Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5548 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5548 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Brindisi il 22/05/1970
avverso l’ordinanza dell’08/10/2024 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha c chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la nota dell’avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che ha chiesto il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Tribunale del riesame, ha annu l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi 12 settembre 2024, revocando la misura cautelare della custodia in carc
applicata a NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 81-1 cod. pen.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Brindisi, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui contesta, sott profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 177, 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione, l’affermata null dell’ordinanza applicativa, fatta discendere dal mancato svolgime dell’interrogatorio preventivo, in conseguenza della ritenuta insussisten pericolo di fuga.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1 proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
In primo luogo, occorre rilevare come non sia consentita la deduzione vizi di motivazione, essendo il ricorso incentrato su una questione di puro d
Invero, il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità quello attinente alle questioni di fatto. Peraltro, laddove le problematiche in iure siano comunque esattamente risolte, anche se in maniera immotivata o co motivazione contraddittoria o illogica, le relative doglianze rester ugualmente inammissibili, dal momento che l’interesse all’impugnazione deri solo dalla errata soluzione di una questione giuridica, non già dalla eve erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della solu comunque corretta di una tale questione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/20 Filardo, Rv. 280027-05, che afferma che, quando la soluzione adottata dal giud non sia giuridicamente corretta, è necessario dedurre come motivo di ric l’intervenuta violazione di legge. Cfr. anche Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rv. 251495-01, secondo cui «la soluzione da dare alle questioni di dir processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa»; Sez. 5, n. 3 07/07/2021, COGNOME Rv. 281831-01; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020 COGNOME Rv. 280173-01, in motivazione; Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018 Rv. 274035-01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, 268360-01, i motivazione).
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Quanto alla dedotta violazione della legge processuale, l’imputaz provvisoria, allo stato, ha per oggetto, per quanto attiene al ricor partecipazione (priva di funzioni dirigenziali o organizzative e comunque apic ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricet di autovetture, nonché di estorsioni mediante il sistema del cosiddetto “cava ritorno”, e la realizzazione, in concorso tutti perpetrati nell’arco di otto giorni. con altri sodali, di sette delitti satelli
3.1. L’ordinanza genetica aveva ravvisato un concreto pericolo di fuga, in relazione alla posizione di NOME COGNOME (uno dei membri più atti dell’organizzazione criminale), valorizzando
gli accertati contatti con esponenti di organizzazioni di tipo mafios avrebbero potuto offrire appoggi logistici all’indagato, così da permette sottrarsi all’esecuzione di misure cautelari;
l’ausilio prestato dal ricorrente e da altro associato a un cittadino a destinatario di misure restrittive, onde favorirne la latitanza;
l’elevato numero di contestazioni e la gravità dei fatti di reato, concreta prospettiva della futura irrogazione di una pena sicuramente consist
Il Tribunale ha reputato questi elementi come probatoriamente neutri comunque, privi di una definitiva pregnanza inferenziale. In particolare,
il riferimento al mero titolo di reato risulta del tutto generico e, ex lege, non è di per sé solo sintomatico rispetto alla specifica esigenza cautelare;
altri coindagati, componenti del sodalizio o comunque orbitanti attorno esso, avevano in effetti riportato condanne per il delitto di cui all’art. 41 pen., ma non emergono rapporti attuali o quantomeno recenti, tali da las fondatamente desumere che queste labili relazioni garantirebbero un effet aiuto in un’eventuale latitanza;
l’assistenza prestata in territorio italiano alla latitanza di uno stra implica necessariamente la disponibilità di concreti legami con ambienti crimi esteri, né si rilevano altre circostanze rilevanti sul punto.
3.2. Il Tribunale del riesame si è, dunque, confrontato esplicitamente con gli elementi posti dal Giudice per le indagini preliminari a fondam dell’applicazione della misura per quanto attiene alla suddetta esigenza cau e li ha superati, singolarmente e complessivamente, all’esito di un s confronto critico, connotato da maggiore persuasività e credibilità razion ribaltamento delle conclusioni a cui si era pervenuti nell’ordinanza applica pertanto, sorretto da un percorso motivazionale tale da ottemperare app all’irrigidimento dei paradigmi minimi dell’onere argomentativo in cas revirement rispetto alla precedente decisione.
D’altronde, il Procuratore della Repubblica non muove specifiche censure ordine alla consistenza e alla tenuta logica dell’apparato motivazionale riposa l’overtuming, articolando, invece, deduzioni di ordine schiettamente procedimentale.
Secondo l’Ufficio ricorrente, infatti, apparirebbe dirimente il fa l’ordinanza applicativa, che ha individuato quale unica esigenza cautelare que cui all’art. 274, lett. b), cod. proc. pen., non abbia pretermesso di motivare sul punto. La correttezza del mancato espletamento dell’interrogatorio prevent discenderebbe, quindi, dal concreto pericolo di fuga ravvisato dal Giudice p indagini preliminari e argomentato in termini non tautologici o apodittici.
Seconde questa opzione esegetica, qualora un discorso giustificativo di fatta non fosse successivamente condiviso dal giudice dell’impugnazio cautelare, non verrebbe meno, in ogni caso, la ritualità della procedu particolare, in base al principio di tassatività delle nullità, sarebbe insos tesi per cui il Tribunale, andando di contrario avviso, potrebbe rilevare u strutturale dell’ordinanza. Il provvedimento impugnato, nello specifico, avr esteso analogicamente un’ipotesi di nullità che la lettera del codice e la ste rado del sistema cautelare ricollegherebbero esclusivamente all’omessa valutazi della specifica questione. Opinando diversamente, si afferma nel ricors perverrebbe a una condizione di permanente incertezza sulla stabilità provvedimento applicativo, suscettibile di annullamento in base a mere diverge interpretative sull’efficacia dimostrativa del quadro investigativo ov mutamenti degli orientamenti giurisprudenziali.
Peraltro, in concreto, non potrebbe ravvisarsi nessun effettivo vulnus alle garanzie difensive, dal momento che, nel successivo interrogatorio di garan ritualmente espletato, l’indagato si era avvalso del diritto al silenzio, non maggior tempo a sua disposizione per dispiegare le proprie strategie.
Questi profili di censura risultano infondati, ai limiti dell’inammissib
5.1. Nel testo vigente ratione temporis, l’art. 291 cod. proc. pen., prevede, al comma 1-quater (inserito dall’art. 2, comma 1, lett. e), I. 9 agosto 2024, n. 114), che: «fermo il disposto dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prim disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sot alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, s sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, le a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lette a), o
all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».
Il successivo art. 292 – come modificato dalla lett. f), del medesimo art. 2, comma 1, I. n. 114 del 2024, che ha inserito il comma 3-bis prevede poi una specifica sanzione per l’inosservanza del nuovo modulo procedimental «L’ordinanza è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi pr dall’articolo 291, comma 1-quater ».
5.2. La novella codicistica è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale agosto 2024, n. 187 ed è quindi entrata in vigore, in parte qua, ai sensi dell’art. 10 disp. prel. cod. civ., il successivo 25 agosto.
La regola del contraddittorio anticipato deve ritenersi applicabile a t richieste di misura cautelare pendenti a tale data, come sottol condivisibilmente dai primi commentatori e in ossequio ai principi processuali tempus regit actum e del favor rei. Se, con ogni evidenza, il nuovo regime offre una più ampia tutela all’indagato, risulta del pari non revocabile in dub l’actus da prendere in considerazione sia l’ordinanza del Giudice per le inda preliminari, anche avuto riguardo alla specifica topografia della mod legislativa, che è andata a incidere sull’art. 291 cod. proc. pen., disposizioni sul «procedimento applicativo» che il giudicante deve seguir seguito dell’impulso derivante dalla richiesta di misura del pubblico mini Peraltro, depone in tal senso anche l’esegesi del massimo consesso nomofilatt secondo cui, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e no espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una a occorre far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01, che, nell’impossibili postulare una nozione indifferenziata di atto processuale, vieppiù se isolata considerato, focalizza le proprie riflessioni sulle sue «dimensioni tempora relazione alle quali si deve modulare la formula tempus regit actum. Cfr. anche Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260926-01, in tema di interrogato di garanzia e di struttura del rapporto cautelare, la cui vicenda proces compone di fasi autonome). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva – atto che non si esau nel suo puntuale adempimento, ma dispiega i propri effetti nel tempo ed è sem suscettibile di successivo controllo, a presidio della libertà personale, ordine ai presupposti applicativi (salvo il cosiddetto giudicato cautelare) emessa il 12 settembre 2024. La lex superveniens, pertanto, governa la fattispecie processuale oggetto del motivo di impugnazione.
5.3. GLYPH L’inversione dell’ordinaria GLYPH sequenza GLYPH procedimentale GLYPH “misurainterrogatorio” non era sconosciuta all’ordinamento: il legislatore ave
valorizzato un momento di conoscenza anticipata delle ragioni difensive, a fr della potenziale invasività dello strumento cautelare e delle sue conseg indirette anche in danno di terzi soggetti, anticipando l’esplet dell’incombente con riferimento all’applicazione di misure nel procedimento materia di responsabilità amministrativa degli enti (art. 47, d.lgs. 8 giugn n. 231) e alla sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio ( comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 7, I. 16 aprile 2015, n.
La recente riforma – prevedendolo come ordinaria forma procedimentale, ma senza generalizzarlo completamente, anzi con assai ampia casistica derogator ha esteso questo modello “a contraddittorio anticipato” a tutti i casi in risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”. A all’intervento sulle cadenze ordinarie del procedimento applicativo, si è, d tenuto conto di situazioni rispetto alle quali non era possibile l’interl preventiva con l’indagato, tra cui, lo si ripete, il pericolo di fuga (cfr. illustrativa al d.d.l. A.S. 808, § 2.2). D’altronde, la garanzia costituz diritto di difesa non esclude che il legislatore possa darvi attuazione diverso, tenuto conto dei diversi contesti procedimentali (Sez. U, n. 1727 26/03/2020, Salvati, Rv. 279281-01. Cfr., altresì, Corte cost., sentt. n 24/03/1997 e n. 32 del 10/02/1999, e Sez. U, n. 3 del 28/01/1998, COGNOME, 21058, nonché la citata Sez. U, COGNOME, che rimarcano il ruolo dell’interrogato garanzia, consacrato quale diritto inviolabile, ex art. 13 Cost., del cittadino in vinculis).
È stata così mutuata dai consimili istituti già presenti nell’ordinam duplice funzione di consentire al (potenziale) destinatario della misura valere le proprie ragioni prima dell’adozione (eventuale) del provvedimento regolare conseguentemente l’obbligo motivazionale del giudice emittente, ten da subito a confrontarsi con le deduzioni difensive. Non si tratta, nondime una palmare riproduzione delle precedenti disposizioni, dal momento che il novum normativo si connota per non marginali peculiarità: l’ambito rigidam circoscritto in relazione solo a talune specifiche esigenze cautelari e la di – che non pare meramente lessicale, richiamandosi fasi diverse del momen deliberativo – tra le due previsioni, in base alle quali il giudice procede, p attiene alla citata misura interdittiva, «prima di decidere sulla rich pubblico ministero», mentre, secondo la Novella, «prima di disporre la misur Non a caso, l’ordinanza cautelare che dovrà contenere, sempre a pena di nul ai sensi del comma 2-ter dell’art. 292 cod. proc. pen., come interpolato dall Novella, anche «una specifica valutazione degli elementi esposti dalla per sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio».
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In tal modo, risulta tratteggiata una fattispecie processuale complessa, quale il contatto anticipato con il (possibile) destinatàrio del provved restrittivo costituisce un elemento fondante, e non solo cronologicam antecedente, l’esercizio del potere cautelare, in quanto concorre a confer ovvero, al contrario, a obliterare – il convincimento interinale del giu discendente da una illustrazione unilaterale dei fatti di causa e delle cons da trarne in punto di diritto; d’altronde, qualora il giudice per le indagini p fosse già pervenuto alla determinazione di rigettare la richiesta del pu ministero, non potrebbe certo razionalmente presumersi, sulla scorta della s lettera della legge ed anche a tutela del segreto investigativo, la permane dovere di procedere comunque all’interrogatorio.
Questo schema procedimentale si arricchisce di un ulteriore requis negativo: il giudizio di (in)sussistenza di esigenze cautelari ostative, qual preclusivo rispetto all’attivazione del contraddittorio preliminare, prescindere dalle specifiche richieste e indicazioni sul punto da parte del p ministero. Invero, il principio della domanda cautelare preclude al giud possibilità di mutare il fatto posto a fondamento della imputazione provvi ovvero di disporre misure più gravi di quelle richieste, ma non impedisce, in sede di impugnazione de libertate, di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica né di ravvisare gli indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari per diverse o ulteriori rispetto a quelle prospettate dall’organo di accusa (S 36255 del 30/06/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 28525 del 08/9/20 Signore, Rv. 279643-01; Sez. 3, n. 43731 dell’8/9/2016, COGNOME, Rv. 26793 01; Sez. 3, n. 29966 del 1/4/2014, C., Rv. 260253-01). Anzi, si è condivisibil ritenuto che sia precipuo compito del giudice la valutazione della sussisten presupposti – gravi indizi ed esigenze cautelari – a prescindere dagli s contenuti della richiesta; ogni ipotetica previsione di nullità, infatti, rig l’ordinanza applicativa, ai sensi dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., richiesta del pubblico ministero (Sez. 1, n. 36255 del 2023, cit.; Sez. 6, del 03/10/2017, La Selva, non mass.; Sez. 2, n. 6325 del 21/11/2006, dep. 20 Chaoui, Rv. 235826-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.4. Il riesame di una misura cautelare personale, secondo la consoli opinione in letteratura e in giurisprudenza, che il Collegio intende ribadi mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, preordinato al verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento cautelare U, n. 26 del 05/07/1995, COGNOME, Rv. 202015-01; Sez. 2, n. 7327 16/12/2023, Cannalire, non mass.; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, R 266294-01; Sez. 5, n. 5664 del 24/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 216240-01
Il tribunale, pertanto, può annullare o riformare in senso favor all’imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni dive da quelle indicate nella motivazione dell’ordinanza cautelare (Sez. 5, n. 4006 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314-03; Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, R 273384-01). Tale impugnazione permette all’indagato di ottenere un pie controllo giurisdizionale sulla legittimità, sulla coerenza con le eme investigative e sull’adeguatezza del provvedimento applicativo; la funzion strumento per rimuovere gli effetti pregiudizievoli del provvedimento impugna e, soprattutto, la natura di “puro gravame” implicano, infatti, la di dell’intera vicenda storica e processuale da parte del giudice dell’impugna cautelare di merito, nel cui sindacato rientra inequivocabilmente la comp verifica ex post, nella pienezza della giurisdizione di merito e secondo la meccanic delineata dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., della sussistenza d presupposti richiesti dalla legge per l’applicazione della misura, senza part vincoli – salva l’immodificabilità in deterius sul piano della cognizione e della decisione (cfr. Sez. 1, n. 4172 del 17/06/1996, COGNOME, Rv. 205493-01, seco cui il riesame è diretto al controllo dei presupposti formali e sostanziali dell cautelare e con esso sono, quindi, deducibili – e rilevabili di ufficio – i vi del provvedimento coercitivo. Secondo Sez. 3, n. 37608 del 09/06/202 COGNOME, Rv. 282023-01, in tema di misure reali, il cosiddetto effetto devo del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a va indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relati presupposti del sequestro).
5.5. Il tribunale potrebbe, in astratto, anche intervenire sul merito ca avvalendosi dei propri poteri di integrazione dell’apparato motivazionale, san le carenze argomentative del provvedimento gravato (Sez. 3, n. 3038 14/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285747-01; Sez. 6, n. 10590 de 13/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272596-01). Questo potere-dovere tuttavia, non opera in caso di motivazione mancante o apparente, quale quella consiste in vuote formule di stile, priva di qualsiasi riferimento contenutis enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, n. 06/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271925-01; Sez. 2, n. 46136 del 28/10/201 COGNOME, Rv. 265212-01).
Nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di riempire di contenuti un pa motivazionale meramente tautologico, ma di individuare le conseguenze di una radicale e dernolitoria rilettura ad opera del Tribunale del riesame d informativi che avevano fondato l’affermazione di sussistenza del pericolo di da parte del Giudice per le indagini preliminari.
Venuta meno – retrospettivamente ma ex tunc, stante il rapporto di compenetrazione tra il provvedimento genetico e il suo successivo riesame sussistenza del pericolo di fuga, emerge una causa originaria e strutturale di dell’ordinanza applicativa. Come accennato, infatti, secondo il comma 3-bis dell’art. 292 cod. proc. pen., recentemente introdotto, «l’ordinanza è nulla è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1-quater». Al contrario di quanto ipotizzato dalla Procura ricorrente, non siamo in prese alcuna impropria estensione analogica di una norma di stretta interpretazion parte del Tribunale: la sanzione processuale è espressa (e, pertanto, piena rispettosa dei limiti imposti all’interprete dall’art. 177 cod. proc. pen.) ritenuta insussistente la specifica esigenza cautelare legittimante la di speciale, risulta inevitabilmente priva di fondamento giuridico anche la d all’ordinaria anticipazione del contraddittorio.
Mutuando le riflessioni a suo tempo espresse in tema di obbligo del giud per le indagini preliminari di procedere all’interrogatorio dell’indagato, decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di una m personale cautelare interdittiva, la nullità di ordine generale per violaz diritto di difesa, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., deve essere qualificata come a regime cosiddetto intermedio (cfr. Sez. 6, n. 241 24/05/2000, Corea, Rv. 217318-01, che aveva puntualizzato in motivazione: «La norma non prevede alcuna specifica sanzione in caso di inadempimento. Ciò non significa tuttavia che l’obbligo possa essere impunemente disatteso. La inosservanza viola, infatti, il principio del contraddittorio, vulnera il esercizio del diritto di difesa, poiché priva l’imputato del diritto interrogato dal giudice sui fatti che formano oggetto d’imputazione, di cono gli elementi di prova a suo carico e, ove possibile, le relative fonti, di proprie difese prima di essere attinto dalla misura cautelare»).
Questa nullità, peraltro tempestivamente eccepita con il primo atto utile potrebbe essere esclusa solo perché il giudice emittente aveva affermato maniera non corretta, come emerso dagli esiti della catena impugnatoria sussistenza di una circostanza derogatrice. Sostenendo che un passag argomentativo purchessia (che non esondi nel puro espediente retorico) valg superare ogni possibilità di contestazione da parte dell’indagato, si finir sterilizzare irragionevolmente il perimetro cognitivo del giudice del riesa espropriare l’indagato di una basilare garanzia attribuitagli dalla l conformità con i principi costituzionali.
La nuova norma, invero, al contrario della disciplina dell’interrogato garanzia “posticipato” ex art. 294 cod. proc. pen., costruisce un’architettu procedimentale che postula testualmente, come prerequisito per l’emissione de
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misura personale, l’interlocuzione preventiva con il suo destinatario, salve ampie) deroghe pure previste. Non si verte, in questo caso, come nel dis schema di cui agli artt. 302 e 306 cod. proc. pen., intorno a una causa di ine della misura (sopravvenuta rispetto all’emissione e all’applicazione del v cautelare e che opera sul diverso piano della persistenza della misura stess viene, invece, in rilievo l’accertata inesistenza originaria di un pre fisiologicamente legittimante il titolo cautelare. E, come detto, la veri presupposti che consentono l’adozione della misura costituisce esattame l’oggetto della richiesta di riesame (cfr. Sez. U, COGNOME, cit.; Sez. U 17/04/1996, Moni, Rv. 205255-01; Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, COGNOME, R 286202-01; Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, COGNOME, Rv. 271366-01; Sez. 4, 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294-01; Sez. 3, n. 809 del 17/02/2000 Demo, Rv. 216065-01).
Non è mai stato revocato in dubbio, peraltro, che lo scrutinio del ri ricomprendesse anche la sussistenza delle esigenze cautelari (cfr., ex pluribus, Sez. 3, n. 43571 del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285220-01; Sez. 3, n. 15980 16/04/2020, COGNOME, Rv. 278944-02), e tale principio non può che mantene intatta tutta la sua evidente validità anche quando tale sussistenza costit elemento negativo della fattispecie processuale.
5.6. La fondatezza di tali conclusioni prescinde dai successivi concreti s procedimentali e non può essere contraddetta dalla indubitabile possibili avvalersi del diritto al silenzio in sede di interrogatorio (anticipato o p che sia). L’interessato deve essere necessariamente posto nelle condizio svolgere appieno le proprie difese e rimane, poi, rimesso alle sue incensu determinazioni discrezionali individuare le modalità concrete dell’esercizio mancato esercizio – di questo diritto, apprezzando insindacabilmente gli defensionali che le diverse opzioni potrebbero offrirgli. L’iniziale omi dell’imprescindibile incombente non potrebbe certo costringere l’indaga controdedurre puntualmente rispetto all’imputazione provvisoria, rinunciand a priori alle proprie legittime strategie, a pena di vedere caducato il proprio ad eccepire la nullità (cfr. Sez. 6, n. 26929 del 15/03/2018, Cecchini, Rv. 2 01, in tema di misura interdittiva ex art. 289, comma 2, cod. proc. pen.).
Poiché sussiste un’originaria causa di nullità dell’ordinanza del Giudice indagini preliminari (apprezzata all’esito della verifica, di legalità e di m corretto uso del potere cautelare, in sede di riesame), l’interrogatorio pre assume un ruolo non altrimenti surrogabile. Non appare, pertanto, in ter neppure la giurisprudenza che afferma, in relazione all’applicazione di una m cautelare interdittiva disposta in accoglimento dell’appello del pubblico mini la non necessità del previo interrogatorio dell’indagato, in virtù del contrad
già sviluppatosi nel procedimento di impugnazione (cfr., da ultimo, Sez. 14958 del 05/03/2019, Orlando, Rv. 275538-01. Sulla infungibili dell’interrogatorio di garanzia, mezzo del tutto tipico, indispensabile per l dell’indagato e non sostituibile con altre procedure di audizione del sottop in vinculis, cfr. le citate Sez. U, COGNOME e Sez. U, COGNOME).
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 9 gennaio 2025.