Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2216 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2216 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Lavello il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 29/07/2025 del Tribunale di Potenza
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentito il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori, AVV_NOTAIO del foro di Bari e AVV_NOTAIO del foro di Potenza, che hanno chiesto l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 luglio 2025, il Tribunale di Potenza ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Potenza il 24 giugno 2025, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui ai capi di incolpazione provvisoria 1 (associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e di vari reati contro il patrimonio, con il ruolo di capo e coordinatore delle attività illecite), 21 (riciclaggio di danaro tramite
società controllate), 25 (attribuzione fittizia di società ex art. 512-bis cod. pen.).
Propone ricorso l’indagato tramite i difensori di fiducia sulla base di sei motivi.
2.1 Violazione di legge (artt. 125, 546, lett. e, 292, comma 2, lett. c, 273 cod. proc. pen.) e nullità insanabile dell’ord inanza per la mancanza di valutazione autonoma degli atti di indagine, interamente richiamati senza rielaborazione critica, alla stregua delle argomentazioni difensive tese a contrastare l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
2.2. Nullità dell’ordinanza per omesso svolgimento dell’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1quater cod. proc. pen., avendo il tribunale erroneamente ritenuto che -escluso il pericolo di fuga -la valutazione circa la sussistenza di un pericolo di inquinamento probatorio, al fine di fondare la deroga all’espletamento dell’interrogatorio preventivo , dovesse essere fatta in via unitaria per tutti gli indagati per i quali era stata richiesta la misura cautelare, ritenendo unica e prevalente l’esigenza di mantenere riservata l’iniziativa cautelare e di evitare in tal modo un possibile pregiudizio alla sua efficacia; interpretazione contrastante con le garanzie difensive sottese al l’introduzione nel sistema processuale del nuovo istituto , in quanto l’esecuzione della misura senza interrogatorio di garanzia doveva essere limitata ai soli soggetti per i quali tale esigenza cautelare era stata reputata sussistente ex ante dal gip e ex post dal Tribunale.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 192 cod. proc. pen.; 157 e 512bis cod. pen.) circa il rigetto dell’eccezione di improcedibilità dell’azione penale in ordine alle condotte di intestazione fraudolenta, contestate al capo 25, per decorso del termine prescrizionale, posto che lo stesso Tribunale aveva indicato nel 2015 l’attribuzione simulata di quote ad un prestanome e lo status di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 546, lett. e, 125, 267 e segg., 63, comma 2, 64, comma 3bis , 191, 178, 350, comma 2, 6 e 7, 363 cod. proc. pen.).
L’eccezione difensiva di inutilizzabilità della conversazione, captata all’interno della vettura dell’ AVV_NOTAIO, tra quest’ultimo e il COGNOME era stata erroneamente disattesa, non considerandosi che lo strumento intercettivo era stato predisposto al di fuori dei limiti consentiti dall’art. 267 cod. proc. pen. , in quanto il soggetto captante non era terzo
estraneo al colloquio (il COGNOME era un appuntato dei Carabinieri che aveva predisposto il dispositivo di registrazione, su incarico del PM) ed era consapevole dell’intercettazione ; era mancato, inoltre, il requisito della spontaneità dei riferimenti effettuati dagli interlocutori.
Il COGNOME, il quale aveva accusato il COGNOME delle condotte illecite in esame, era già indagato all’epoca dei fatti e doveva essere altresì destinatario delle garanzie processuali previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.
In ogni caso, trattandosi di un’intercettazione ambientale , era indispensabile il decreto autorizzativo del AVV_NOTAIO.
5.5. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 546, lett. e, 125, 192, 292, lett. d, cod. proc. pen., 416, primo e secondo comma cod. pen., 648bis cod. pen.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il gip non aveva affrontato il tema della gravità indiziaria per le ipotesi criminose diverse da quelle articolate nei capi 1, 22, 23 e 25, arrestandosi al profilo preminente della insussistenza delle esigenze cautelari, con la conseguenza che le condotte contestate non potevano considerarsi fine o mezzo del patto associativo; la fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen. non era stata altresì contestata al COGNOME ed al COGNOME, estranei al sodalizio ma indicati quali originari possessori del danaro, di cui ritornavano ad avere la disponibilità dopo l’attività di ripulitura e mascheramento.
Le argomentazioni difensive sul punto -ossia sull’oggetto e sul contenuto del pactum sceleris – non erano state esaminate. Era emerso, al contrario, uno stato di soggezione e di subordinazione morale del ricorrente rispetto ai COGNOME nonchè l’assenza di qualsiasi forma di cooperazione criminosa con le famiglie COGNOME e COGNOME, come rilevato da una pluralità di colloqui esplicativi della volontà del COGNOME di non intrattenere alcun contatto con la malavita organizzata. Infine, era priva di supporto probatorio l’affermata consegna delle somme di provenienza illecita da parte del gruppo dei cerignolani al COGNOME per effettuare operazioni manipolative di ripulitura del danaro.
5.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla attualità e concretezza del pericolo di recidiva, trattandosi di fatti commessi oltre cinque anni prima della decisione cautelare (il delitto di intestazione fittizia si era prescritto, il patto associativo era cessato nel 2020, il riciclaggio era stato contestato fino al 2020); il ricorrente, inoltre, era incensurato, non ricopriva cariche pubbliche e non aveva procedimenti penali pendenti, con azzeramento
di margini di operatività per i l congelamento dell’intero patrimonio a seguito dell’intervento cautelare ex art. 321 cod. proc. pen.
Anche la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico era stata esclusa senza motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve esaminarsi in via preliminare e assorbente il secondo motivo di ricorso da ritenersi fondato.
L’eccezione di nullità dell’ordinanza impositiva della misura cautelare per omesso svolgimento dell’interrogatorio preventivo di cui all’art. 291, comma 1 -quater , cod. proc. pen. precede infatti ogni valutazione in merito al provvedimento del tribunale del riesame per i profili ulteriormente denunciati (autonomia della decisione rispetto alle conclusioni del Gip e alla richiesta del PM; ricostruzione del quadro indiziario secondo criteri logici e coordinate giuridiche; sussistenza delle esigenze cautelari).
La questione è stata esaminata alle pagine 353 e 354 dell’ ordinanza impugnata.
In premessa il Tribunale richiama la giurisprudenza di legittimità circa ‘la ricaduta de lla nuova disciplina nell’ipotesi tutt’altro che remota e, anzi, prevalente, di provvedimenti cautelari adottati per più titoli di reato, taluno dei quali soltanto riconducibile a quelli che consentono la deroga della necessità dell’interrogatorio preventivo; ovvero, di provvedimenti cautelari adottati nei confronti di più soggetti per i quali siano ravvisati gravi indizi di colpevolezza per diverse ipotesi di reato e/o paventate esigenze cautelari di natura diversa, taluna soltanto delle quali tali da consentire la deroga alla regola tendenzialmente generale’ ; dichiara altresì di aderire alla conclusione secondo cui in tal caso ‘il giudice non possa procedere separatamente per singole contestazioni di reato e debba, invece, provvedere sulla complessiva richiesta del PM seguendo lo schema procedimentale imposto dal titolo di reato che fonda la deroga alla regola generale dell’interrogatorio preventivo’.
In realtà, la questione è ad oggi dubbia e per la corretta interpretazione della nuova disciplina sono state investite le Sezioni Unite che a breve si pronunceranno sulla seguente questione di diritto: se il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1 -quater , cod. proc. pen., possa effettuare l’interrogatorio successivo anche nei
confronti dei coindagati destinatari di misura personale per reati per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo.
La premessa in diritto non ha trovato, tuttavia, adeguato riscontro motivazionale nella disamina del caso concreto.
Sostiene, infatti, il Tribunale che sussiste il rischio di alterazione del materiale probatorio nei confronti di NOME COGNOME e che tale circostanza induce a ‘effettuare una valutazione unitaria dei pericula libertatis per tutti gli indagati, attesa la sussistenza di un pericolo di inquinamento probatorio alla luce delle condotte tenute sia dai COGNOME/ COGNOME che dal COGNOME e dallo stesso COGNOME.
Nel ragionamento del giudice del riesame non vi è alcun riferimento alla connessione fra reati o al collegamento probatorio che, rispetto alla posizione del COGNOME, giustificherebbero la deroga in argomento. Non si indica, cioè, quale reato contestato al COGNOME sia connesso ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. con quelli oggetto di incolpazione nei confronti del ricorrente; non si fa cenno, inoltre, alla unicità della fonte di prova in relazione ad una pluralità di reati ovvero alla prova di un reato che influisca su quella di un altro reato (art. 371, comma 2, lett. b e c, cod. proc. pen.).
In definitiva, la deroga dovrà essere verificata per gli aspetti peculiari che caratterizzano il COGNOME, rispetto ai reati per i quali è stato emesso il titolo cautelare senza il preventivo espletamento dell’interrogatorio ; in caso di riscontrata esistenza di connessione tra reati o di collegamento probatorio e -si ribadisce solo all’esito di tale disamina , il Tribunale dovrà confrontarsi con il decisum delle sezioni unite che interverrà medio tempore .
L’ordinanza impugnata deve , quindi, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza, non senza evidenziare che la tecnica redazionale del provvedimento, contenente la sovrabbondante trascrizione di atti d’indagini, non consente un’agevole individuazione dei punti salienti della decisione; sono assorbite le altre censure, per le ragioni indicate in premessa.
P.T.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all ‘ art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME