
domiciliari applicata a NOME e NOME nell’ambito del presente procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod.proc.pen.
Così decis in Roma, 1’8 luglio 2025