Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8824 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8824 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/09/2025 del TRIB. LIBERTAl di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in premessa il tribunale di Genova, adito ex art. 309, cod. proc. pen., confermava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Genova, in data 8.9.2025, aveva applicato nei confronti di NOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di furto aggravato in concorso ascrittogli nell’imputazione provvisoria.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’indagato, lamentando, con un unico motivo di impugnazione, violazione di legge processuale, con riferimento all’art. 291, co. 1 quater cod. proc. pen., per non essere stata preceduta l’ordinanza di custodia cautelare dall’interrogatorio dell’indagato.
Con requisitoria e conclusioni del 11.11.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga rigettato.
Per una migliore comprensione della questione di diritto sottoposta all’esame del Collegio, va sinteticamente ricostruita la sequenza procedimentale, che ha condotto all’ordinanza oggetto di ricorso.
A seguito dell’esercizio dell’azione cautelare da parte del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Genova aveva fissato dinanzi a sé l’udienza del 3.9.2025 per lo svolgimento dell’interrogatorio di garanzia.
Tale incombente avrebbe dovuto svolgersi prima dell’emanazione del titolo custodiale, ai sensi della modifica normativa introdotta con I. 9.8.2024, n. 114, vigente al momento della richiesta cautelare, non rientrando il reato per cui si procede nel novero delle eccezioni allo svolgimento preventivo dell’interrogatorio, contemplate dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen (recita, infatti, la menzionata disposizione normativa: “Fermo il disposto dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a),
o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”).
L’interrogatorio, tuttavia, non aveva avuto luogo, in quanto il giudice procedente, sulla base del verbale di vane ricerche del 28.8.2025 redatto dal personale di polizia giudiziaria incaricato di procedere alla notifica dell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio all’indagato, ritenendo, erroneamente, che le ricerche dell’NOME fossero state esaurienti, aveva preso atto dell’assenza ingiustificata di quest’ultimo, procedendo all’adozione della richiesta misura cautelare nei suoi confronti.
Ciò in applicazione del disposto dell’art. 291, co. 1 sexies, cod. proc. pen., secondo cui “L’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d’urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all’articolo 159, comma 1.”
Nel rigettare l’eccezione difensiva sul punto, il giudice dell’impugnazione cautelare ne rilevava la tardività.
Pur riconoscendo che le ricerche dell’NOME erano state incomplete, posto che dagli atti in possesso del pubblico ministero risultava il domicilio dove l’invito a presentarsi avrebbe potuto essere notificato con successo, il tribunale del riesame evidenziava che, deducendo l’eccezione difensiva una nullità di ordine generale a regime intermedio, concernete la partecipazione dell’indagato, essa avrebbe dovuto essere sollevata all’udienza del 3.9.2025 dal difensore (d’ufficio) presente in quella sede.
In mancanza la nullità deve ritenersi sanata, avendo la parte interessata accettato gli effetti dell’atto.
5. Il ricorrente ritiene che in questo ragionamento si annidi un errore di diritto, perché, secondo l’impostazione difensiva l’interrogatorio preventivo non è in alcun modo surrogabile e l’indagato ha interesse, a
prescindere dall’iter processuale, al suo svolgimento al fine di verificare i presupposti che hanno comportato l’adozione del provvedimento cautelare, consentendo allo stesso di valutare i presupposti richiesti dalla legge per l’applicazione della misura.
Trattandosi, pertanto, di un vizio genetico del titolo, la mancata formulazione dell’eccezione di nullità, sia nell’udienza camerale in cui è stata dichiarata l’irreperibilità dell’NOME, sia nell’interrogatorio successivo all’esecuzione della misura, nel corso del quale l’indagato ha accettato il contraddittorio, rispondendo alle domande del giudice ed esponendo quanto ritenuto utile alla sua difesa, non assume alcun rilievo preclusivo.
Il ricorso va rigettato, non essendo condivisibile la tesi difensiva.
1. Al riguardo appare utile richiamare per esteso la motivazione di una recente sentenza di questa stessa Sezione (Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Rv. 288640 – 02), che contribuisce a fissare le coordinate della questione giuridica portata all’attenzione del Collegio.
“2.1. In primo luogo, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte è sinora univoca nel riconoscere alla nullità derivante dall’omesso interrogatorio preventivo la natura di nullità a regime intermedio, posto che trattasi di un difetto procedurale che incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, COGNOME, Rv. 288037; Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, COGNOME; Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, COGNOME, Rv.28774; Sez. 5, n. 12857 del 22/01/2025, RAGIONE_SOCIALE; Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, COGNOME, cit.; Sez. n. 27080 del 27/06/2025, COGNOME, cit.)
Sul punto possono essere altresì richiamate le riflessioni a suo tempo espresse in tema di obbligo del giudice per le indagini preliminari di procedere all’interrogatorio dell’indagato, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura personale cautelare interdittiva, laddove si era affermato essere in presenza di una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., a regime cosiddetto intermedio (Sez. 6, n. 2412 del 24/05/2000, Corea, Rv. 217318).
2.2. Controverso piuttosto risulta il secondo dei temi e cioè i termini entro i quali siffatta nullità a regime intermedio deve essere eccepita: se
cioè la nullità a regime intermedio derivante dalla mancata effettuazione dell’interrogatorio preventivo nei casi in cui lo stesso è obbligatorio deve essere necessariamente eccepita in sede di interrogatorio postumo (ove effettuato in sostituzione di quello anticipato) ovvero la predetta nullità può essere dedotta, per la prima volta, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.
2.2.1. Secondo le indicazioni contenute nella sentenza già citata (Sez.2, n. 26920 del 12/06/2025, COGNOME cit.), in tema di nullità processuali, l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata ex officio ove non sia stata in GLYPH precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia nelle more svolto. In motivazione, la Corte chiarisce ulteriormente che trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, lett. c), cod. proc. perì., relativa alla violazione del diritto di difesa, la conseguenza è che la stessa deve essere dedotta con l’interrogatorio di garanzia postumo, che rappresenta il primo momento utile, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., restando altrimenti sanata.
2.2.2. Di contrario avviso risulta la già citata sentenza (Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, COGNOME, cit.) che ha invece ritenuto che in tema di nullità processuali, l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata ex officio anche ove non sia stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre tale fase procedimentale.
La pronuncia in questione si pone in consapevole contrasto con la prima delle sentenze richiamate che viene, infatti, espressamente commentata.
La sentenza in esame si confronta con il testo dell’art. 182 cod. proc. pen., statuendo che, “quanto alle regole di deducibilità e di
preclusione di cui all’art. 182 cod. proc. pen., le stesse devono essere valutate alla luce della peculiarità dello schema procedimentale: il secondo comma presuppone infatti che all’atto assista la parte, ciò che non è ravvisabile con riguardo all’adozione di un atto a sorpresa, quale l’ordinanza applicativa di misura cautelare non preceduta da interrogatorio. Per giunta l’assistenza della parte va correlata alla possibilità di immediato esercizio delle facoltà difensive e dunque all’effettiva presenza della parte tecnicamente assistita da un difensore”. Si osserva, inoltre, che “non diverse indicazioni si traggono dalle pronunce che hanno riguardato peculiari ipotesi di nullità a regime intermedio, correlate alla mancata notifica dell’avviso di udienza al secondo difensore o a vizi della notifica, e hanno contemplato uno sbarramento alla loro deducibilità (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244188 -901; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229504 – 01): in tali casi, infatti, si presuppone comunque che il vizio si consolidi alla presenza di 1..na parte assistita, al momento della verifica della sua regolare costiturione, situazione non riproducibile nel caso dell’ordinanza applicativa misura cautelare e della sua esecuzione”. Sottolinea infine che vedendosi in terna di invalidità del provvedimento cautelare, non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 306 e 310 cod. proc.
pen., ma il mezzo tir:co di deduzione della nullità è rappresentato dalla richiesta di riesa oe, che costituisce il mezzo di impugnazione preordinato alla ; erifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvediment- ..:autelare e che consente all’indagato di ottenere un pieno con , r,io giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento.
2.3. GLYPH z,ta Corte ritiene di aderire alle indicazioni fornite dalla prima dr GLYPH sentenze più voltei citata (Sez.2, n. 26920 del 12/06/2025, ,ravinese, cit.): l’interrqgatorio di garanzia effettuato successivamente appare ai sensi dell’art.182 cod. proc. peri, senz’altro il primo momento utile in cui la parte regolarmente assistita dal suo difensore può (e deve) rappresentare al giudIce per le indagini preliminari la nullità verificatasi. In quanto nullità a regime intermedio l’art. 182 cod. proc. pen. chiarisce che la mancata deduzione comporta la sua sanatoria. A conforto di siffatta conclgsione può richiamarsi l’indicazione già fornita da questa Corte con..Fiferimento all’interrogatorio preventivo previsto per le misure
interdittive secondo cui la nullità a regime intermedio dell’interrogatorio e del conseguente provvedimento cautelare dell’interdizione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio – determinata dal rifiuto opposto dal giudice procedente alla richiesta del difensore o dell’indagato di estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta della misura – è da ritenersi sanata se non eccepita prima dell’interrogatorio stesso. (Sez. 5, n. 8977 del 01/12/2021, dep.2022, Mazzone, Rv. 282901).
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti processuali in ragione del dedotto error in procedendo, risulta che il difensore in sede di interrogatorio non ha eccepito la nullità dell’interrogatorio, facendo valere siffatto vizio soltanto in sede di riesame.
Conseguentemente il motivo deve essere respinto.”
6.2 In altro arresto della giurisprudenza di legittimità citato dal ricorrente, si è affermato il principio che la nullità derivante dal mancato svolgimento dell’interrogatorio di garanzia può essere dedotta per la prima volta innanzi al tribunale del riesame.
Ad avviso della Corte, infatti, la sussunzione dell’interrogatorio preventivo nel procedimento di applicazione dell’ordinanza, quale parte integrante dell’esercizio del potere dispositivo del giudice, rende configurabile, nel caso in cui sia stato omesso, un vizio che incide sulla validità dell’ordinanza genetica, vizio che comporta una violazione delle prescrizioni di cui all’art. 291, comma 1-quater ccod. proc. pen., incidendo sulla sfera di operatività dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen, che riguarda l’intervento dell’indagato, attraverso una nullità che deve essere qualificata come a regime intermedio e che deve essere fatta valere cori la richiesta di riesame.
Tale nullità è soggetta, quale nullità generale, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen. oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen., regole e termini che devono essere adeguati alla peculiarità dello schema procedimentale in materia cautelare, rispetto al quale rileva, come primo atto utile alla deduzione, la richiesta di riesame e non l’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 cod. proc. pen.
In particolare, non rileva a pena di decadenza, trattandosi di vizio genetico del titolo, la mancata deduzione della nullità nel corso
dell’interrogatorio di garanzia, a prescindere dalle sue modalità e, cioè, sia nel caso in cui l’indagato abbia accettato il contraddittorio, rispondendo alle domande ed esponendo quanto ritenuto utile alla sua difesa, sia nel caso in cui si sia avvalso, come nel caso in esame, del diritto al silenzio” (cfr. Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Rv. 288037).
Non ignora il Collegio che, nelle more, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno reso, in data 15.1.2026, una sentenza, di cui non risulta depositata ancora la motivazione, nella quale è stata fornita risposta affermativa al quesito se l’omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integri una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc, pen. che possa essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame.
Tuttavia il caso concreto portato all’attenzione del Supremo Collegio era parzialmente diverso da quello in esame, riguardando una fattispecie in cui il destinatario della misura cautelare adottata senza il preventivo interrogatorio di garanzia, era stato sottoposto al suddetto interrogatorio dopo l’esecuzione della misura, senza eccepire la nullità dell’atto.
Ed anche la già citata sentenza “COGNOME” (cfr. Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Rv. 288191 – 02), nell’affermare che la nullità derivante dal mancato svolgimento dell’interrogatorio di garanzia può essere dedotta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata “ex officio”, fa specifico riferimento al caso in cui essa non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more.
Nel caso che ci occupa, invece, in disparte lo svolgimento postumo dell’interrogatorio di garanzia, è possibile riscontrare un dato processuale incontestato dal ricorrente e sottolineato dal tribunale del riesame: il difensore d’ufficio presente all’udienza del 3.9.2025 non ha eccepito nulla in ordine all’assenza dell’indagato, come pure avrebbe potuto se avesse verificato gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
Sicché era in quella sede che l’indagato, per riprendere il percorso argomentativo seguito dalla menzionata sentenza “COGNOME“, aveva la possibilità di immediato esercizio delle facoltà difensive, grazie
all’effettiva presenza del difensore d’ufficio portatore di una specifica competenza tecnica.
Il silenzio serbato dal difensore presente al compimento dell’atto con cui il giudice per le indagini preliminari ha attestato l’irreperibilità dell’COGNOME e l’impossibilità di procedere all’interrogatorio di garanzia, secondo il meccanismo processuale previsto dall’art. 291, co. 1-sexies cod. proc. pen., per poi provvedere in un secondo momento all’adozione della misura cautelare, consente di ritenere sanata la nullità di ordine generale a regime intermedio relativa alla partecipazione dell’indagato, verificatasi in relazione a tale atto, con ricaduta mediata sull’ordinanza cautelare adottata in difetto del preventivo interrogatorio di garanzia, perché in questo modo, come correttamente rilevato dal tribunale del riesame, la parte ha accettato gli effetti dell’atto o, comunque, ha rinunciato a eccepire la menzionata nullità, ai sensi dell’art. 183, lett. a), cod. proc. pen.
In tal modo al giudice per le indagini preliminari è stato consentito di provvedere legittimamente sulla richiesta cautelare del pubblico ministero dall’art. 291, co. 1-sexies cod. proc. pen., non avendo il difensore presente al compimento dell’atto in alcun modo contestato che le ricerche volte a rintracciare la persona sottoposta alle indagini preliminari non fossero state esaurienti.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1 ter, disp. att., c.p.p.
Così deciso in Roma il 2.12.2025.