Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 21860 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 21860 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 07/01/1993 . avverso l’ordinanza del 14/10/2024 del TRIB. LIBERTAT di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 14/10/2024, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello ex art.310 proc. cod. pen. proposto nell’interesse di COGNOME NOME, con il quale i ricorrente lamentava la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiqiliar in quanto l’interrogatorio dell’indagato, da espletarsi a norma dell’art. 294 cod. proc. pen entro dieci giorni, non era stato effettuato dal giudice che aveva emesso la misura, e cioè il Gip di Roma, ma era stato espletato dal Gip di Civitavecchia, che si era dichiarato incompetente territorialmente.
Il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, COGNOME ha rigettato l’appello ritenendo che l’eccezione fosse tardiva, posto che, trattandosi di causa di nullità di tipo intermedio, ricorrente avrebbe dovuto dedurla ed eccepirla fino al compimento dell’atto, mentre dal
verbale dell’interrogatorio dell’indagato, effettuato in data 28/06/2024, non risulta che sia stata sollevata.
Si premette che, con provvedimento del 18/06/2024, il Gip del Tribunale di Roma ha disposto a carico di NOME la misura cautelare degli arresti domiciliari e, al contempo, si è dichiarato incompetente, indicando quale giudice territorialnnente competente il Tribunale di Civitavecchia, cui ha trasmesso gli atti ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen.
Il Gip di Civitavecchia, investito della richiesta cautelare avanzata dalla Procura, ha proceduto all’espletamento dell’interrogatorio di garanzia in data 28/06/2024 e, ritenendosi a sua volta incompetente, ha sollevato il conflitto negativo di competenza, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte di Cassazione.
NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata affidando ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge processuale, avendo il giudice a quo erroneamente qualificato la nullità come di tipo intermedio e ritenuto che tale nullità sia stata sanata ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.
Non ricorre tuttavia l’applicazione dell’art. 182 comma 2, cod. proc. pen., in quanto il difensore dell’indagato non era a conoscenza della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Gip di Civitavecchia al momento del compimento dell’atto processuale. Il ricorrente ha avuto consapevolezza del fatto che l’interrogatorio sia stato espletato da un giudice che si è dichiarato incompetente, non legittimato a compiere gli atti, successivamente, solo a seguito della comunicazione a mezzo pec da parte della cancelleria della Sezione Prima penale della Corte di Cassazione dell’avviso di fissazione dell’udienza in ordine alla richiesta di risoluzione del conflitto negativo di competenza. Pertanto, in ragione di ciò, ricorre l’applicazione del secondo comma dell’art. 182 cod. proc. pen. nella parte in cui stabilisce che nei casi in cui la nullità non possa essere eccepita prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo, ricorrono i termini di cui agli artt. 180, 181 cod. proc. pen., essendo la nullità divenuta generale e rilevabile d’ufficio.
Deduce altresì violazione dell’art. 27 cod. proc. pen., non essendo stata rinnovata la misura cautelare dal Gipi di Civitavecchia entro il termine di venti giorni, con conseguente’ caducazione degli effetti
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’abnormità dell’atto esperito dal Gip di Civitavecchia, rappresentando che l’interrogatorio dell’indagato è stato assunto da un giudice incompetente, privo di rogatoria e, pertanto, in violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Non ricorre, nel caso in disamina, neppure la ratio sottesa alla delega, ovvero l’esigenza di effettuare immediatamente l’interrogatorio da parte del giudice del luogo in cui si trova l’indagato
e che abbia un contatto immediato con lo stesso, in quanto tale esigenza trova tutela dell’ordinamento giuridico solo qualora l’indagato si trovi in un luogo diverso da quello del giudice che ha emesso la misura in modo non occasionale ma stabile e definitivo.
Pertanto, lamenta l’inefficacia della misura cautelare in atto, in quanto l’interrogatorio di garanzia avrebbe dovuto essere assunto ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen. dal giudice che ha emesso la misura, nella specie il Gip di Roma, e non da quello individuato da quest’ultimo essere competente (il Gip di Civitavecchia) per di più in difetto di rogatoria.
Il Procuratore Generale presso questa Corte con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all’art.310 cod. proc. pen., è perimetrata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame, nel rispetto del “devolutum”. In proposito, recentemente le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che nel giudizio di appello cautelare (art 310 cod. proc. pen.), celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti elementi probatori “nuovi” nel rispetto del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto d’appello, e del contraddittorio (Sez. U, n. del 30/11/2023).
Si premette che la questione devoluta con l’atto di appello cautelare, come emerge dalla sintesi dei motivi contenuta nel provvedimento impugnato, concerne esclusivamente la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto l’interrogatorio di garanzia era stato espletato da u giudice (il Gip di Civitavecchia) che non ha emesso la misura, incompetente territorialmente e privo di delega, con conseguente violazione dell’art. 294 cod. proc. pen., norma che individua, come giudice legittimato al compimento di tale atto, colui che “ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare”. La difesa ritiene che la mancata conduzione dell’interrogatorio di garanzia da parte del Gip di Roma nel termine di legge abbia prodotto l’immediata perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. 302 cod. proc. pen.
Tanto specificato, si osserva che, nel caso in disamina non si ravvisano profili di irritualità, posto che dall’esame degli atti emerge che con provvedimento del 18/06/2024 il Gip di Roma ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari e, contestualmente, a norma dell’art. 27 cod. proc. pen., dichiarandosi incompetente, ha indicato quale giudice territorialmente competente il Tribunale di Civitavecchia, cui ha trasmesso gli atti.
· GLYPH Il Gip di Civitavecchia, investito della richiesta cautelare avanzata dalla Procura, in data 28/06/2024 – entro il termine di dieci giorni dall’esecuzione del provvedimentoha espletato l’interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare ai sensi dell’art. 294, comma 1 bis, cod. proc. pen. e, contestualmente, ha sollevato il conflitto negativo di competenza.
Si specifica, al riguardo, che l’art.27 cod. proc. pen., norma che regola l’efficacia delle misure cautelari disposte dal giudice incompetente, stabilisce la regola secondo la quale il giudice, investito da una qualsiasi richiesta cautelare, può declinare la propria incompetenza in due modi: dichiarando puramente e semplicemente la propria incompetenza e restituendo gli atti gli atti al pubblico ministero senza adottare la misura cautelare, oppure adottare il provvedimento richiesto e contestualmente dichiararsi incompetente. In siffatta ipotesi il provvedimento cautelare mantiene la sua efficacia e nessun nuovo provvedimento deve essere adottato. Infine, il giudice può rilevare la propria incompetenza anche successivamente all’adozione della misura cautelare, in sede, per esempio, di richiesta di revoca, modifica o sostituzione della stessa, anche in base ad un ripensamento sollecitato dalle parti.
Il caso in disamina verte nella prima ipotesi in quanto il giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia, investito ex art. 27 cod. proc. pen. -ricevuti gli atti dal del Tribunale di Roma che, adottata la misura cautelare si era dichiarato incompetente effettuava l’interrogatorio di garanzia nei termini.
In giurisprudenza si è pacificamente affermato che non è nullo l’interrogatorio di garanzia qualora ad esso proceda un giudice diverso da quello che ha applicato la misura cautelare in quanto non sussiste alcuna disposizione che imponga – a pena di nullità che il giudice che procede all’interrogatorio sia lo stesso giudice, inteso come persona fisica, che ha emesso la misura (Sez.3, n. 8121 del 04/12/2002, Rv. 2237372003; Sez.1, n. 41951 del 12/07/2016, Rv. 268105 2016). Ciò che rileva, in sostanza, è che il giudice che dispone degli atti, avendo egli l’obbligo di provvedere, in quanto giudice del singolo atto, abbia effettuato nei termini l’atto, in tal modo impedendo la caducazione della misura ai sensi dell’art. 302 cod. proc. pen.
Risulta, nel caso in disamina, che l’interrogatorio di garanzia è stato effettuato nei termini dal giudice di Civitavecchia, cui erano stati trasmessi gli atti da parte de giudice del Tribunale di Roma, l’unico a disporre degli atti e, pertanto, fino al momento processuale in disamina, unico dominus della trattazione del procedimento e unico giudice nella materiale possibilità di espletare l’atto entro il termine di dieci giorni, p la immediata caducazione della misura cautelare per omesso interrogatorio ai sensi dell’art. 302 cod. proc. pen.
Peraltro, premettendo che i profili della qualificazione della causa di nullità che si sarebbe prodotta, se di tipo intermedio, o generale e rilevabile d’ufficio, sono conseguentemente assorbiti, si osserva che la questione devoluta con l’appello cautelare
–
relativa alla perdita di efficacia della misura cautelare, in quanto l’interrogatorio garanzia avrebbe dovuto essere espletato dal giudice che ha emesso dalla misura, e non
dal un giudice diverso, privo di rogatoria- ben avrebbe potuto essere sollevata prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo.
Né rilevano gli ulteriori profili di inefficacia della misura lamentati dal ricorrente, quanto non devoluti.
2.11 ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 20/02/2025