Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14511 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14511 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a ROMA il 24/09/2003 NOME nato a ROMA il 13/11/2004 avverso l’ordinanza del 26/11/2024 del TRIBUNALE DI FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo qu disposto dagli arti. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con requisitoria scritta, chie la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Firenze rig richiesta di riesame proposta contro l’ordinanza del Giudice per le indagini prelimina aveva applicato a NOME e NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carc ritenuti i gravi indizi di colpevolezza per i reati di rapina aggravata, sequestro d e furti in abitazione ed un attuale e concreto pericolo di reiterazione.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deducev
2.1. violazione di legge (artt. 274, 291, comma 1-quater cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: poiché il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’interro preventivo nonostante si procedesse (anche) per il reato di rapina aggravata, do ritenersi che egli avesse escluso la sussistenza delle esigenze cautelari, dato che avesse ritenute sussistenti, non avrebbe dovuto procedere all’interrogatorio preven si deduceva, altresì, che non sarebbe stata valutata l’attualità e concretezza del di reiterazione e che non sarebbe stato valutato il buon comportamento processuale ricorrenti;
2.2. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordi scelta della misura applicata: gli indagati avrebbero dimostrato di essere repe disponibili e remissivi; tali elementi sarebbero decisivi per ritenere adeguata la degli arresti domiciliari con applicazione di strumenti di controllo elettronico; si che la custodia in carcere doveva essere considerata uno strumento residuale, applic solo quando le esigenze di contenimento del pericolo non potevano essere soddisfatte c misure meno afflittive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è infondato.
1.1. La I. n. 114 del 2024 ha stabilito che il giudice della cautela debba, di decidere sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare dopo avere effe l’interrogatorio di garanzia.
Il comma 1 -quater del novellato art. 291 cod. proc. pen. prevede, tuttavia, una ser di deroghe che consentono di procedere all’adozione della misura richiesta senza acqui l’interrogatorio “preventivo”: si tratta (a) in primo luogo, delle ipotesi nelle quali taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b)”, pericolo di fuga o il pericolo di inquinamento probatorio; (b) in secondo luogo dei c cui si proceda per “uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o a 362, comma 1-tee ovvero per “gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi d violenza personale”, in relazione i quali si rinvenga il pericolo di reiterazione.
Il nuovo testo dell’art. 291 cod. proc. pen. al comma 1-quater prevede, dunque, una serie di reati ad “alto allarme sociale” in relazione ai quali l’interrogatorio di ga deve necessariamente essere disposto “prima” dell’applicazione della misura, sempre ricorre l’esigenza cautelare prevista dall’art. 274 comma 1, lett. c) cod. proc. pen
La violazione dell’obbligo di anticipazione dell’interrogatorio è sanzionata c nullità della misura: l’art. 292 – come modificato dalla lett. f), del medesimo art. 2 1, L. n. 114 del 2024, che ha inserito il comma 3-bis, prevede infatti che «l’ordinanza è
nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, c quater […1».
La nuova sequenza procedimentale è funzionale a instaurare in materia cautelare contraddittorio “reale” prima della decisione in modo che il giudice possa valut sussistenza delle condizioni per applicare la misura basandosi non solo sugli ele raccolti unilateralmente dal pubblico ministero, ma anche sulle allegazioni dell’accu
1.2. Tanto premesso, occorre valutare come debba comportarsi il Giudice quando la misura cautelare si riferisce sia a reati ad “alto allarme sociale” che a reati “o
La novella individua come condizione per la posticipazione dell’interrogatori garanzia ettz:ganinzto la sussistenza del pericolo di reiterazione correlato a reat allarme sociale.
Il collegio rileva che la sussistenza del pericolo che legittima la posterg dell’interrogatorio è affidata ad una valutazione su base cartolare, effettuat preliminare ed in assenza di contraddittorio reale.
Ebbene, il Collegio ritiene che la valutazione “preventiva” circa la sussistenza esigenze cautelari effettuata dal giudice su base cartolare non esaurisca la valutaz ordine all’effettiva e concreta sussistenza delle condizioni che legittimano l’appl della misura.
Del resto, se l’interrogatorio di garanzia preventivo fosse “automaticame correlato ad una valutazione definitiva e preliminare di “assenza” – o quanto me “tenuità” delle esigenze cautelari, la misura non potrebbe essere mai applicata, ne quando si procede solo per reati ordinari per i quali non sia emersa per via carto sussistenza delle esigenze descritte alle lettere a) e b) dell’art. 274, comma 1 c pen.
Il sistema indica, invece, che la valutazione “su carta” circa la sussistenz esigenze cautelari possa – anzi debba – essere sostituita dalla valutazione del cautelare emergente all’esito del contradditorio reale effettuato attraverso l’antic dell’interrogatorio di garanzia.
Non a caso, l’ordinanza cautelare dovrà contenere, a pena di nullità, ai sen comma 2-ter dell’art. 292 cod. proc. pen. anche «una specifica valutazione degli eleme esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio».
Del resto, anche prima della novella era previsto che all’esito dell’interroga giudice dovesse valutare la persistenza delle condizioni che legittimavano l’applica della misura cautelare e, se del caso, revocarla o sostituirla (art. 294 comma 3, cod pen.).
1.3. GLYPH In conclusione, il Collegio ritiene che la scelta di anticipare l’interro anche per i reati ad alto impatto sociale non implichi una anticipata valutazi insussistenza delle esigenze cautelari correlate a reati indicati dall’art. 291,
quater cod. proc. pen. Tale scelta, di maggior favore per l’accusato, in quando gli cons
di allegare elementi di favore non limita né elimina la discrezionalità del Giudi valutare la sussistenza, in concreto, delle condizioni per l’applicazione della mis
ipotesi anche facendo riferimento agli elementi raccolti nel corso dell’interrogato garanzia).
1.4. Deve pertanto essere respinto il primo motivo di ricorso che deduce u contraddizione fra la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e l’antici
dell’interrogatorio per un reato come quello di rapina aggravata, compreso tra i deli alto allarme sociale indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
Nessuna censura può, inoltre, essere rivolta nei confronti della valutazione rel al riconoscimento effettivo della sussistenza delle esigenze cautelari che sono
correttamente identificate nell’elevato pericolo di reiterazione concreto ed a desumibile dalla persistenza, gravità e reiterazione della condotta criminosa, con spe
e incensurabile motivazione.
2. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine alla scelta misura imposta non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richie un rinnovato esercizio della discrezionalità in una materia – quella della scelta della cautelare – in cui alla Corte di legittimità è affidato solo il controllo sulla motivazi
Nel caso di specie la giustificazione offerta dal tribunale per la scelta della m misura non si presta a censure.
Contrariamente a quanto dedotto il tribunale ha offerto, infatti, una persua giustificazione in ordine alla scelta della cautela imposta, rimarcando come la sistem commissione di reati contro il patrimonio rendeva inidonea a fronteggiare il peri rilevato la misura cautelare degli arresti domiciliari, anche se disposti con co elettronico, dato che questa misura era rimessa alla capacità di autodeterminazione d indagati sui quali si temeva di non poter fare affidamento, tenuto conto d spregiudicatezza dimostrata nel consumare nell’arco di un mese plurimi reati predatori varie città (tra cui una rapina e un sequestro ai danni di persone ultrasessantacinqu
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ri le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spe del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il giorno 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore COGNOME Il Pre sente