Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7107 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7107 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 107/2025 RegRiesP del Tribunale di Salerno del 16 aprile 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta, altresì, la memoria redatta nell’interesse del ricorrente in data 11 set 2025 dall’AVV_NOTAIO, del foro di Avelligno, con la quale si è insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di contenuto sostanzialmente analogo ad altre adottate in relazioni a ricorsi aventi ad oggetto misure cautelari assunte nell’ambito della medesima indagine penale, il Tribunale di Salerno, operando quale giudice dell’appello cautelare, ha accolto il gravame interposto dal locale Pm avverso i provvedimenti resi dal Gip di quel medesimo Tribunale e con i quali, pur essendo stata riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di diversi soggetti, fra i quali COGNOME NOME, in ordine alla loro partecipazione, spiegatasi attraverso distinte modalità operative, ad un sodalizio criminoso dedito, in particolare, alla commissione di delitti in materia tributaria, in ispecie indebite compensazioni di imposte con crediti inesistenti, non era stata applicata ai predetti alcuna delle misure cautelari – si precisa che nei confronti del COGNOME era stata richiesta la sua sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere – sollecitate dal Pm; ciò in quanto si era ritenuto insussistente il requisito della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della condotte criminose.
Come detto con le ordinanze in questione il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell’appello cautelare, successivamente ad una ampia e documentata disamina della ragioni per le quali sono stati ritenuti ricorrere, anche a carico del predetto indagato, gli elementi gravemente indizianti in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso ed alla esecuzione di taluni dei reati fine che rientravano nel programma dello stesso, ha rilevato diversamente da quanto sostenuto dal AVV_NOTAIO, il quale aveva escluso la attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa sulla base di una serie di indici, sinteticamente riconducibili: al tempo decorso fra la commissione delle condotte ed il momento in cui le misure sono state richieste, alla mancanza di elementi che possano fare pensare alla persistenza sia di condotte criminose ulteriori sia di contatti fra i sodali, al fatto che le modalità operative della frode fiscale fossero legata alla applicabilità di una determinata normativa non più vigente, al fatto che l’attuale ricorrente sia stato attinti da gravi indizi di colpevolezza in relazione ad altre vicende criminose, non è fattore che possa riverberarsi negativamente sui costui in relazione anche alla presente vicenda – che, invece, le esigenze cautelari legittimanti la adozione delle misure richieste erano ancora presenti e ciò anche nei confronti del COGNOME, disponendo, pertanto, a carico di quest’ultimo la misura cautelare della custodia in carcere, subordinando, comunque, la efficacia della stessa all’avvenuta definitività della ordinanza con la quale essa è stata disposta.
In particolare, il Tribunale salernitano ha osservato: che il lasso di tempo esistente fra la cessazione delle condotte e la richiesta formulata dal Pm di adozione delle misure è, in realtà, inferiore all’anno; che la natura sostanzialmente professionale della attività criminosa posta in essere, nelle diverse condotte realizzate dall’indagato ora in esame (si tratta del soggetto che ha promosso e diretto la associazione per delinquere), era tale da far ritenere che il pericolo di reiterazione fosse oltre che concreto anche attuale rendeva comunque verosimile la ricaduta dell’indagato nel crimine.
Il Tribunale ha, pertanto, accolto la impugnazione del Pm ed ha applicato al COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere, subordinandone la efficacia nei termini dianzi indicati.
Avverso la ordinanza emessa nei suoi confronti ha proposto ricorso per cassazione l’indagato in questione.
Il COGNOME ha affidato le proprie lagnanze ad un articolato, ancorché unico, motivo di impugnazione.
Esso è incentrato sulla ritenuta violazione di legge per avere il Tribunale dell’appello cautelare ritenuto di potere disporre la misura cautelare, come in effetti esso aveva fatto con la ordinanza impugnata, senza che fosse stato “completato” dal Gip l’interrogatorio preventivo dell’imputato – che pertanto, non era stato eseguito – senza che ricorresse alcuna delle ipotesi di deroga allo specifico obbligo – sancito dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., come introdotto nel codice di rito per effetto della entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, lettera e), n. 2), della legge n. 114 del 2024 – di procedere all’interrogatorio dell’indagato anteriormente alla applicazione nei suoi confronti della misura cautelare, operazione questa che neppure era stata eseguita da parte del Tribunale che ha emesso la misura ora impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
Deve, preliminarmente, osservarsi che, in occasione dell’avvenuto rigetto della richiesta formulata dal locale Pm, il Gip del Tribunale di Salerno, per come incontestatamente emerge dalla ordinanza ora impugnata, ha chiaramente precisato che a carico, anche, dell’odierno indagato sussistevano i gravi indizi di colpevolezza in relazione alle imputazioni allo stesso provvisoriamente contestate; ha, tuttavia, ritenuto di non dovere disporre a
suo carico alcuna misura cautelare in quanto difettava il requisito della attualità e concretezza delle esigenze cautelari – nella specie riconducibili alla reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per cui si procede – che la misura richiesta dal Pm doveva tendere a preservare.
Per tale ragione, cioè in considerazione dell’avvenuta valutazione positiva operata dal AVV_NOTAIO in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la impugnazione che è stata presentata dall’organo pubblico ha avuto ad oggetto esclusivamente siffatto aspetto, cioè la sussistenza delle esigenze cautelari, avendo ritenuto la competente Procura della Repubblica non in discussione la questione riguardante la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; è per questa stessa ragione che di tale profilo della vicenda che non risulta essere stato oggetto di una qualche confutazione neppure da parte della difesa del COGNOME in occasione dell’avvenuta discussione della impugnazione cautelare presentata dalla Procura della Repubblica di Salerno il giudice che ha deliberato il provvedimento ora censurato si è occupato, rimandando sul punto alle considerazioni svolte sull’argomento dal Gip, che egli ha esaminato e, pur a seguito di esame critico, condiviso (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 22 dicembre 2017, n. 57525, rv 272205).
Ciò, peraltro, è correttamente avvenuto in ossequio al carattere solo parzialmente devolutivo dell’appello cautelare, in forza del quale la cognizione del giudice dell’appello cautelare è limitata, in applicazione, appunto, del principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 maggio 2023, n. 23042, rv 284544; Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 luglio 2010, n. 28253, rv 248135).
La particolarità della vicenda che costituisce il presupposto della censura formulata dal COGNOME alla ordinanza impugnata giustifica, per la migliore comprensione delle ragioni della presente decisione una breve digressione illustrativa della medesima, secondo la descrizione che della stessa è stata operata nella ordinanza medesima e che non è stata oggetto, in detti termini, di alcun rilievo critico dal parte del ricorrente: per come, infatti, riportato dal Tribunale di Salerno, essendo stata fissato per il giorno 20 gennaio 2025 l’interrogatorio preventivo dell’indagato ai sensi dell’art. 291, comma 1 -quater cod. proc. pen., l’indagato non si presentava per renderlo in quanto egli si trovava all’estero – precisamente a Dubai, negli Emirati Arabi – impossibilitato ad abbandonare tale ubicazione in quanto ivi sottoposto a vincolo di permanenza poiché soggetto a procedura di estradizione in relazione ad altre
imputazioni elevate nell’ambito di altri procedimenti penali a suo carico; avendo, tuttavia, il COGNOME dato la propria disponibilità affinché l’incombente fosse espletato con modalità “a distanza” secondo la previsione dell’art. 133-ter, commi 1, 2, 3 e 4, cod. proc. pen., il Gip fissava una nuova udienza per il 17 febbraio 2025, data in cui il Pm avanzava richiesta per attivare gli opportuni contatti finalizzati allo svolgimento dell’interrogatorio utilizzando gli strumenti della cooperazione giudiziaria.
Tuttavia, non si procedeva a tanto – rimanendo, pertanto, incompleta la procedura nel frattempo avviata – posto che, avendo il Gip rilevato che l’interrogatorio in questione deve essere espletato preventivamente alla disposizione della misura, la circostanza che, secondo quanto già in precedenza segnalato, il predetto giudice non riteneva ricorressero gli estremi legittimanti la adozione della misura cautelare, aveva reso non necessario procedere all’interrogatorio del COGNOME.
Tanto considerato, si rileva ora quanto specificamente alla impugnazione presentata dal COGNOME, questi, richiamata la disciplina in materia di adozione delle misure cautelari introdotta a seguito della entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, considerata la attuale non sussistenza di alcuna delle ipotesi derogatorie alla obbligatorietà dell’interrogatorio dell’indagato preventivo alla emissione di misure cautelari a suo carico, ha eccepito la nullità del provvedimento cautelare disposto dal Tribunale in sede di appello cautelare non essendo stato preceduto il provvedimento emesso da tale organo con la ordinanza ora impugnata appunto dall’interrogatorio del COGNOME, sebbene la procedura per la raccolta di esso fosse stata introdotta. A 4/
Ciò avrebbe determinato, in assenza delle condizioni che avrebbero consentito di fare eccezione alla norma AVV_NOTAIO, la violazione del legittimo affidamento del ricorrente sull’espletamento di tale incombente e, di conseguenza, stante la violazione del diritto di difesa del ricorrente, la nullità del provvedimento cautelare, essendo stato questo emesso in assenza delle condizioni procedimentali necessarie.
A tali conclusioni, ad avviso del ricorrente, non solo condurrebbe la giurisprudenza anche di legittimità formatasi anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, in base alla quale era imposta al “Tribunale del riesame in sede di appello del Pm di farsi carico dell’interrogatorio preventivo omesso dal Gip in relazione a specifiche misure” cautelari, ma ciò tanto più dovrebbe valere a seguito della entrata in vigore
della predetta novella normativa recata dalla citata legge n, 114 del 2024, essendo, peraltro, l’incombente processuale esperibile attraverso gli strumenti posti a disposizione delle parti per effetto della disciplina – si richiama il ricordato art. 133-ter cod. proc. pen. – introdotta a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022.
Questi essendo, in sintesi, gli argomenti impugnatori sviluppati dalla difesa del ricorrente con l’atto introduttivo del presente giudizio, rileva la Corte che gli stessi appaiono infondati e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
Partendo dall’esame della normativa invocata dal ricorrente, cioè l’art. 291, comma 1 -quater, cod. proc. pen. si rileva che essa prescrive che, fermo il disposto di cui all’art. 289, comma 2, secondo periodo, del medesimo codice del rito penale – il quale prevede che, nei casi in cui si proceda, in fase di indagini preliminari, per un delitto contro la p. A., la decisione sulla richiesta di sospensione dell’indagato dall’esercizio di un ufficio pubblico o di un pubblico servizio, deve essere preceduta dall’interrogatorio di quello da svolgersi nei modi previsti dagli artt. 64 e 65 cod. proc. pen. – il giudice prima di disporre la misura procede all’interrogatorio dell’indagato nei modi di cui agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen., salvo che ricorrano determinate condizioni, che non mette conto nella presente sede di elencare minutamente, posto che esse non sono pertinenti rispetto alla fattispecie ora in esame.
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Il successivo comma 1 -quinquies del citato art. 291 cod. proc. pen. prevede che, nel caso disciplinato dall’art. 328, comma 1 -quinquies, cod. proc. pen., cioè allorché debba procedersi alla applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, all’interrogatorio preliminare non debba procedere l’intero Collegio investito della potestà decisoria sulla misura in questione ma solamente il Presidente del Collegio medesimo, ovvero uno dei componenti di esso a ciò delegato dal Presidente.
Tanto rilevato si osserva che la doglianza ora articolata dalla difesa del COGNOME appare prospettata sotto un duplice profilo: in primo luogo si contesta la legittimità del procedimento seguito dal AVV_NOTAIO in quanto questi, dopo avere fissato l’udienza per provvedere all’interrogatorio dell’indagato, preliminare alla eventuale adozione di una misura cautelare nei suoi confronti, ha omesso, sebbene fosse stata già attivata la procedura per la rogatoria internazionale, di procedere all’incombente senza che ricorresse alcuna delle ragioni (individuate dal ricorrente nelle seguenti: impossibilità sopravvenuta, revoca del consenso da parte dell’indagato, emersione di una delle eccezioni
ex art. 291, comma 1 -quater cod. proc. pen.), che avrebbero consentito il mancato completamento dell’incombente, avendo ritenuto che non vi fossero gli estremi per disporre la misura richiesta nei confronti del COGNOME; in secondo luogo il ricorrente ha rilevato che l’adito Tribunale di Salerno avrebbe provveduto in violazione di legge nel momento in cui, accogliendo l’appello del Pm avverso il provvedimento del Gip reiettivo della richiesta di adozione della misura cautelare della custodia in carcere a carico del COGNOME, ha disposto la misura in precedenza richiesta senza avere, a sua volta provveduto ad ascoltare preventivamente il medesimo.
Entrambi i profili censori sono infondati.
Nessuna violazione di legge è, infatti, riscontrabile nell’operato del AVV_NOTAIO per non avere proceduto all’interrogatorio preventivo dell’indagato; infatti, la circostanza che il Gip, ancor prima di avere provveduto a sentire l’indagato, si sia convinto nel senso della insussistenza degli elementi che avrebbero potuto giustificare l’adozione della misura nei confronti del COGNOME ha pienamente giustificato (si dovrebbe anzi dire che, in una doveroso ottica di contenimento dei mezzi processuali e di salvaguardia del principio della ragionevole durata del processo, la maturata convinzione del AVV_NOTAIO avrebbe dovuto rendere non soltanto legittima ed opportuna ma doverosa la omissione dell’incombente processuale di cui si parla) il fatto che lo stesso, ponendo anzitempo fine al procedimento incoato, abbia ritenuto di non dovere procedere all’ascolto preventivo del COGNOME.
E’, infatti, di tutta evidenza che lo stesso testo normativo dell’art. 291, comma 1 -quater, cod. proc. pen. ( il quale dispone che “prima di disporre la misura” – … e non già “prima di provvedere sulla richiesta di misura”… – “il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari”) deponga inequivocabilmente nel senso che il Gip debba necessariamente provvedere all’incombente procedimentale del quale si tratta solamente nel caso in cui egli non abbia già, indipendentemente da esso, raccolto elementi in base ai quali egli ritenga di dovere disattendere la richiesta di misura cautelare rivoltagli dal Pm; un diverso ordine di ragionamento comporterebbe un inutile, diseconomico ed ingiustificato appesantimento procedimentale; né si vede come da tale omissione possa scaturire, attraverso quella che il ricorrente definisce una illegittima elusione di un obbligo processuale, un vulnus per il corretto esercizio del diritto di difesa da parte dell’indagato posto che, nel caso in cui questi avesse voluto formulare dei rilievi avverso la adozione della misura cautelare a suo carico, il
fatto che essa non sia stata disposta rende irrilevante il fatto che lo stess non abbia potuto svolgere i suoi argomenti ad opponendum; ove, invece, l’indagato avesse, più genericamente, inteso sviluppare nella sede in esame argomenti a sua difesa aventi uno spettro più ampio delle mera opposizione alla adozione della misura cautelare a suo carico, egli potrà, senza alcuna apprezzabile menomazione del suo diritto di difesa, chiedere di essere sentito nel corso delle indagini preliminari e potrà persino esercitare in forma di · diritto tale opportunità nel momento in cui gli sia stato notificato i provvedimento con il quale gli viene comunicata la chiusura delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen..
Nessuna incidenza ha il fatto che nel caso di specie il Gip avesse, dapprima, ritenuto di dover procedere all’interrogatorio del COGNOME e solo in un secondo momento si sia risolto nel senso della inutilità di tale opzione, posto che nessun apprezzabile interesse al completamento della procedura è ravvisabile, per le ragioni dianzi illustrate, ìn capo all’indagato, ove la stes non sia concretamente prodromica alla applicazione a suo carico di una misura cautelare.
Infondato è anche il secondo corno delle doglianze sviluppate dal ricorrente, atteso che, come questa Corte ha già affermato, e come qui convintamente si condivide, l’applicazione da parte del Tribunale di una misura cautelare coercitiva, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, non deve essere preceduta dall’interrogatorio preventivo dell’indagato previsto dall’art. 291, comma 1 -quater cod. proc. pen., in quanto il diritto all’interrogatorio anticipato ed il diritto di difesa s comunque assicurati dalla possibilità che lo stesso indagato ha di comparire personalmente all’udienza per la trattazione del gravame cautelare e di essere in quella sede interrogato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 31 luglio 2025, n. 28187, rv 288395; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 luglio 2025, n. 27819, rv 288436), dovendo, pertanto, ritenersi che il meccanismo procedurale previsto dall’art. 291, comma 1 -quater, cod. proc. pen. sia previsto per il solo caso in cui la misura cautelare sia adottata nel corso della indagini preliminari ad opera del Gip.
Peraltro, in tale senso, milita anche, ove si dia una lettura sistematica alle norme legislative, il contenuto dell’art. 291, comma 1 -quinquies, cod. proc. pen., il quale, nel richiamare, come già dianzi segnalato, la previsione di cui all’art. 328, comma 1 – quinquies del medesimo codice, si riferisce,
appunto, espressamente alla ipotesi di misura cautelare custodiale emessa nel corso delle indagini preliminari.
Non avendo il ricorrente formulato doglianze diverse da quelle dianzi disattese, il ricorso da lui proposto deve, per le ragioni illustrate essere rigettato, con la conseguente condanna, visto l’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con la derivante piena efficacia della misura cautelare disposta con la ordinanza oggetto della presente impugnazione dal Tribunale di Salerno in qualità di giudice dell’appello cautelare.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente