Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26919 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26919 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno
avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno in data 27/3/2025 nei confronti di COGNOME AntonioCOGNOME n.a Ottaviano il 14/5/1991
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. comma 1 bis, cod.proc.pen.
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., NOME COGNOME c ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, in data 21/2/25, aveva applicato nei suoi confronti la misura de
arresti domiciliari in relazione ai capi 1 bis, 22, 26 e 30 della rubrica provvisoria, annul integralmente l’ordinanza genetica, disponendo l’immediata liberazione dell’indagato se non detenuto per altro titolo. I giudici cautelari ritenevano, infatti, che l’ordinanza appli della misura cautelare nei confronti del COGNOME fosse affetta da nullità in conseguenza dell’omesso interrogatorio preventivo dell’indagato, attinto da incolpazioni per reati n ostativi.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno deducendo l’erronea applicazione dell’art. 291, comma 1 quater, cod.proc.pen. e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Dopo aver rammentato che il Gip, nel provvedere sulla domanda cautelare del P.M., aveva riqualificato l’ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa contestata all’indagato, unitamente ai reati di intestazione fittizia (capo 22) e riciclaggio ( capi 26 e 30), nel delitto ex artt. 110,416 cod.pen., evid che il giudice emittente a fronte delle eccezioni sollevate dalle difese di alcuni coindagati sede di interrogatorio di garanzia, aveva ritenuto che, al fine dell’individuazione delle modali di svolgimento del procedimento cautelare in presenza di plurime contestazioni di fattispecie a realizzazione plurisoggettiva, deve farsi riferimento alla domanda cautelare del P.m., prescindendo dalla successiva riqualificazione, in quanto diversamente opinando verrebbe imposta la discovery degli atti di indagine per i reati di cui all’art. 407, comma 2, le cod.proc.pen. e si farebbe luogo a un rigetto implicito della domanda cautelare per tutti i rea connessi a quelli oggetto di interrogatorio preventivo. Il Tribunale del riesame ha, al contrari affermato che la valutazione circa la sussistenza delle condizioni derogatorie alla regola dell’interrogatorio preventivo dovesse essere effettuata dal Gip non in relazione all prospettazione della pubblica accusa ma alla luce delle determinazioni dello stesso giudice in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, escludendo qualsiasi rilevanza all’ist della connessione. Il ricorrente segnala le non perspicue applicazioni dell’enunziato principi fatte dal collegio cautelare in relazione alle posizioni di alcuni coindagati e lamenta che sim interpretazione cristallizza, anticipandole in forma pubblica, le determinazioni del giudice ch a fronte di una richiesta cautelare avente ad oggetto reati originariamente ostativi, in sede interrogatorio preventivo dovrebbe propalare la natura della richiesta del P.m. e le valutazion fatte in punto di qualificazione giuridica ed esigenze cautelari. Aggiunge che l’ordinanz impugnata non si è fatta carico di detto profilo come pure di altri parimenti critici come que del perimetro dell’interrogatorio preventivo ovvero della sorte di eventuali appelli cautel proposti nei confronti di coindagati e destinati ad essere travolti dall’annullamento d provvedimento genetico. L’interpretazione normativa adottata dal Tribunale cautelare, secondo il ricorrente, non pare rispondente allo spirito della legge anche in relazion all’incidenza inibitoria rispetto all’opzione per l’interrogatorio preventivo del ris Corte di Cassazione – copia non ufficiale
reiterazione, da intendere quale nesso relazionale prognostico rispetto a futuri e probabil reati che l’indagato potrebbe commettere, che deve estendersi anche alle fattispecie rientranti nel catalogo dell’art. 407, comma 2 lett. a) cod.proc.pen., seppure l’indagato risulti iscr nel registro notizie di reato per un titolo che non rientra nelle categorie in deroga. Nella spec le emergenze acquisite a carico del COGNOME consentivano di ritenere un pericolo concreto di recidiva in relazione alla tipologia dei reati che legittimano la deroga procedimentale.
Dopo aver segnalato l’oggettiva difficoltà di scindere in procedimenti complessi con pluralità di indagati e di incolpazioni le singole posizioni e l’impraticabilità di un’applica a scaglioni delle misure cautelari richieste, il ricorrente ritiene che in presenza di reati co e di altri ostativi, come nella specie quello contestato al capo 60, deve ritenersi conforme a sistema la postergazione per tutti i titoli e tutti gli indagati dell’interrogatorio di g sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata in quanto resa in violazione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale cautelare ha annullato nei confronti di COGNOME NOME (e dei plurimi coindagati) il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Salerno che applicava nei confronti del predetto la misura degli arresti dorniciliari in relazione ai capi (riqualificato ai sensi dell’art. 110, 416 cod.pen.) 22 ( artt. 110, 81 cov, 512 bis cod.pe 26 e 30 ( artt. 110, 81cov, 648 bis cod.pen.), ritenendo integrata la nullità a regi intermedio prevista dall’art. 292, comma 3 bis, cod.proc.pen. in ragione dell’omesso espletamento dell’interrogatorio preventivo di cui all’art. 291, comma 1 quater, cod.proc.pen. come novellato dalla L. 114/2024, applicabile nella specie ratione temporis.
1.1 L’ordinanza impugnata, dopo aver chiarito in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte e a confutazione del diverso avviso del giudice per le indagini preliminari emittente, che la valutazione circa la ricorrenza delle condizioni che derogano alla regola dell’interrogatori preventivo deve essere fatta dal giudice non in relazione alla domanda cautelare ma in ragione delle determinazioni dello stesso Gip in punto di gravità indiziaria ed esigenze cautelari, h ritenuto che il giudice non possa estendere in pregiudizio delle garanzie difensive i casi d deroga, neanche valorizzando l’istituto della connessione, al quale la disposizione non fa alcun riferimento, sicché non è possibile in presenza di reati non ostativi contestati ad u indagato richiamare, al fine di evitare il contraddittorio anticipato, ipotesi a conten derogatorio ascritte ad altri coindagati. Aggiungeva che, nella specie, a seguito della riqualificazione del reato associativo operata dal Gip e avuto riguardo al tenore dell’art. 40 comma 2 lett. a) cod.proc.pen., doveva escludersi la natura ostativa dell’addebito sub lbis con conseguente originaria e strutturale nullità dell’ordinanza impugnata.
2. Ferma l’impossibilità di dedurre in questa sede i vizi di motivazione indicati dall’a 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alle questioni di diritto, com
autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME Rv. 280027-05, osserva il Collegio che il ricorso è fondato seppure per ragioni diverse da quelle enunziate da ricorrente.
2.1 II primo profilo controverso relativo all’individuazione dei criteri ai quali il giudice attenersi per stabilire se procedere o meno all’interrogatorio preventivo è stato correttamente risolto dal Tribunale cautelare. Infatti merita continuità l’orientamento di questa Corte (Se 2, n. 12034 del 18/02/2025, COGNOME, Rv. 287774-01; Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, COGNOME, Rv. 287575-02), secondo il quale, a tal fine, deve farsi riferimento non alla domanda cautelare ma alle valutazioni effettuate dal giudice investito della richiesta. A dett riguardo bisogna considerare che, se la domanda cautelare preclude al giudice la possibilità di mutare il fatto posto a fondamento della imputazione provvisoria ovvero di disporre misure più gravi di quelle richieste, non gli impedisce, tuttavia, anche in sede di impugnazione de libertate, di operarne una diversa qualificazione giuridica, né di ravvisare gli indizi d colpevolezza e le esigenze cautelari per ragioni diverse o ulteriori rispetto a quelle prospettat dal pubblico ministero, costituendo specifico onere del giudice la valutazione circa la sussistenza dei presupposti applicativi della misura cautelare, ai sensi degli artt. 273 e 27 cod. proc. pen., a prescindere dai contenuti della richiesta, la cui inosservanza è sanzionata dalla nullità dell’ordinanza applicativa prevista all’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. n. 28525 del 08/9/2020, Signore, Rv. 279643-01; Sez. 3, n. 43731 dell’8/9/2016, COGNOME, Rv. 267935-01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 36255 30/06/2023, COGNOME, n. m.). Tali principi trovano applicazione anche in sede di impugnazione, in quanto – attesa la natura pienamente devolutiva del procedimento di riesame, preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, COGNOME, Rv. 202015 – 01; Sez. 2, n. 7327 del 16/12/2023, Cannalire, non mass.; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294-01)- il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all’imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell’ordinanza cautelare (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314-03; Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Questa Corte ha già precisato con argomenti del tutto condivisibili che non “è possibile ritenere che il vaglio del giudice possa essere diversamente modulato in relazione, in una prima fase, …..alla o del modulo procedimentale da seguire, rispetto ad una seconda fase riservata alla valutazione funditus dei gravi indizi e delle esigenze cautelari ai fini della adozione della misura”, per cui “una volta ricevuti gli atti, il giudice è te svolgere una valutazione unitaria, ispirata ad un criterio uniforme, nel verificare la sussistenz di un adeguato compendio indiziario ovvero il ricorso di esigenze cautelari normativamente in
grado di derogare alla regola generale dell’interrogatorio preventivo e, al contempo, di giustificare la adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale” (Sez. 2, 12034/2025, cit.).
2.1 E’ opportuno, inoltre, precisare che l’eventuale nullità dell’ordinanza genetica, prevista dall’art. 292, comma 3-bis, cod proc. pen., qualora non sia preceduta dall’interrogatorio preventivo nei casi in cui è richiesto, è di ordine generale a regi intermedio, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., riguardando la violazione del diritto di dife con la conseguenza che deve essere dedotta con l’interrogatorio di garanzia postumo, nel frattempo svolto, che rappresenta il primo momento utile, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., restando altrimenti sanata. Ne consegue che la relativa eccezione è proponibile in sede di riesame, ovvero la nullità è rilevabile d’ufficio dal tribunale, solo se sia stata previam proposta in sede di interrogatorio e respinta dal giudice.
Il secondo e fondamentale versante delle censure del ricorrente concerne la disciplina applicabile nelle ipotesi di imputazioni oggettivamente complesse in presenza di una pluralità di reati ascritti allo stesso indagato, per alcuni dei quali soltanto sia prevista la deroga regola dell’interrogatorio preventivo, ovvero nelle situazioni in cui appaiano frazionate esigenze cautelari in relazione ai diversi titoli di reato o, infine, nei casi di imput soggettivamente complesse, laddove il procedimento riguardi più indagati destinatari di contestazioni per reati diversi, per alcuni dei quali soltanto è prevista la dero all’espletamento dell’interrogatorio preventivo.
Si tratta di casi frequenti nella pratica, che non risultano espressamente disciplinati da legislatore della riforma e che presentano identiche criticità interpretative, da risolvere s base di un’esegesi unitaria.
3.1 La L. 9 agosto 2024, n. 114 ha inciso esclusivamente sull’art. 291 cod. proc. pen., inserendo il comma 1-quater, che prevede l’interrogatorio preventivo, lasciando inalterata l’architettura complessiva delle misure cautelari, che non prevede specifiche norme che autorizzino la separazione o il frazionamento del procedimento sulla base dei diversi titoli cautelari o delle esigenze in concreto ravvisate. Infatti, l’art. 18 cod. proc. pen., che conse la separazione dei processi nelle ipotesi ivi elencate, riguarda la fase del giudizio né, attese caratteristiche proprie del procedimento cautelare, può ipotizzarsi una separazione sull’accordo delle parti, sulla falsariga della previsione dell’art. 18, comma 2, cod. proc. p La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che la separazione dei processi è istituto tipicamente processuale, governato da precise regole di rito anche al fine d consentire alle parti di avanzare le loro ragioni e che, dunque, può scaturire solo da un vero e proprio provvedimento giurisdizionale adottato dal giudice, nella forma dell’ordinanza e nel rispetto del contraddittorio, che, per sua natura, non può riferirsi alla fase delle inda
preliminari (Sez. 6, n. 12729 del 17/10/1994, COGNOME, Rv. 199980 – 01).
L’art. 130 disp. att. cod.proc.pen. riconosce solo al P.m., quando procede nei confronti di più persone o per più imputazioni, la facoltà di separare talune posizioni in vista dell’eserciz dell’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, di fatto operando una separazione de procedimento sulla base della progressione investigativa. Si tratta di una previsione, espressione del generale principio del favor separationis, cui è ispirato il codice di rito, finalizzata a favorire una pronta instaurazione del giudizio in relazione a segmenti del procedimento adeguatamente investigati e solo apparentemente assimilabile all’istituto disciplinato dall’art. 18 cod.proc.pen.
Dalle considerazioni svolte consegue che il giudice per le indagini preliminari, a fronte d una richiesta cautelare che contempli imputazioni soggettivamente o oggettivamente complesse, non può separare singoli reati o singole posizioni al fine di effettuar l’interrogatorio preventivo laddove previsto in difetto di strumenti che lo consentano, per cu dovrà far riferimento alla disciplina derogatoria per il reato ostativo, posticipa l’interrogatorio di garanzia all’esito dell’emissione della misura cautelare.
3.2 Il panorama giurisprudenziale offre una ricca casistica di situazioni caratterizzat dalla coesistenza di disposizioni che disciplinano in maniera differenziata alcuni momenti procedimentali o processuali in relazione a specifiche e differenti categorie di reato o d soggetti e in dette evenienze si è costantemente ritenuto che debba trovare applicazione il principio della prevalenza della normativa riguardante il reato più grave. A mero titolo esemplificativo può farsi riferimento alla materia delle intercettazioni disposte nell’ambito un procedimento con più indagati, in relazione alla quale la giurisprudenza di legittimità ritien che la individuazione del reato da cui dipende l’applicazione della disciplina ordinaria ovvero di quella speciale per la criminalità organizzata debba avvenire tenendo conto dell’indagine nel suo complesso e non degli addebiti mossi ai singoli indagati (Sez. 2, n. 31440 del 24/07/2020, COGNOME, Rv. 280062 – 01; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, COGNOME, Rv. 270565 – 01); analogamente in tema di retrodatazione nell’ipotesi di “contestazioni a catena”, l’art 273, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che “i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave”; con riferimento alla proroga del termine delle indagini preliminari per reati ricompresi nelle ipote di cui all’articolo 406, comma 5-bis, cod. proc. pen., per i quali non occorre la notifica della richiesta all’indagato, né la fissazione dell’udienza camerale con la conseguente instaurazione del contraddittorio, si ritiene pacificamente che tale disciplina si estenda anche ai re “comuni” contestati nello stesso procedimento. Quanto alla fase dibattimentale, questa Corte ha affermato che la regola dettata dall’art. 190-bis cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti per i reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la rinnovazione
dell’assunzione della testimonianza è consentita solo qualora sia necessaria sulla base di specifiche esigenze, si applica a tutti i reati oggetto del medesimo procedimento, anche se non ricompresi nell’ambito dell’art. 51 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3609 del 03/10/2018, dep 2019, COGNOME, Rv. 275880-01; Sez. 1, n. 48710 del 14/06/2016, COGNOME, Rv. 268455 01, in motivazione). In tutte le situazioni richiamate le norme speciali a contenuto derogatori della regola generale mostrano una capacità espansiva rispetto ai reati soggetti allo schema procedimentale ordinario, attraendoli nell’area della specialità che diventa un predicat dell’intero procedimento o processo.
Come già sottolineato da Sez. 2, n. 12034/2025, Melis,cit., siffatta opzione ermeneutica trova un logico corollario nell’osservazione che la frammentazione dell’unitaria richiest cautelare in moduli procedimentali differenziati, rispondenti a scansioni non omogene, sottese da finalità contrastanti ( nel caso di interrogatorio preventivo l’ostensione dell’accusa e d fonti prima dell’adozione della misura, in caso di delitti ostativi la posticipazion contraddittorio a fini di salvaguardia dell’effettività della misura adottanda e della genui della prova) paleserebbe nel sistema un’irragionevole eterogenesi dei fini rispetto all voluntas legis.
3.3 Deve essere, pertanto, esclusa la possibilità di segmentare il procedimento cautelare, differenziando i reati per i quali è imposto dalla legge l’interrogatorio preventivo da quell i quali è posta la disciplina in deroga (Sez. 2, n. 12034/2025, cit.; Sez. 3, n. 19068 15/01/2025, V., n. m.), dovendo ritenersi attratti i reati non ostativi nella disc derogatoria, che inibisce l’espletamento dell’interrogatorio preventivo. Simile conclusion appare in linea con l’esigenza di una gestione unitaria della regiudicanda, alla luce dell peculiare tipologia dei reati ostativi che impone di mantenere riservata l’iniziativa cautel complessivamente considerata, sì da preservarne l’efficacia, e neutralizza le pregiudizievoli ricadute pratiche di un frazionamento del procedimento in base ai singoli titoli cautelari, c la sostanziale impossibilità, in presenza di fattispecie connesse, di garantire la riservatez degli atti in relazione alle ipotesi di reato ostative e la preclusione per il giudice valutazione unitaria dei materiali investigativi, essenziale ai fini dell’apprezzamento della complessiva gravità in relazione alle dedotte esigenze cautelari. Né l’interpretazione del perimetro derogatorio nel senso sopra illustrato risulta lesiva dei diritti dell’indagato in qua come già chiarito da questa Corte, in piena consonanza con la giurisprudenza costituzionale, “la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude che il legislatore possa da attuazione in modo diverso, tenuto conto dei diversi contesti procedimentali” (Sez. 2, n. 5548/2025, cit.; Sez. U, n. 17274 del 26/03/2020, COGNOME, Rv. 279281 – 01; Sez. U, n. 3 del 28/01/1998, COGNOME, Rv. 210258 – 01 nonché Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 260926 – 01).
La regola dell’attrazione del reato non ostativo nella disciplina speciale prevista per reato ostativo, tuttavia, non può tradursi in una interpretatio abrogans della novella legislativa, per cui è necessario pervenire ad una opzione ermeneutica che riesca a contemperare l’intervento cautelare “a sorpresa” con quello garantito dal “contraddittorio anticipato”.
Osserva al riguardo il Collegio che il criterio sistematico utile a comporre le esigenz investigative con quelle della difesa deve essere individuato nei casi di connessione tra i reat predeterminati e dotati di oggettiva capacità unificante, di talché solo qualora i reati contes siano avvinti da una connessione qualificata ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., ovvero sian probatoriamente collegati ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., disciplina prevista per il reato ostativo si applicherà anche ai reati non ostativi, ment laddove i reati siano collegati in maniera del tutto occasionale o in forza di mere ragioni opportunità, dovranno essere trattati in modo differente ai fini cautelari, sfuggendo i re “comuni” alla forza attrattiva del titolo ostativo.
4.1 Nel caso di specie dal provvedimento impugnato risulta che il Tribunale del riesame ha confermato la gravità indiziaria in relazione alla posizione di vari coindagati in ordine reato ostativo di cui agli artt. 110,112 n. 2 cod.pen, 12, comma 3 lett. a e d, e bis e 3 lett. b d.lgs 286/98 (capo 60), concernente l’attività diretta a procurare l’ingresso illega cittadini stranieri sul territorio nazionale attraverso l’inoltro alla competente aut prefettizia di oltre 550 istanze finalizzate alla costituzione di rapporti di lavoro dipend rivelatisi fittizi. Il delitto in questione risulta probatoriamente collegato a quelli ascri Vivo, ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., in quan favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, seppur estraneo al programma associativo, veniva effettuato anche attraverso società compiacenti facenti capo al sodalizio di cui al capo 1) secondo quanto emerge dall’attività di captazione autorizzata nel presente procedimento. Si tratta, inoltre, di titolo ricompreso nel catalogo di cui all’art. 407, comma 2 lett. a 7bis, secondo periodo, in relazione al quale opera la deroga al regime ordinario del contraddittorio preventivo, destinata ad attrarre anche gli ulteriori reati non ostativi ogg della medesima domanda cautelare. Pertanto, i reati ritenuti dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di COGNOME NOME, pur non avendo carattere ostativo, in ragione delle considerazioni sopra svolte non erano assoggettati alla regola dell’interrogatori preventivo come, invece, ritenuto dal Tribunale cautelare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, e assorbite le residue censure, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Salerno. Va in proposito chiarito che la presente decisione diventerà esecutiva solo all’esito del giudizio di rinvio e nel caso di conferma del titolo cautelare, secondo la generale prevision
di cui all’art. 588, comma 2, cod. proc. pen., in applicazione del principio più vo autorevolmente affermato da questa Corte secondo cui l’ordinanza del tribunale del riesame
che, a seguito di annullamento con rinvio disposto su ricorso del pubblico ministero, confermi l’originaria ordinanza di custodia cautelare, in un primo tempo annullata dal medesimo
tribunale, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, anche in caso di nuova proposizione di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020,
COGNOME, Rv. 279092, in motivazione; Sez. 2, n. 12431 del 11/02/2021, COGNOME, Rv. 280769-
01; n. 21826 del 27/04/2022, Diana, Rv. 283365-01; Sez. 2, n. 12883 del 15/01/2016,
COGNOME,n.m.).
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2025.