Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26921 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26921 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Poggiomarino il 10/11/1964
avverso l’ordinanza del 24/03/2025 del Tribunale di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, in funzione di riesame, con ordinanza 24/03/2025, annullava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Salerno in data 21/02/2025, che aveva disposto la misura cautel degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME per i reati asc ritenendo che l’applicazione della deroga alla disciplina generale di cui 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prevede l’interrogatorio preventivo, deve essere disposta avuto riguardo alle ipotesi di reato ritenute dal gi non alla richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministero.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha interpo ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui de
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osse che, nei procedimenti cautelari con reati plurisoggettivi e con pluralità di l’applicazione della deroga alla disciplina generale di cui all’art. 291, com quater, cod. proc. pen., che prevede l’interrogatorio preventivo, deve ess disposta avuto riguardo alla richiesta cautelare avanzata dal pubblico ministe non alle ipotesi di reato ritenute dal giudice; che, invero, l’opposta so determinerebbe una anticipazione di giudizio da parte del giudice; che, peral nel senso prospettato dal Giudice per le indagini preliminari depone anche disciplina di cui all’art. 289, comma 2, cod. proc. pen., che stabilisce c caso di emissione della misura interdittiva, in luogo della richiesta di coercitiva avanzata dal pubblico ministero, il giudice non debba far ricor preventivo interrogatorio prima di decidere sulla richiesta cautelare; analogamente, il principio della domanda cautelare impronta anche la discipli dell’interrogatorio preventivo, atteso che la competenza del giudice pe indagini preliminari collegiale si determina sulla base della richiesta di avanzata dal pubblico ministero.
Denuncia, poi, la contraddittorietà della motivazione, atteso che, pe verso, il Tribunale del riesame ha ritenuto che, nel caso di specie, per att reati non ostativi nella disciplina prevista per quelli ostativi, non p operare il criterio della connessione di cui all’art. 12 cod. proc. pen. e, verso, ha affermato che, quando ad un singolo indagato siano attribuiti sia ostativi che reati non ostativi, deve prevalere il disposto normativo di cui 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., con la conseguente attrazione del reato non ostativo nella disciplina del reato ostativo; che la nuova disciplina applicata nei confronti di altra coindagata, NOME COGNOME alla quale contestato un reato ostativo e diversi altri reati non ostativi, nemmeno col ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. con il primo, confermando la misura caut disposta senza il preventivo interrogatorio; che, viceversa, con riferimen altro coindagato, NOME COGNOME il Tribunale del riesame, dopo aver escl la sussistenza della gravità indiziaria rispetto al reato ostativo, a l’ordinanza cautelare, ritenendo che il venir meno del reato ostativo, idone attrarre a sé la disciplina dei reati non ostativi, travolgeva l’int cautelare, impedendo qualsiasi vaglio in ordine agli altri reati per l’ordinanza era stata emessa.
Osserva, altresì, che il Tribunale del riesame ha coniato un procedimen atipico non previsto dalla legge, consistente, di fatto, nella ostensione al della camera di consiglio del giudice per le indagini preliminari, che per ta diventa pubblica, atteso che con ogni evidenza procedere all’interrogat
preventivo, a fronte di una richiesta cautelare avanzata dal pubblico minis anche per reati ostativi, significa anticipare agli indagati, convocati interrogatori, che nei loro confronti pende una richiesta cautelare per ti reato rientranti nel catalogo di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. pr rispetto alla quale il giudice per le indagini preliminari ritiene di quantomeno una riqualificazione e verosimilmente ha già escluso la sussistenz delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. a) e b), cod. proc. pe ogni caso, il Tribunale del riesame non si è confrontato con il tema d possibilità o meno per il giudice per le indagini preliminari di accogliere al dell’espletato interrogatorio ed in presenza delle esigenze cautela prevenzione speciale la richiesta cautelare in relazione a titoli di reato oggetto dell’originaria contestazione del pubblico ministero, così sovvertendo fatto, il proprio originario convincimento anticipatamente osteso; che nemmen si è confrontato con il tema relativo ai confini entro i quali deve muo l’interrogatorio preventivo, cioè, se debba riguardare tutte le imputazioni quelle relative ai reati per i quali intende emettere la misura.
Rileva ancora il ricorrente che l’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. va interpretato nel senso che richiede un nesso relazionale prognostico rispet futuri e probabili reati che l’indagato, anche se iscritto nel registro delle n reato per un titolo non rientrante nelle categorie in deroga, sia pro commettere, anche diversi da quelli oggetto della richiesta e dell’ordin cautelare, ma compreso tra quelli ostativi, valutazione questa effettuata base di elementi ulteriori, quali la capacità a delinquere, i precedenti pe rapporti tra le parti ed il comportamento della persona offesa; che conseguenza, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto motivare sulla sussistenz del pericolo di reiterazione di reati, seppur diversi da quello riconosciu Giudice per le indagini preliminari, rientranti nel catalogo di cui all’a comma 2, lett. a), cod. proc. pen., peraltro, oggetto dell’originaria contest di cui all’art. 416-bis cod. pen.; che, invero, proprio con riferimen posizione del COGNOME, deve evidenziarsi che l’indagato, oltre che concorrer plurimi reati di intestazione fittizia e di truffa ai danni dello Stato, è so stretti rapporti delinquenziali con NOME COGNOME ed il di lui figlio NOME COGNOME, il Tribunale del riesame ben avrebbe potuto rinvenire le esige cautelari di prevenzione speciale con riferimento a reati rientranti previsione di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., al di là specificamente oggetto di cautela, in ragione della elevata capacità a delinq dell’indagato, desumibile dai rapporti stringenti con i due coindagati di cu detto.
Osserva, inoltre, che nel caso di richieste di misura caute
oggettivamente o soggettivamente complesse il criterio da utilizzare è quello cui all’art. 12 cod. proc. pen., alla luce del quale i reati non ostativi siano connessi con un reato ostativo, saranno attratti nella disciplina deroga applicabile a quest’ultimo.
In data 30/05/2025 è pervenuta articolata memoria difensiva, con l quale si deduce che la vis attractiva della disciplina del regime cautelare, con contraddittorio differito dell’interrogatorio di garanzia, opera unicamente qua allo stesso soggetto sono contestati reati ostativi e non ostativi, non quando nel medesimo procedimento il pubblico ministero abbia formulato una richiesta di misura cautelare carceraria nella quale siano coinvolti e contesta altri soggetti reati ostativi. In ogni caso, il difensore rileva che non su esigenze cautelari di nessun genere, evidenziando che il Pubblico Ministero ne corso dell’udienza dinanzi al Tribunale del riesame esprimeva parere favorevol all’attenuazione della misura domiciliare con l’obbligo di dimora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
1.1. Rileva innanzitutto il Collegio che non è consentita la deduzione di v di motivazione, ammessi nel giudizio di legittimità solo in relazione alle quest di fatto, mentre il presente ricorso è incentrato su una questione di puro diri
Del resto, questa Corte di legittimità, anche nella sua più autorev composizione, ha avuto cura di precisare che, qualora la quaestio iuris sia correttamente risolta, anche se attraverso un percorso logico-argomentativ errato, le relative doglianze sarebbero comunque inammissibili, tenuto conto ch l’interesse all’impugnazione trova esclusivo fondamento nella errata soluzione una questione giuridica e non nella erroneità degli argomenti su cui riposa soluzione, in ogni caso corretta, della questione (Sez. U, n. 29541 16/07/2020, COGNOME Rv. 280027 – 05, ha ritenuto che, quando la soluzion adottata dal giudice non sia giuridicamente corretta, è necessario dedurre co motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge; Sez. U, n. 155 29/09/2011, COGNOME, Rv. 251495 – 01, che ha precisato che «la soluzione da dar alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa»; 5, n. 34497 del 07/07/2021, COGNOME, Rv. 281831 – 01; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280173 – 01, in motivazione; Sez. 4, n. 47842 d 05/10/2018, L., Rv. 274035 – 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME
268360 – 01, in motivazione).
1.2. Venendo alla dedotta violazione della legge processuale, l’incolpazio provvisoria elevata nei confronti dell’odierno ricorrente è relativa i partecipazione (priva di funzioni dirigenziali o organizzative e comunque apical ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di agli artt. 512-bis, 640-bis, 648-bis cod. pen. e 8 D. Igs, n. 74 del 2000, così riqualificata dal Giudice per le indagini preliminari quella originaria mossa Pubblico Ministero di partecipazione ad un’associazione di stampo mafioso, nonchè alla commissione di plurimi reati fine di intestazione fittizia, emiss di fatture per operazioni inesistenti e truffa ai danni dello Stato.
Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di emettere la mis cautelare senza procedere prima all’interrogatorio dell’indagato, tenuto conto reati ipotizzati nella richiesta cautelare, tra i quali quello ostativo di c 416-bis cod. pen., ritenendo irrilevante l’intervenuta successiva riqualifica di tale reato in quello non ostativo di cui all’art. 416 cod. pen.
Il Tribunale del riesame – avendo sostenuto che la valutazione del ricorrenza delle condizioni che derogano alla regola dell’interrogatorio prevent debba essere fatta dal giudice per le indagini preliminari in relazione non già prospettazione accusatoria del pubblico ministero, ma in ragione delle s determinazioni sia in punto di gravi indizi di colpevolezza, che di esige cautelari – ha annullato in toto l’ordinanza genetica, per violazione del disposto degli artt. 291, comma 1-quater (a mente del quale, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle ind preliminari, «salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’a 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 40 comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale») e 292 comma 3-bis, cod. proc. pen. (che prevede la nullità dell’ordinanza genetica qualora non sia preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articol comma 1-quater, cod. proc. pen.).
1.3. Tutto ciò premesso, il primo profilo che deve essere affrontato è que relativo alla determinazione del regime cautelare da applicare, vale a l’individuazione dei criteri ai quali il giudice deve attenersi per stab procedere o meno all’interrogatorio preventivo. In proposito, il Collegio int dare continuità all’orientamento di legittimità, anche di recente ribadito (Se n. 12034 del 18/02/2025, COGNOME, Rv. 287774 – 01; Sez. 2, n. 5548 de 09/01/2025, COGNOME, Rv. 287575 – 02), secondo il quale non si devAg riferimento alla domanda cautelare, ma alle valutazioni effettuat .s 4ga9gludice
investito della richiesta. Invero, se, da un lato, la domanda cautelare precl giudice la possibilità di mutare il fatto posto a fondamento della imputazi provvisoria ovvero di disporre misure più gravi di quelle richieste, dall’altr gli impedisce, anche in sede di impugnazione de libertate, di operarne una diversa qualificazione giuridica, né di ravvisare gli indizi di colpevolezz esigenze cautelari per ragioni diverse o ulteriori rispetto a quelle prospetta pubblico ministero. Del resto, occorre considerare che rientra proprio nei comp del giudice quello di valutare la sussistenza dei presupposti applicativi misura cautelare, ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., a presci dagli specifici contenuti della richiesta e che l’eventuale nullità sancita d 292, comma 2, cod. proc. pen., riguarda solo l’ordinanza applicativa, non ce la richiesta del pubblico ministero (Sez. 1, n. 36255 30/06/2023, COGNOME massinnata; Sez. 1, n. 28525 del 08/9/2020, Signore, Rv. 279643 – 01; Sez. 3 n. 43731 dell’8/9/2016, COGNOME, Rv. 267935 – 01). Tali principi trovan applicazione anche in sede di impugnazione, in quanto – costituendo il riesa ex art. 309 cod. proc. pen. un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l’adozione provvedimento cautelare (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, COGNOME, Rv. 202015 01; Sez. 2, n. 7327 del 16/12/2023, Cannalire, non mass.; Sez. 4, n. 12995 d 05/02/2016, Uda, Rv. 266294 – 01) – il tribunale può annullare o riformare senso favorevole all’imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di impugnazione, così come può confermar per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell’ordinanza cautel (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314 – 03; Sez. 6, n. 188 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 – 01).
È stato, dunque, condivisibilnnente affermato che non «è possibile ritener che il vaglio del giudice possa essere diversamente modulato in relazione, in u prima fase, ai fini della “scelta del rito” o del modulo procedimentale da segu rispetto ad una seconda fase riservata alla valutazione funditus dei gravi indizi e delle esigenze cautelari ai fini della adozione della misura», per cui volta ricevuti gli atti, il giudice è tenuto a svolgere una valutazione un ispirata ad un criterio uniforme, nel verificare la sussistenza di un adeg compendio indiziario ovvero il ricorso di esigenze cautelari normativamente i grado di derogare alla regola generale dell’interrogatorio preventivo e contempo, di giustificare la adozione del provvedimento restrittivo della lib personale» (Sez. 2, n. 12034/2025, cit.).
1.4. L’eventuale nullità dell’ordinanza genetica, prevista dall’art. comma 3 -bis, cod. proc. pen., qualora non sia preceduta dall’interrogatori preventivo nei casi in cui è previsto, è di ordine generale a regime intermedio ex
art. 178, lett. c), cod. proc. pen., riguardando la violazione del diritto con la conseguenza che deve essere dedotta con l’interrogatorio di garan postumo, nel frattempo svolto, che rappresenta il primo momento utile, ai se dell’art. 182 cod. proc. pen., restando altrimenti sanata. Ne consegue c relativa eccezione è proponibile in sede di riesame, ovvero la nullità è rile d’ufficio dal tribunale, solo se sia stata previamente sollevata in interrogatorio e respinta dal giudice.
1.5. Il secondo aspetto che va analizzato – solo per completezza, ten conto che risulta assorbente la circostanza per cui, non essendo stata eccep nullità dell’ordinanza genetica, ai sensi dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., in sede di interrogatorio di garanzia postumo, la questione non po essere più essere dedotta in sede di riesame o rilevata di ufficio dal Tribuna quello relativo alla disciplina delle ipotesi di imputazioni oggettiva complesse in presenza di una pluralità di reati ascritti allo stesso indagat per alcuni dei quali sia prevista la deroga alla regola dell’interro preventivo, delle ipotesi in cui appaiano frazionate le esigenze cautel relazione ai diversi titoli di reato, qualora sussista il pericolo di reite relazione ad un reato che imponga l’interrogatorio preventivo e quello inquinamento probatorio specifico con riferimento alle ulteriori ipotesi di re infine, delle ipotesi di imputazioni soggettivamente complesse, laddove procedimento riguardi più indagati ai quali è elevata contestazione per r diversi, solo per alcuni dei quali è prevista la deroga all’esplet dell’interrogatorio preventivo. Si tratta di casi, peraltro, frequenti nell che non risultano espressamente disciplinati dalla riforma del 2024 e presentano le stesse criticità, di talchè non vi sono motivi per differenzi disciplina. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rileva il Collegio che la novella di cui alla legge 9 agosto 2024, n. 11 inciso solo sull’art. 291 cod. proc. pen., inserendo il comma 1-quater, che prevede l’interrogatorio preventivo, lasciando inalterato il sistema comples delle misure cautelari, all’interno del quale non vi sono specifiche norme prevedono ipotesi di separazione o “spacchettamento” del procedimento. Ed invero, l’art. 18 cod. proc. pen., che consente la separazione dei process ipotesi ivi elencate, riguarda la fase del giudizio, per cui non può t applicazione nella fase delle indagini preliminari; né, per ovvie ragioni ipotizzarsi una separazione dei procedimenti sull’accordo delle parti, falsariga della previsione dell’art. 18, comma 2, cod. proc. pen. In propos giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che la separazi dei processi è istituto tipicamente processuale, governato da precise rego rito anche in vista di consentire alle parti di avanzare le loro ragion
dunque, può scaturire solo da un vero e proprio provvedimento giurisdizionale adottato dal giudice, nella forma dell’ordinanza e nel rispetto del contradditt che, per sua natura, non può riferirsi alla fase delle indagini preliminari (S n. 12729 del 17/10/1994, Armanini, Rv. 199980 – 01). In particolare, nella fa delle indagini preliminari, quando procede nei confronti di più persone o per imputazioni, è solo il pubblico ministero che è espressamente autorizzato dall’a 130 disp. att. cod. proc. pen. a stralciare talune posizioni (pers imputazioni), per le quali viene esercitata l’azione penale, sì da far conseguir fatto” una separazione del procedimento, atteso che la parte rimessa al giudi passa alla fase processuale, mentre l’altra parte resta nella fase procedimen Trattasi di un potere autonomo del pubblico ministero, che deve esser esercitato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge anche in connessione e che è espressione del generale principio del favor separationis, cui è ispirato il codice di rito, finalizzato a favorire, quando una frazio procedimento sia ormai pervenuta al punto di consentire l’atto che segna passaggio dalla fase delle indagini a quella dei processo, quelle scomposizioni res iudicandae in grado di permettere una pronta decisione; un criterio, dunque, che consente al pubblico ministero, in presenza di indagini complesse collegate, di stralciare talune posizioni relative allo stesso imputato o di riguardanti imputati diversi, in modo da non ritardarne la presa di contatto co giudice. Come risulta evidente, si tratta di un fenomeno che presenta so analogie di facciata con la separazione disciplinata dall’art. 18 cod. proc. pen
Dalle considerazioni svolte consegue che il giudice per le indagin preliminari, a fronte di una richiesta cautelare che contempli imputazio soggettivamente o oggettivamente complesse, non può separare singoli reati o singole posizioni al fine di effettuare l’interrogatorio preventivo laddove prev in quanto non vi sono disposizioni che lo consentono, per cui dovrà f riferimento alla disciplina derogatoria prevista per il reato ostativo, postici l’interrogatorio di garanzia all’esito dell’emissione della misura cautelare.
Del resto, plurimi sono i casi in cui il sistema processuale fa coesis disposizioni che disciplinano in maniera differenziata alcuni momenti procedimentali o processuali in relazione a specifiche e differenti categori reato o di soggetti: in tali casi, confluendo in un unico procedimento più ipo di reato caratterizzate da una differente disciplina, sia per il loro accerta nel corso delle indagini preliminari, che per la loro successiva veri dibattimentale, si è ritenuto debba trovare applicazione il principio d prevalenza della normativa riguardante il reato più grave. Così, a mero tit esemplificativo e senza pretesa di esaustività, in tema di intercettazioni dis all’interno di un procedimento con più indagati, la giurisprudenza di legittimità
affermato che la valutazione del reato per il quale si procede, da cui dip l’applicazione della disciplina ordinaria ovvero di quella speciale per la crimin organizzata va fatta in relazione all’indagine nel suo complesso e non c riguardo alla responsabilità di ciascun indagato (Sez. 2, n. 31440 24/07/2020, COGNOME, Rv. 280062 – 01; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, COGNOME, Rv. 270565 – 01); con rifermento alle misure cautelari, in tema retrodatazione nell’ipotesi di “contestazioni a catena”, l’art. 273, comma 3, proc. pen. stabilisce che «i termini decorrono dal giorno in cui è stata esegu notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave»; con riferimento alla proroga del termine delle indagini preliminari per reati ricomp nelle ipotesi di cui all’articolo 406, comma 5-bis, cod. proc. pen., per i quali non occorre la notifica della richiesta all’indagato, né la fissazione dell’u camerale con la conseguente instaurazione del contraddittorio, si riti pacificamente che tale disciplina si estenda anche ai reati “comuni” contest nello stesso procedimento; con riferimento alla fase dibattimentale, è st sostenuto che la regola dettata dall’art. 190-bis cod. proc. pen., secondo cu procedimenti per i reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la rinnovazione dell’assunzione della testimonianza è consentita solo qualora s necessario sulla base di specifiche esigenze, si applica a tutti i reati ogge medesimo procedimento, anche se alcuni di essi siano diversi da quelli previs dall’art. 51 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3609 del 03/10/2018, dep. 2019, Fur Rv. 275880 – 01; Sez. 1, n. 48710 del 14/06/2016, COGNOME, Rv. 268455 01, in motivazione).
Dunque, va esclusa l’ipotesi di scindere i reati, differenziando quelli quali è imposto dalla legge l’interrogatorio preventivo da quelli per i quali è la disciplina in deroga (Sez. 2, n. 12034/2025, cit.; Sez. 3, n. 1906 15/01/2025, V., non massimata allo stato), essendo attratti i reati non ost nella disciplina derogatoria di quelli ostativi, che inibisce l’esplet dell’interrogatorio preventivo; ciò anche al fine di consentire una gest unitaria del fascicolo, prevalendo – in considerazione della peculiare tipologia reati ostativi – l’esigenza di mantenere riservata l’iniziativa ca complessivamente considerata, sì da preservarne l’efficacia.
Ed invero, anche ragioni di ordine operativo depongono per una siffatt soluzione. In particolare, nel caso in cui si dovesse scegliere di proc all’interrogatorio preventivo limitatamente ai reati per i quali è previsto, s oltremodo improbo per il pubblico ministero, in presenza di imputazioni connesse, selezionare gli atti da depositare, così da rendere ostensibili solo riguardanti i reati non ostativi. Il rischio, dunque, è quello di una i anticipazione della discovery anche in relazione a quei reati per i quali è escluso
l’interrogatorio preventivo, neutralizzando in tal modo in maniera del tu ingiustificata l’effetto sorpresa nell’esecuzione della misura e di consegu determinando un vulnus alla tutela delle esigenze cautelari sottese
Ugualmente non percorribile risulta l’opzione alternativa di emetter l’ordinanza cautelare per i reati ostativi e poi procedere all’interrog preventivo per gli altri titoli di reato, atteso che in questo caso il potrebbe compiere un esame solo parziale delle condotte, qualora le stess fossero relative a fatti tra loro connessi, ciò che impedirebbe una valutaz unitaria, essenziale ai fini della considerazione della loro complessiva gravit relazione alle dedotte esigenze cautelari.
Del resto, è stato condivisibilmente rilevato che «la garanzia costituzion del diritto di difesa non esclude che il legislatore possa darvi attuazione in diverso, tenuto conto dei diversi contesti procedirnentali» (Sez. 2, n. 5548/20 cit., che ha efficacemente richiamato Sez. U, n. 17274 del 26/03/2020, Salvat Rv. 279281 – 01, Corte cost., sent. n. 77 del 24/03/1997 e sent. n. 32 10/02/1999, Sez. U, n. 3 del 28/01/1998, COGNOME, Rv. 210258 – 01, nonché Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 260926 – 01, che rimarcano il ruolo dell’interrogatorio di garanzia, consacrato quale diritto inviolabile, ex art. 13 Cost., del cittadino in vinculis), per cui non deve destare perplessità il fatto che, in presenza di determinati reati, nella comparazione tra le esigenze investigat e quelle difensive, l’interrogatorio di garanzia sia posticipato dopo l’emission titolo custodiale anche per quei reati per i quali avrebbe dovuto trov applicazione la disciplina generale dell’interrogatorio preventivo, essendo soluzione imposta dalla necessità di tutelare la segretezza delle indagi l’effetto sorpresa nella esecuzione del titolo cautelare, oltre che giustificat gravità di taluni dei reati per cui si procede.
1.6. La regola dell’attrazione del reato non ostativo nella disciplina spec prevista per il reato ostativo, tuttavia, non può tradursi in una ínterpretatio abrogans della novella legislativa, per cui è necessario addivenire ad una opzion ermeneutica che riesca a contemperare l’intervento cautelare “a sorpresa” co quello garantito dal “contraddittorio”. Orbene, la soluzione che consente conciliare entrambe le esigenze in gioco, quelle investigative e quelle difens queste ultime chiaramente sottese all’introduzione dell’art. 291, comma quater, cod. proc. pen., a parere del Collegio, è quella di fondare il criter discrimine sulla connessione tra i reati, nel senso che, solo qualora i contestati siano avvinti da una connessione qualificata ai sensi dell’art. 12 proc. pen., ovvero siano probatoriamente collegati ai sensi dell’art. 371, com 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., la disciplina prevista per il reato o applicherà anche ai reati non ostativi, mentre, laddove i reati siano t
insieme in virtù di situazioni del tutto occasionali o da mere ragion opportunità processuale, dovranno essere trattati in modo differente ai f cautelari, non ricorrendo in siffatta ipotesi nessuno degli inconvenienti s evidenziati.
1.7. Nel caso di specie, risulta che sia stata confermata ad opera Tribunale del riesame la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordin reato ostativo di cui all’art. 12, comma 3, d. Igs. 286 del 1998, a carico d coindagati, reato che risulta probatoriamente collegato a quelli contestat COGNOME, ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., in il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reato estraneo al programma associativo, veniva effettuato anche attraverso società compiacenti facenti ca al sodalizio di cui al capo 1) ed emerge dall’attività di captazione autorizza presente procedimento. Dunque, i reati ritenuti dal Giudice per le indagi preliminari nei confronti del COGNOME, pur non essendo ostativi, devono esse attratti nella disciplina derogatoria per le considerazioni sopra svolte, c conseguenza che non doveva essere svolto l’interrogatorio preventivo.
1.8. Del tutto infondata, infine, risulta l’affermazione secondo la qual regime derogatorio, in presenza di esigenze cautelari specialpreventiv opererebbe anche quando il reato per il quale interviene la cautela non compreso tra quelli indicati negli artt. 407, comma 2, lettera a) e 362, comma Iter, cod. proc. pen., atteso che sarebbe sufficiente la sussistenza del pericol reiterazione di un reato compreso tra quelli ostativi, desunta da eleme ulteriori, quali la capacità a delinquere, i precedenti penali, i rapporti tra ed il comportamento della persona offesa. Sul punto, invero, va evidenziato ch una siffatta opzione ermeneutica non fa i conti con il dato normativo, che, c riferimento alla tutela delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. proc. pen., impone che il reato per il quale viene emesso il titolo cautelar ricompreso nel catalogo tassativo di cui agli artt. 407, comma 2, lettera 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., con la conseguenza che dà luogo ad un’ipotesi non consentita di analogia in malam partem. In buona sostanza, il reato ostativo, oggetto dell’ordinanza cautelare, costituisce presuppo ineludibile per l’applicazione della disciplina che deroga alla re dell’interrogatorio preventivo, di talchè – in mancanza – l’emissi dell’ordinanza cautelare è nulla, se non preceduta dall’interrogatorio.
1.9. Le considerazioni svolte impongono l’accoglimento del ricorso nei termini sopra specificati.
Resta solo da precisare che la presente decisione non è esecutiva, atte che, a fronte di un iniziale annullamento dell’ordinanza genetica,
salvaguardato il valore della libertà personale dell’indaàato, fino a che il
Tribunale del riesame non si sia nuovamente pronunciato, non potendosi escludere un nuovo annullamento per ragioni diverse ovvero una riforma
dell’ordinanza in ragione di una diversa valutazione dell’intensità delle esigenze cautelari da tutelare. Diversamente, nel caso di conferma del titolo cautelare,
all’esito del giudizio di rinvio, la decisione sarà immediatamente esecutiva, secondo la regola generale di cui all’art. 588, comma 2, cod. proc. pen. Sul
punto, è ormai consolidato l’orientamento, espresso da questa Corte anche nella sua più autorevole composizione, secondo il quale l’ordinanza con cui il tribunale
del riesame, a seguito di annullamento con rinvio disposto su ricorso del pubblico ministero, confermi l’originaria ordinanza di custodia cautelare, in un primo
tempo annullata dal medesimo tribunale, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, anche in caso di nuova proposizione
di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, COGNOME, Rv.
279092, in motivazione, seguite da Sez. 2, n. 12431 del 11/02/2021, COGNOME
Rv. 280769 – 01, non massimata sul punto; Sez. 2, n. 21826 del 27/04/2022,
Diana, Rv. 283365 – 01, non massimata sul punto; cfr., in termini conformi, Sez. 2, n. 12883 del 15/01/2016, COGNOME, non nnassinnata; Sez. 3, n. 2888 del 19/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258371 – 01; Sez. 5, n. 39029 del 16/09/2008, COGNOME, Rv. 242316 – 01; Sez. 6, n. 20479 del 12/05/2005, Laagoub, Rv. 232264 – 01; Sez. 1, n. 8722 del 03/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 228158 – 01). È stato sostenuto, invero, che in tali casi non trova applicazione per analogia l’effetto sospensivo previsto dall’art. 310, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alle decisioni assunte nell’appello cautelare, in quanto questa ultima norma è «di stretta interpretazione, derogando la stessa al principio generale di cui all’art. 588, comma secondo, cod. proc. pen., per cui le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo» (Sez. U, Giacobbe, cit.).
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2025.