Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8760 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8760 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di: NOME COGNOME (cui 07a139u) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2025 del Tribunale del Riesame di Palermo
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Palermo, in riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, ha annullato il provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere dell’indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 624 -bis , 625 n. 2 e n. 5, 56 cod. pen. ritenendo che non sussisteva il presupposto del pericolo di fuga che aveva giustificato l’applicazione della pred etta misura senza il previo espletamento dell’ interrogatorio.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, articolando un unico mopaese, èil quale assume che non è adeguatamente motivata poiché ha omesso di considerare elementi oggettivi emergenti ex actis che depongono nel senso della sussistenza
in concreto del pericolo di fuga ( id sunt : l’indagato è un nomade di incerta nazionalità e data nascita, non ha una precisa residenza nel nostro paese, è privo di lavoro e, quindi, non ha alcun riferimento stabile con una determinata realtà territoriale). Dacché, secondo la prospettazione del ricorrente, è probabile che l’indagato stesso si sottrarrà al processo e all’esecuzione pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile.
Come noto, ai sensi dell’art. 291, comma 1 -quater , cod. proc. pen., introdotto dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, « prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale ».
Nel caso in esame , la deroga alla regola generale dell’interrogatorio preventivo all’applicazione della misura cautelare personale è stata giustificata dall’ordinanza genetica sul presupposto della sussistenz a del pericolo di fuga, mentre il provvedimento impugnato ha ritenuto, accogliendo il ricorso dell’ indagato, che non sussistesse tale periculum , dichiarando di conseguenza la nullità della misura disposta.
Le valutazioni a tal fine compiute dal Tribunale del Riesame sono congruamente argomentate e con esse il Pubblico Ministero non si confronta in maniera adeguata.
Invero, la decisione censurata ha evidenziato che l’ordinanza applicativa della misura ha desunto il pericolo di fuga dalla condotta di resistenza a pubblico ufficiale che, pur in sé grave, non era volta a far ritenere che il NOME intendesse così sottrarsi in via definitiva all’esecuzione della pena bensì, piuttosto, a evitare nell’immediatezza il controllo di Polizia Giudiziaria.
La stessa pronuncia impugnata ha sottolineato che l’indagato ha indicato in sede di giudizio direttissimo il suo indirizzo di residenza anche ai fini dell’esecuzione della misura custodiale domiciliare, così smentendo la prospettazione per la quale sarebbe privo di fissa dimora.
Il Tribunale del Riesame ha altresì sottolineato, con logico incedere, che, anche in considerazione del reato ascritto, è solo congetturale la prospettazione per la quale l’indagato godrebbe di una rete di protezione e appoggi, o opererebbe in un contesto associativo.
D’altra parte, ha soggiunto l a medesima ordinanza impugnata che la modestia condizioni di vita esclude che l’indagato possa disporre delle ingenti risorse necessarie per finanziare una latitanza.
A fronte di tale logica motivazione è allora precluso qualsivoglia sindacato in questa sede di legittimità, essendo stato da tempo chiarito da questa Corte che l’insussistenza (e, correlativamente, la sussistenza) delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato ( ex aliis , Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, COGNOME, Rv. 201177). Principio che deve ritenersi applicabile anche con riferimento alla motivazione relativa alla necessità, o meno, dell’interrogat orio preventivo per la sussistenza dei pericula di fuga, di inquinamento probatorio (e di reiterazione dei reati), atteso l’espresso riferimento operato dall’art. 291, comma 1quater , cod. proc. pen. all’art. 274 del medesimo codice.
Il ricorso del Pubblico Ministero deve dunque essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Così è deciso, 28/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME