Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8634 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso l’ordinanza n. 1098/23 del Tribunale di Roma del 18/09/2023 nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; sentito per il resistente indagato l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che hanno chiesto di rigettare e/o di
dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha annullato la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della pubblica funzione di giudice di pace applicata ai sensi dell’art. 289 cod. proc. pen. dal G.i.p. dello stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME, in ordine alle accuse provvisorie di corruzione (passiva) in atti giudiziari (artt. 110, 319-ter, 321 cod. pen., capi A e B), da parte degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME mediante attribuzione a NOME COGNOME, medico e moglie del magistrato, di incarichi di consulenza onerosi e retribuiti in nero in cambio della pronuncia di sentenze di favore per i predetti legali.
Il Tribunale ha annullato la misura per violazione degli artt. 178, lett. c) e 289, comma 2, cod. proc. pen., per avere il G.i.p. omesso di procedere a nuovo interrogatorio dell’indagato prima di applicare la misura interdittiva, nonostante il Pubblico Ministero avesse trasmesso ulteriore informativa datata 5 giugno 2023 contenente “alcune prime importanti evidenze” dopo l’interrogatorio dell’indagato avvenuto il 29 maggio.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero procedente, deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 289, comma 2 e 185 cod. proc. pen.
Sostiene in particolare il ricorrente – con argomentazione condivisa dal AVV_NOTAIO Generale – che dal momento che l’art. 185 cod. proc. pen. rende invalidi soltanto gli atti consecutivi dipendenti da quello dichiarato nullo, Tribunale avrebbe dovuto verificare, mediante cd. prova di resistenza se, sulla base degli atti già depositati e noti all’indagato al momento dell’interrogatorio, l’ordinanza cautelare meritasse o meno conferma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato
Il ricorrente Pubblico Ministero chiede di mutare impostazione concettuale rispetto alla decisione impugnata, che ha ravvisato una nullità di carattere assoluto nella mancata ripetizione dell’interrogatorio preventivo dell’indagato a
seguito di integrazione del compendio indiziario determinata dalla trasmissione ad opera dell’ufficio requirente di un’ulteriore informativa di polizia giudiziaria evidenziando da un lato l’assenza di una previsione normativa che imponga di reiterare l’atto ed invocando dall’altro il principio di conservazione degli att processuali, da osservare mediante ricorso alla cd. prova di resistenza nella tenuta del ragionamento probatorio posto a sostegno del provvedimento applicativo della misura interdittiva.
Il principio che viene invocato è stato, in effetti, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, delle quali è stata ad es. negata l’inefficacia nonostante l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di un’informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d’indagine, ove non specificamente indicato quali dati decisivi fossero stati sottratti al controllo del tribunale e se, all’esito d prova di resistenza, gli elementi non trasmessi dovessero essere ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautela (Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277370).
La peculiarità della procedura prevista dell’art. 289 cod. proc. pen. ai fini dell’applicazione della misura coercitiva consiste, tuttavia, nel fatto che l’interrogatorio dell’indagato pubblico ufficiale deve precedere l’adozione del provvedimento, al fine da un lato di contestargli l’addebito e consentirgli ogni difesa sul punto e dall’altro di verificare l’incidenza del provvedimento sullo espletamento delle funzioni da parte dell’ufficio di appartenenza.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, pertanto, affermato il principio che l’interrogatorio preliminare all’emissione della misura della interdizione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, previsto dall’art. 289 comma 2, cod. proc. pen., deve essere preceduto dal deposito di tutti gli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura al fine consentire all’indagato di estrarne copia e di approntare un’adeguata difesa; ne consegue che, qualora successivamente al suo espletamento, e prima dell’emissione del provvedimento del giudice, il pubblico ministero alleghi ulteriori atti di indagine, siano essi o meno dipendenti dalle dichiarazioni rese dall’indagato, il giudice deve procedere ad un nuovo interrogatorio anch’esso preceduto dalla previa ostensione degli atti all’indagato ed al suo difensore, la cui mancanza determina la nullità per violazione del diritto di difesa (Sez. 6, n. 26929 del 15/03/2018, PM in proc. COGNOME ed al., Rv. 273416; conf. Sez. 5, n. 13810 del 11/02/2019, COGNOME, Rv. 275237 in fattispecie analoga).
Trattasi di principio da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, altrimenti derivandone lo svuotamento sostanziale della funzione dell’interrogatorio preventivo, la cui funzione di garanzia resta indefettibile, per quanto e come anzi
detto non esclusiva.
All’obiezione che nessuna previsione normativa impone di ripetere l’atto è d’uopo, pertanto, replicare che l’interrogatorio condotto sulla base di una parte soltanto degli atti d’indagine è da considerarsi radicalmente nullo, tamquam non esset e come tale non riconducibile alla previsione contenuta nell’art. 289, comma 2, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso, 25 gennaio 2024
Il consiglier estensore
Il Prepidente