Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42285 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Durres (Albania) il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 28/05/2024 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha confermato l’ordinanza cautelare emessa in data 14 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, in rinnovazione di quella emessa il 21 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, dichiaratosi contestualmente incompetente, con la quale a NOME è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordin a tre reati di di detenzione a fini di spaccio di un chilogrammo di sostanza del tipo cocaina, commessi nel febbraio 2021.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo con unico motivo violazione di norme stabilite a pena di nullità in relazione all’interrogatorio di garanzia effettuato dal Giudice dichiarat incompetente di cui si deduce la abnormità e comunque la nullità, con conseguente perdita di efficacia della ordinanza custodiale.
Assume il ricorrente che l’interrogatorio di garanzia effettuato in data 6 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari di Genova, dopo che questi aveva emesso la ordinanza custodiale e dichiarato contestualmente la sua incompetenza trasmettendo gli atti alla A.G. di Brescia, non era stato effettuato per rogatoria ed era stato fissato dopo la trasmissione degli atti alla A.G. ritenuta competente, cosicchè tale atto – in relazione al quale il giudice che l’aveva disposto non aveva più alcun potere – non poteva ritenersi sufficiente anche per la nuova ordinanza emessa dal Giudice di Brescia. Né può sopperire tale nullità il richiamo all’art. 26 cod. proc. pen. che riguarda le prove acquisite dal giudice prima che questo si dichiari incompetente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La vicenda procedimentale è così ricostruibile in base alla ordinanza impugnata:
con ordinanza del 21 marzo 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova applicava al ricorrente la custodia in carcere in ordine ai reati ..9 q, sopra indicati, contestualmente dichiarando la propria incompetenza per territorio, indicando quella della A.G. di Brescia;
l’indagato era tratto in arresto il 4 aprile 2024 in forza della predetta ordinanza e sottoposto a interrogatorio di garanzia il successivo 6 aprile da parte dello stesso G.I.P. di Genova;
nella stessa data del 4 aprile il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia rinnovava la ordinanza cautelare nei confronti dell’indagato;
in data 12 aprile la difesa formulava istanza al GIP di Brescia volta ad ottenere declaratoria di cessazione della misura, eccependo la nullità dell’interrogatorio effettuato dal GIP di Genova, territorialmente incompetente, e non rinnovato dal GIP di Brescia, competente.
il GIP adito rigettava l’istanza, provvedimento al quale faceva seguito quello oggi impugnato.
Il Tribunale ha rigettato la deduzione difensiva che ha fatto leva sulla invalidità dell’interrogatorio di garanzia svolto dal Giudice di Genova, ritenendone la sua piena validità in quanto svolto dal Giudice che aveva emesso la ordinanza e non necessario che il Giudice competente, che aveva tempestivamente rinnovato l’ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen., svolgesse nuovo interrogatorio, in assenza di contestazione di fatti nuovi con detta ordinanza, non ravvisando nella incompetenza del Giudice motivo di nullità dell’interrogatorio svolto, né tantomeno abnormità.
Ritiene questa Corte che le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale siano conformi al richiamato autorevole orientamento di Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001, COGNOME, Rv. 219975 che ha affermato che le misure cautelari disposte, a norma dell’art.27 cod. proc. pen., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati all’indagato o all’imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell’ordinanza emessa dal giudice incompetente, argomentando che «secondo l’art. 26 c.p.p., le prove acquisite in violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla competenza mantengono piena efficacia a patto che siano state rispettate le regole sulla loro assunzione e che, trattandosi di incompetenza per materia, esse non consistano in dichiarazioni ripetibili, stante che queste possono essere utilizzate nell’udienza preliminare al fine di stabilire se l’imputato debba, o non, essere rinviato a giudizio, ma non nel corso del dibattimento in quanto il relativo Giudice è in grado di assumerle direttamente (v. conf. Cass. sez. Fer., 4-28/VIII/’92, n. 3011, Viola). A norma dell’art. 27 c.p.p., poi, le misure cautelari disposte da un Giudice che contestualmente o
successivamente dichiari per qualsiasi causa la propria incompetenza, cessano di avere effetto qualora, entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione deg non siano nuovamente adottate dal Giudice competente, ai sensi degli artt. 292, 317 e 321 c.p.p.. Tale norma costituisce eccezione al principio di conservazione degli atti di cui al citato art. 26 c.p.p. e, come tale, ha carattere tassatività, non è suscettibile di interpretazione estensiva in via analogica e fa che l’eventuale perdita di efficacia attenga solo al provvedimento cautelare, non anche agli altri atti compiuti dal Giudice incompetente», chiarendo che «l’esigenza di garanzia sottesa all’interrogatorio di cui all’art. 294 c.p.p., deve riten soddisfatta ampiamente dall’interrogatorio reso al Giudice incompetente, stante la validità, efficacia ed utilizzabilità dell’atto anche da parte del Giudice competente»
Ritiene questo Collegio che, gli argomenti espressi dall’autorevole Consesso escludono rilievo alla circostanza che l’interrogatorio da parte del Giudice incompetente si sia svolto successivamente al riconoscimento della incompetenza, essendo stato svolto dal Giudice che aveva emesso la misura e a seguito della sua esecuzione, avendo pienamente soddisfatto le esigenze difensive alle quali era preposto e, comunque, non essendo prevista alcuna ipotesi di sua nullità nell’ambito RAGIONE_SOCIALE tassative previsioni di legge.
Cosicché, ferma la validità dell’interrogatorio svolto, alcuna necessità vi era della sua rinnovazione da parte del Giudice che aveva rinnovato l’ordinanza cautelare.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stime quo determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 01/10/2024.